Asta aggiudicata ma....

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  • Ultimo messaggio 24 gennaio 2020
damianorapisarda pubblicato 12 gennaio 2020

Buonasera e grazie in anticipo per le vostre preziose risposte!

Il 18 dicembre 2019, dopo aver presentato una offerta ed effettuato dei rilanci,  mi sono aggiudicato un'asta per un appartamento.

Prima di aprire le buste, il professionista delegato,vedendo che c'erano due partecipanti,ci mette a conoscenza del fatto che qualche giorno prima della data di vendita,era stata presentata una richiesta di sospensione dell'esecuzione da parte dell'esecutato per ragioni non bene specificate ma che siccome il giudice non si era ancora espresso in merito, saremo comunque andati avanti con la vendita.

Cosi, dopo l'aggiudicazione, chiedo maggiori informazioni al professionista.Egli risponde di non sapere nulla di più e che  mi avrebbe fatto sapere dopo qualche giorno.

Dopo aver ricevuto,nei giorni seguenti, il verbale di aggiudicazione e i conteggi per i bonifici, contatto nuovamente il delegato dicendo che dovrò fare un mutuo per il saldo e che devo sapere se l'asta verrà annullata o meno. Egli si limita solo a dirmi che hanno fatto una istanza di sospensione per delle irregolarità nella procedura e che è stata fissata una udienza per la comparizione delle parti a fine gennaio e che solo dopo il giudice si pronuncerà.

Vi chiedo, con questi scarsi elementi che ho, tutto ciò è legale e regolare? Il giudice puo ammettere richieste di annullamento della procedura a 2 giorni dalla vendita?

Sto andando avanti con la richiesta di mutuo e in caso di annullamento dell'asta perderò le spese di istruttoria. E' giusto tutto ciò?

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inexecutivis pubblicato 15 gennaio 2020

Purtroppo non disponiamo di informazioni sufficienti per orrire una risposta compiuta all'interrogativo posto, ma possiamo osservare che sul piano teorico una sospensione è ben possibile. Ricaviamo questo convincimento dalla previsione di cui all'art.  2922 c.c., a mente del quale nella vendita esecutiva non trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta, dal che si evince pacificamente, a contrario, che i vizi che affliggono il procedimento di vendita (per esempio la irregolare pubblicità) possono riverberare i loro effetti sul decreto di trasferimento e dunque consentire, a monte, una sospensione della procedura nel caso di tempestiva opposizione agli atti esecutivi.

Ci fornisca qualche indicazione ulteriore e cercheremo di essere più precisi.

damianorapisarda pubblicato 15 gennaio 2020

Purtroppo non dispongo di altre informazioni e malgrado le avessi chieste al delegato, non me ne ha fornite. Posso fare qualcosa per capire di che tipo di istanza di tratti?

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2020

Certamente.  Per avere maggiore chiarezza in ordine allo stato della situaizone potrà accedere al fascicolo della procedura.

Ricordiamo a questo proposito che l'aggiudicatario è certamente parte processuale, quando vengano in rilievo suoi interessi potenzialmente confliggenti con quelli della procedura.

È stato ad esempio affermato che l'aggiudicatario può impugnare il provvedimento che lo dichiari decaduto dall'aggiudicazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011).

Addirittura, la giurisprudenza (a nostro avviso del tutto correttamente) riconosce siffatta legittimazione anche all’offerente non aggiudicatario, affermando che “Nell'espropriazione forzata immobiliare, il terzo offerente non aggiudicatario è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in quanto interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, sì da non restare pregiudicato da atti che assume non conformi alla legge”. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24550 del 18/11/2014).

Ancora, l’aggiudicatario deve essere riconosciuto legittimato passivo nei procedimenti in cui si faccia valere la nullità dell’aggiudicazione. Così si è espressa Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996 la quale ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.

damianorapisarda pubblicato 20 gennaio 2020

Buonasera e grazie per la risposta,

 

oggi sono andato in cancelleria per chiedere informazioni su quanto solo verbalmente accennato.

Il cancelliere, verificato la mia identità e il verbale di aggiudicazione ha guardato al PC il fascicolo telematico e ha trovato questa famosa istanza. Si tratta di una opposizione all'esecuzione per dei calcoli errati sugli interessi moratori. 
Secondo voi, su una procedura del 2016 può essere ammissibile?

inexecutivis pubblicato 24 gennaio 2020

Rispondiamo all’interrogativo osservando che a mente del secondo periodo dell’art. 615 comma secondo c.p.c., Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Detto periodo è stato inserito dall'art. 4, comma 1 lett. l) del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, e si applica alle esecuzioni iniziate a decorrere dal 3 luglio 2016, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo d.l.

Occorre dunque verificare quando è iniziata l’esecuzione.

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