ASTA FALLIMENTARE

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  • Ultimo messaggio 13 marzo 2018
maurasta pubblicato 08 marzo 2018

Gentile forum,

premesso che per me è la prima esperienza, sono intenzionato a partecipare ad un'asta per una unità abitativa proventiente da un fallimento di una ditta di costruzioni. Nell'avviso di vendita l'asta è indetta non in tribunale ma da un professionista delegato. Sempre nell'avviso è specificato "Asta con procedura competitiva" ed è indicato l'importo minimo dell'offerta e il rialzo minimo in caso di gara; materialmente dovrò presentare un'offerta in busta chiusa con il 10% di anticipo come cauzione e presentarmi poi il giorno indicato.

Questi sono i dubbi:

1. l'asta da fallimento è uguale all'asta giudiziaria? ovvero valgono le stesse regole?

2. si tratta, non essendo specificato, di asta con incanto, senza incanto o cosa?

3. se presento un'offerta col minimo richiesto in caso di unico offerente sono l'aggiudicatario o devo (posso?) fare un rialzo in asta del minimo previsto?  

4. la proprietà immobiliare è da 20 anni di una ditta di costruzioni, in caso di aggiudicazione dovrò pagare l'iva o l'imposta di registro?

5. La cauzione in caso di non aggiudicazione viene restituita subito?

Grazie anticipatamente.

 

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inexecutivis pubblicato 09 marzo 2018

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Quanto alla prima, osserviamo quanto segue. Sia la vendita che si celebra in ambito fallimentare che quella che si svolge in sede esecutiva sono vendite “forzate”, nel senso che in entrambe si prescinde dalla volontà del proprietario del bene.

Non è detto che, tuttavia, le vendite esecutive e le vendite fallimentari soggiacciano alle medesime regole.

Le vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

È inoltre previsto che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

Insomma, i due procedimenti potrebbero non essere sovrapponibili. È tuttavia possibile che il curatore, nell’elaborare il programma di liquidazione, abbia prospettato al Giudice (che autorizza l’esecuzione degli atti esecutivi del programma di liquidazione a norma dell’art. 104 ter, comma 9 l.fall.). Questa eventualità si verifica frequentemente, poiché il rinvio alle norme che disciplinano le vendite esecutive consente di disporre di una cornice normativa certa di riferimento.

Pertanto, ed in definitiva, andrà letto l’avviso di vendita (ed eventualmente il programma di liquidazione) poiché in esso sarà possibile individuare se nella gestione della vendita la curatela abbia o meno deciso di attenersi alle regole del codice di procedura civile.

A proposito della seconda domanda, non siamo in grado di rispondere sulla scorta dei dati disponibili.

Possiamo solo ipotizzare che verosimilmente si tratterà di una vendita senza incanto. Infatti a seguito delle modifiche introdotte all’art. 569, comma terzo, c.p.c. dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, con l. 10 novembre 2014, n. 162, si procede alla vendita con incanto solo quando “il Giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568”.

È evidente che questi essendo i presupposti della vendita con incanto, si tratta di un istituto la cui applicabilità resta solo sulla carta.

Veniamo alla terza domanda. A nostro avviso, se nulla è detto, l’unico offerente resta aggiudicatario anche se non esegue rilanci, a meno che successivamente all’aggiudicazione pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 107, comma quinto, l.fall.

In ordine alla applicabilità dell’IVA, dobbiamo osservare che in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Dunque, se si tratta di un fabbricato non strumentale, l’IVA sarà applicabile solo se ricorre una delle tre ipotesi sopra individuate.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Infine, quanto alla restituzione della cauzione, osserviamo che la stessa va restituita immediatamente all’aggiudicatario, anche se in caso di vendita telematica potrebbe essere necessario attendere i tempi di esecuzione dei bonifici.

maurasta pubblicato 12 marzo 2018

Grazie mille per le esaurienti risposte, per riuscire a chiarire ulteriori dubbi allego alcuni estratti dell’avviso di vendita:

Si rende noto che il ….. si terranno le procedure competitive ex art. 107 L.F. per la vendita delle seguenti unità immobiliari a prezzo ribassato……. Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile d’acquisto, in busta chiusa……presso lo Studio …… Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente la data e l’ora della vendita e la denominazione della procedura fallimentare; nessun’altra indicazione.....deve essere apposto sulla busta….In caso di unica offerta, il lotto sarà aggiudicato all’unico offerente in base al prezzo offerto, purché non inferiore al prezzo base….Ai sensi dell’art. 107, co. 4, L.F. verranno prese in considerazione eventuali offerte irrevocabili pervenute oltre la conclusione della gara, ma entro i quindici giorni successivi, solamente nel caso in cui il prezzo offerto sarà superiore almeno del 10% rispetto a quello di aggiudicazione. Tali offerte di acquisto dovranno essere effettuate con le medesime modalità precedentemente indicate…Nel rogito notarile, il Curatore assumerà l’impegno di procurare presso il Giudice Delegato il decreto di cancellazione delle iscrizioni e di ogni altro vincolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, co. 2, L.F.......Le spese relative al verbale di aggiudicazione, all’atto notarile ed al trasferimento della proprietà sono a carico dell’acquirente.

 Le domande sono:

1. In caso di unico offerente avviene automaticamente l’aggiudicazione oppure si rinvia ad ulteriore asta oppure è necessario fare un rialzo del minimo previsto?

2. Nell’avviso di vendita, pur menzionando l’obbligo di partecipare fisicamente all’asta, non si accenna alla possibilità di mancata presenza. In questo caso se non partecipo all’asta perdo la totalità della cauzione o solo 1/10?

3.     Come indicato la consegna dell’offerta è non in tribunale ma presso lo studio del delegato. Si può consegnare comunque a mano e viene rilasciata di norma una ricevuta? Questo non annulla l’anonimato? In alternativa è possibile inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno? E anche questo non annulla l’anonimato? Se non vi fosse l'obbligo della ricevuta come sarebbe possibile la certificazione di avvenuto deposito dell'offerta?

4.   Le spese notarili per questa procedura sono uguali a quelle di un acquisto tra privati?

5. Nella formulazione dell'offerta oltre a quanto richiesto dall'avviso di vendita è possibile (o è preferibile?) inserire note aggiuntive come la volontà di richiedere un mutuo (magari specificando anche la banca) e che trattasi di prima casa o ciò invalida l'offerta in quanto contiene indicazioni anomale?

Ringrazio di nuovo per l'infinita disponibilità e cortesia.

M.

 

inexecutivis pubblicato 13 marzo 2018

rispondiamo a ciascuna delle domande formulate, sulla base di quanto despumibili dal virgolettato riportato.

1. in caso di una sola offerta valida l'offerente è aggiudicatario senza la necessità che esegua rialzi;

2. all'aggiudicazione si darà corso anche in assenza dell'offerente il giorno previsto per l'apertura delle buste;

3. La presentazione dell'offerta con le modalità prescritte non pregiudica la segretezza. Infatti, da un lato il presentatore (cioè colui chematerialmente deposita la busta) può essere soggetto diverso dall'offerente; dall'altro, il curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto al segreto. Il curatore rilascia ricevuta dell'avvenuto deposito, consegnando normalmente copia del verbale di presentazione della busta.

4. Le spese di trasferimento sono uguali a quelle che avvengono tra privati,poichè si fa espresso riferimento al rogito notarile.

5. le informazioni che di intende inserire nella offerta non la inficiano poichè non si tratta di indicazioni che creano incertezza sugli elementi fondanti della validità dell'offerte (bene acquistato, prezzo offerto, termini di versamento del prezzo, identificazione dell'offerente).

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