asta giudiziaria beni mobili

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  • Ultimo messaggio 22 ottobre 2018
rogerceresero pubblicato 18 ottobre 2018

buon di,  avento vinto asta per un bene mobile , la gara e stata sospesa  per offerta migliorativa, per la nuova gara,  i due partecipanti non dovrebbero essere solo io e la persona che ha fatto l'offerta migliorativa,  oltretutto mi era stato confermato anche dal segretario del curatore, che la gara doveva svolgersi a porte chiuse,   invece nella nuova gara c'è stata anche una terza persona.,...  come mi devo comportare ????   grazie

 

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2018

Il contenuto della domanda non è chiarissimo.

Probabilmente, parlandosi di "curatore", si è in presenza di una vendita che si svolge in seno ad una procedura fallimentare, laddove l'art. 107 prevede che "il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto".

Quanto alla individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla nuova gara la questione è stata in passato molto discussa in sede di esecuzione individuale, poiché ci si interrogava sulla possibilità o meno che potessero partecipare alla gara anche soggetti che non avevano partecipato al precedente tentativo di vendita.

La questione ad oggi può ritenersi risolta, essendosi affermato che la presentazione di offerte migliorative non determina la prosecuzione del precedente (ed ormai concluso) tentativo di vendita, ma ne apre uno del tutto nuovo.

In particolare, secondo Cass. civ., sez. VI, Ord. 13 luglio 2011, n. 15435., la quale facendo propri gli approdi cui era giunta la giurisprudenza sotto la previgente formulazione dell’art. 584 ha affermato che “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., - alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) - rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati”.

Questi principi, a nostro avviso, devono trovare applicazione anche (ed a maggior ragione in alcuni casi) nella vendita fallimentare.

Invero, ove il procedimento di vendita definito dal programma liquidazione preveda un rinvio al codice di procedura civile, i principi surrichiamati trovano diretta operatività; invece, laddove il curatore abbia previsto che la vendita si debba celebrare attraverso mere procedure competitive, il principio e l'esigenza di realizzare il massimo ricavato possibile impone di ammettere alla nuova vendita anche soggetti che non abbiano partecipato alla precedente.

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