ASSENZA ALL'ASTA DI VENDITA IMMOBILE SENZA INCANTO

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  • Ultimo messaggio 19 novembre 2018
fabinho83 pubblicato 16 novembre 2018

Buonasera a tutti avrei bisogno di alcune delucidazioni. Ho presentato offerta per un immobile in vendita senza incanto con modalità sincrona mista. In sostanza il giorno della gara d'asta all'orario stabilito per un contrattempo di lavoro non sono potuto essere presente e ora vengo a conoscenza dal delegato alla vendita che all'apertura buste la mia era l'offerta più alta e che nonostante fossero presenti altri offerenti alla gara io sono diventato l'aggiudicario nonostante i presenti volevano rilanciare ma non hanno potuto a causa della mia assenza. Siccome io sapevo che assentandomi avrei perso il diritto a partecipare alla gara ma che cmq la stessa anche in mia assenza sarebbe avvenuta volevo capire meglio perché sembra che ci sia qualcosa di poco chiaro in tutto ciò.

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2018

Non ci sembra che l'operato del professionista delegato sia stato corretto.

L’art. 573, comma primo, c.p.c., nel testo novellato dal d.l. 83/2015 e poi dalla legge di conversione dello stesso dispone che in caso di pluralità di offerte il Giudice invita “in ogni caso” gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta. La gara dunque, in presenza di pluralità di offerte, deve essere indetta a prescindere dal loro importo, a meno che ovviamente esse siano tutte inferiori di oltre ¼ rispetto al prezzo base, nel qual caso la vendita dovrà essere dichiarata deserta per inefficacia delle stesse ai sensi dell’art. 571 c.p.c.

A bene vedere, comunque, anche in caso di offerte plurime esistono due ipotesi nelle quali si prescinderà dalla gara: quella in cui tutti gli offerenti sono assenti, e quella in cui l’unico offerente presente sia quello che ha presentato l’offerta migliore. Quando invece sia presente anche uno solo degli offerenti che non abbia presentato la migliore offerta, è evidente che la gara dovrà essere comunque celebrata poiché a questo soggetto deve essere garantita la possibilità di eseguire rilanci in ossequio alla previsione normativa.

Nel caso di specie, allora il provvedimento di aggiudicazione adottato dal professionista delegato potrebbe essere impugnato da uno degli offerenti che erano presenti, poiché è stato loro impedito di eseguire rilanci.

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