asta con incanto e revoca sospensione aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2022
vitosaviod'angelo pubblicato 27 gennaio 2022

Salve, mi sono aggiudicato un'asta con incanto il 21 dicembre 2021. Il 18 gennaio 2022 mi telefona il delegato alla vendita dicendomi che l'aggiudicazione è stata sospesa in quanto il 05 gennaio 2022 aveva ricevuto un'offerta migliorativa.....

Vi chiedo se posso fare opposizione chiedendo la revoca alla sospensione e l'aggiudicazione dell'immobile in quanto l'articolo 107 L.F. rifacendosi all'Art.108 L.F. parla di 10 giorni come termine entro il quale possono essere accettate altre offerte...termine perentorio come citato nel ex art.584 cpc...

Potete consigliarmi?

 

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inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La norma, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile questa disposizione non può operare (Cass. Sez. 1 11.4.2018, n. 9017), a meno a che il rinvio ad essa sia comunque previsto.

È evidente che l’offerta potrà pervenire fino quando il bene non sia stato trasferito all’aggiudicatario, poiché dopo questo momento il cespite è uscito dall’attivo fallimentare.

Altra norma di cui si potrebbe astrattamente fare applicazione per sospendere la vendita è quella di cui all'art. 108 l.fall., la quale prevede il potere del giudice delegato di impedirne il perfezionamento ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

A nostro avviso l’istituto della sospensione della vendita ex art. 108 l.f., che costituisce in sede fallimentare il parallelo dell'art. 586 c.p.c. per le vendite esecutive individuali, soggiace ai medesimi presupposti di applicabilità previsti per quest'ultimo, a proposito del quale la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18451 del 21.9.2015 ha affermato che Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”.

Questa non è volta a tutelare in modo esclusivo ed assoluto i creditori della procedura concorsuale, ma in linea generale, il principio di stabilità delle vendite nelle procedure coattive (individuali e concorsuali), al fine di promuoverne l’affidabilità, cosicché una volta che si sia svolta una libera competizione all’esito di adeguata pubblicità e tutti gli interessati siano stati messi nelle condizioni di partecipare formulando le proprie valutazioni in ordine al prezzo da offrire per il bene in vendita, l’aggiudicazione deve risultare tendenzialmente stabile, potendo essere messa in discussione solo in ipotesi eccezionali, che la Suprema Corte ha tipizzato secondo l’elenco esposto.

Ciò in quanto l'affidabilità delle vendite coattive garantisce la maggiore partecipazione degli interessati, e dunque costituisce il volano per la migliore soddisfazione di tutti i creditori coinvolti in procedure esecutive; al contrario, mettere in discussione una vendita che abbia già visto individuato il miglior offerente per il solo fatto che è stata formulata una offerta migliorativa successiva, evidentemente avvolge in un alone di incertezza il procedimento di liquidazione, che disincentiva gli offerenti.

vitosaviod'angelo pubblicato 31 gennaio 2022

Grazie per la risposta

ma sinceramente non ho capito per quanti giorni dopo la data dell'ncanto il delegato può accettare ancora nuove offerte....

quanti sarebbero i giorni entro i quali le offerte possono essere presentate a partire dalla data dell'incanto.

 

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2022

L'offerta migliorativa può essere presentata fino al momento del decreto di trasferimento (non c'è dunque un termine fisso). Quanto all'istanza di sospensione della vendita per gravi motivi prevista dall'art .108, essa può essere richiesta nel termine di 10 giorni decorrenti dal deposito della documentazione comprovante gli esiti della vendita.

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