Asta aggiudicata, pagato,società è fallita

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  • Ultimo messaggio 28 ottobre 2018
cristian.fabio@alice.it pubblicato 25 ottobre 2018

buonasera, scrivo per chiedere :

mi sono aggiudicato un'asta , la settimana dopo, un giorno prima di quello da me indicato faccio il bonifico, dopo due giorni mi chiama il venditore dicendomi che nel frattempo la società esecutata qualche giorno dopo l'aggiudicazione è stata dichiarata fallita, questo è quanto mi è stato detto, non sa dirmi se l'asta è valida, grazie in anticipo, spero di aver fornito un quadro chiaro.

Stefano Colosetti.

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inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

A nostro avviso l'aggiudicazione non potrà essere in alcun modo pregiudicata dall'intervenuto fallimento dell'esecutato.

A norma dell’art. 51 L. Fall., salvo diversa disposizione di legge (una diversa disposizione di legge è quella di cui all'art. 41 TUB, che riconosce al creditore fondiario la possibilità di proseguire l'azione esecutiva individuale anche in presenza di fallimento del debitore) , dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti sorti durante il fallimento può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l’attrazione di tutti i beni appartenenti al fallito alla massa fallimentare, la liquidazione dell’attivo ai sensi degli artt. 104 ss. legge fall., e dunque la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.

Il “precipitato” processuale dell’art. 51 si rinviene nell’art. 107, comma 6, l.fall., ai sensi del quale se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, ed in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il Giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione.

Un primo dato che allora da queste norme si ricava è che il fallimento del debitore non determina alcun effetto interruttivo della procedura quando il curatore decida comunque di farla proseguire, o quando si tratti di procedura attivata da un creditore fondiario.

In secondo luogo, anche se il creditore decidesse di optare per l'improseguibilità dell'esecuzione individuale, l'aggiudicazione rimane secondo noi ferma in forza della previsione di cui all’art. 632 c.p.c., a mente del quale “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore” e dell’art. 187 bis disp att c.p.c., il quale prevede che  in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Orbene, in applicazione dell’art. 632 c.p.c., dal cui tenore letterale si ricava il dato per cui lo spartiacque non va ricercato nella declaratoria di estinzione, che, come affermato dalla giurisprudenza, ha efficacia meramente ricognitiva (in questi termini Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545), quanto piuttosto nel momento in cui la causa estintiva si è verificata, l’aggiudicazione resta salva solo ove sia intervenuta nel ventennio di efficacia della trascrizione del pignoramento.

cristian.fabio@alice.it pubblicato 26 ottobre 2018

Grazie per la risposta, ne deduco che ci sono i presupposti perché mi venga trasferita la proprietà dal giudice, non temo una revocatoria?

scusate la mia terminologia, grazie

 

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2018

Si, riteniamo che vi siano tutti i presupporti per ottenere il trasferimento della proprietà.

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