Asta giudiziari in regime di separazione dei beni

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marco_v pubblicato 22 aprile 2018

Buonasera,

vi riporto un estratto dell'avviso di asta giudiziaria:

L’offerta dovrà riportare, tra l’altro: le complete generalità dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale o della partita IV A ed allegare alla stessa la fotocopia di un documento di identità valido; nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all’udienza fissata per l’esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile); in caso di offerente coniugato in regime di comunione dei beni, dovrà allegare anche la fotocopia di un documento di identità valido di quest’ultimo ; in caso di offerta presentata per conto e nome di

se l'offerente è coniugato in regime di separazione dei beni, deve anche essere presente la moglie all'udienza di apertura delle buste? Ho capito bene? Devo anche presentare oltre ai documenti una certificazione del regime patrimoniale?


Grazie

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savyfo pubblicato 22 aprile 2018

Buonasera Marco_v

provo a rappresentare le varie casistiche in base a quanto si legge nell'estratto dell'avviso:

1- se l'offerente è coniugato in regime di separazione, ed acquista per se, non sarà necessaria la presenza del coniuge 

2- se l'offerente è coniugato in regime di comunione, ed acquista all'interno della comunione, come da estratto dell'avviso allegherà copia del documento di identità del coniuge senza necessità  della relativa  presenza 

3-se l'offerente è coniugato in regime di comunione, ed acquista al di fuori della comunione, come da estratto dell'avviso sarà necessaria la presenza del coniuge che renderà dichiarazione prevista dall'art. 179

Buonasera

inexecutivis pubblicato 26 aprile 2018

Per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 179 c.c., il             quale in dica quali acquisti non entrano a far parte della comunione legale dei beni.

Si tratta:

a) dei beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;

b) dei beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, a meno che nell'atto non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) dei beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

d) dei beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) dei beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) dei beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Con riferimento ai beni immobili o mobili registrati di cui ai punti c), d) ed f) appena detti, affinché operi l’esclusione è necessario che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Come si vede, con riferimento ai beni immobili o mobili registrati il legislatore ha previsto una particolare disciplina, in omaggio alla esigenza di assicurare al coniuge non acquirente il necessario controllo.

Dunque affinché i beni destinati ad uso individuale (lett. c), o all'esercizio della professione (lett. d), oppure personale per acquisto con danaro personale (lett. f) non entrino a far parte della comunione legale, sono necessari alcuni adempimenti formali.

In primo luogo, il coniuge acquirente dovrà rendere, nell'atto di acquisto, e con la forma per esso prevista, una dichiarazione relativa alla personalità del bene.

In secondo luogo, è necessario che all'atto partecipi anche il coniuge non acquirente.

Recentemente la cassazione ha in proposito affermato che la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente non ha portata dispositiva, bensì può rilevare come prova dell'esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge relaziona l'esclusione dalla comunione (C. 24719/2017) in quanto ciò che rileva ai fini della esclusione dalla comunione non è la dichiarazione del coniuge non acquirente, ma l'effettività della destinazione bene.

Così chiarito il quadro di riferimento, riteniamo che la previsione contenuta nell’avviso di vendita non vada intesa in termini rigorosi, poiché la dichiarazione del coniuge non acquirente potrà essere resa anche successivamente alla data di apertura delle buste, purché prima della emissione del decreto di trasferimento, che è il momento in cui si produce l’effetto traslativo.

Nulla di tutto questo è invece necessario nel caso di acquisto compiuto in regime di separazione dei beni. In questo caso non è necessaria la partecipazione dell’altro coniuge ed è sufficiente che l’aggiudicatario depositi estratto dell’atto di matrimonio dal quale risulta questa esclusione.

matteomariazoccoli pubblicato 05 febbraio 2020

Faccio una domanda rispetto ad una questione specifica.

La presentazione della domanda per la partecipazione ad un'asta, proposta da una persona separata e precedentemente sposata in regime di comunione e la successiva aggiudica, potrebbe comportare il coinvolgimento dell'ex coinuge per la dichiarazione relativa alla personalità del bene ?

Nella domanda lo status di separazione è stato riportato.

Ovviamente parliamo di un immobile che l'ex coniuge acquirente ha acquistato come bene strettamente personale (parliamo di una prima casa) nella quale vivrebbe con la figlia.

Non so se rileva ai fini la questione legata alla erronea identificazione catastale del bene che ad oggi e in attesa di cambio di destinazione d'uso è accatastato A/10, come se fosse un ufficio in sostanza.

Purtroppo il deteriorato rapporoto che gli ex coniugi hanno tra loro potrebbe inficiare una collaborazione del coniuge NON acquirente per la redazione e sottoscrizione di detta dichiarazione.

Attendo una vostra risposta e colgo l'occasione per ringraziarvi

inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2020

A mente dell'art. 191 c.c. la seprarazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento della comunione. Non è dunque necessario che l'altro coniuge intervenga nell'atto.

fulviomaberto pubblicato 14 maggio 2021

Buongiorno.

vorrei partecipare ad un asta,però sia nell'avviso di vendita che nella perizia,si riscontra che la vendita seppure effettuatta per la "proprietà 1/1" sia però soggetta ad un vizio di trascrizione,ovvero i cognugi all'atto dell'acquisto dell'immobile hanno dichiarato di essere in separazione dei beni (probabilmente per usufruire delle agevolazioni fiscali) mentre invece erano in regime di separazione ddei beni.

Il giudice esecutore e la parte creditrice hanno posto l'immobile in vendita della sua integrità....è lecito tale comportamento, nel caso mi aggiudicassi tale bene ci potrebbero essere problemi di proprietà ede assegnazione?

di seguito il testo riportato nell'avviso  e nella perizia:

 

fulviomaberto pubblicato 14 maggio 2021

Buongiorno.

vorrei partecipare ad un asta,però sia nell'avviso di vendita che nella perizia,si riscontra che la vendita seppure effettuatta per la "proprietà 1/1" sia però soggetta ad un vizio di trascrizione,ovvero i cognugi all'atto dell'acquisto dell'immobile hanno dichiarato di essere in separazione dei beni (probabilmente per usufruire delle agevolazioni fiscali) mentre invece erano in regime di separazione ddei beni.

Il giudice esecutore e la parte creditrice hanno posto l'immobile in vendita della sua integrità....è lecito tale comportamento, nel caso mi aggiudicassi tale bene ci potrebbero essere problemi di proprietà ede assegnazione?

di seguito il testo riportato nell'avviso  e nella perizia:

inexecutivis pubblicato 20 maggio 2021

A nostro avviso non vi potranno essere inconvenienti per l’acquirente.

Intanto, preliminarmente, occorrerebbe verificare se entrambi i coniugi sono esecutati (cosa che, stando alla domanda, non ci sembra).

Se così fosse, la questione neppure avrebbe ragione di porti in quanto in ogni caso (sia che gli stessi fossero in regime di comunione, sia che fossero in regime di separazione) tutto il compendio sarebbe sottoposto ad esecuzione.

Se invece solo uno dei due coniugi fosse esecutato occorre fare una distinzione:

quando il bene viene acquistato in regime di comunione, esso va pignorato e venduto per l’intero, con attribuzione al coniuge non esecutato della metà del ricavato dalla vendita, al lordo di ogni spesa (in questi termini, cass. 14.3.2013, n. n. 6575).

Se invece si tratta di acquisto compiuto in regime di separazione, ciascuno dei coniugi è proprietario del 50% dell’immobile, e solo in tale misura può subire il pignoramento.

A questo punto, se il regime fosse quello della separazione dei beni il creditore avrebbe potuto pignorare solo ½ dell’immobile.

Sennonchè, anche nel caso di pignoramento della quota, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 600 c.p.c. pone in vendita l’intero quando la separazione in natura non è possibile (e questo normalmente accade quando si tratta di appartamento) e quando non ritiene possibile vendere la quota ideale ad un prezzo maggiore del suo valore (ipotesi che nella pratica non si verifica quasi mai).

In ogni caso, ferme queste premesse, nel caso prospettato riteniamo che:

una eventuale opposizione del coniuge non esecutato si scontrerebbe con il fatto che il creditore ha fatto affidamento sulla dichiarazione che questo stesso coniuge ha reso nell’atto, per cui detto coniuge non può opporsi alle conseguenze (pignoramento dell’intero) di un suo specifico comportamento (la dichiarazione di essere in regime di comunione);

il coniuge dovrebbe riuscire a dimostrare che il bene era comodamente divisibile in natura, e poteva essere posta in vendita una porzione dell’immobile corrispondente al valore del 50% dell’intero.

In ogni caso, queste questioni non travolgono la posizione dell’aggiudicatario che rimane tutelato dalla previsione di cui all’art. 187 bis disp. att. c.p.c.

Osserviamo infine che se il coniuge ha ricevuto la notifica del pignoramento e fino ad ora non ha sollevato obiezioni, potrebbe essere decaduto dalla possibilità di farlo, a norma dell’art 615 c.p.c.

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