Per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 179 c.c., il quale in dica quali acquisti non entrano a far parte della comunione legale dei beni.
Si tratta:
a) dei beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;
b) dei beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, a meno che nell'atto non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) dei beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
d) dei beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) dei beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) dei beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Con riferimento ai beni immobili o mobili registrati di cui ai punti c), d) ed f) appena detti, affinché operi l’esclusione è necessario che tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Come si vede, con riferimento ai beni immobili o mobili registrati il legislatore ha previsto una particolare disciplina, in omaggio alla esigenza di assicurare al coniuge non acquirente il necessario controllo.
Dunque affinché i beni destinati ad uso individuale (lett. c), o all'esercizio della professione (lett. d), oppure personale per acquisto con danaro personale (lett. f) non entrino a far parte della comunione legale, sono necessari alcuni adempimenti formali.
In primo luogo, il coniuge acquirente dovrà rendere, nell'atto di acquisto, e con la forma per esso prevista, una dichiarazione relativa alla personalità del bene.
In secondo luogo, è necessario che all'atto partecipi anche il coniuge non acquirente.
Recentemente la cassazione ha in proposito affermato che la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente non ha portata dispositiva, bensì può rilevare come prova dell'esistenza dei presupposti di fatto a cui la legge relaziona l'esclusione dalla comunione (C. 24719/2017) in quanto ciò che rileva ai fini della esclusione dalla comunione non è la dichiarazione del coniuge non acquirente, ma l'effettività della destinazione bene.
Così chiarito il quadro di riferimento, riteniamo che la previsione contenuta nell’avviso di vendita non vada intesa in termini rigorosi, poiché la dichiarazione del coniuge non acquirente potrà essere resa anche successivamente alla data di apertura delle buste, purché prima della emissione del decreto di trasferimento, che è il momento in cui si produce l’effetto traslativo.
Nulla di tutto questo è invece necessario nel caso di acquisto compiuto in regime di separazione dei beni. In questo caso non è necessaria la partecipazione dell’altro coniuge ed è sufficiente che l’aggiudicatario depositi estratto dell’atto di matrimonio dal quale risulta questa esclusione.