assegno circolare bancario o assegno circolare delle poste

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  • Ultimo messaggio 11 marzo 2022
costindumitru pubblicato 08 marzo 2022

Oggi all'apertura delle buste il mio assegno circolare non trasferibile delle poste è stato respinto. Nell'avviso era scritto solo assegno circolare non trasferibile senza nessun'altra precisazione. Secondo me nelle aste anche l'assegno circolare non trasferibile delle poste deve essere accettato senza problemi. Non ho fatto opposizione perché comunque la vendita è finita a un prezzo sopra le mie possibilità economiche. Per futuro posso invocare qualche articolo di legge a mia ragione ? Cordiali saluti.

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robertomartignone pubblicato 09 marzo 2022

Non vi è alcuna differenza tra circolare bancario e postale , vedasi TUB , , che a tutti gli effetti di legge sono equiparati . A questo punto si faccia dare una risposta scritta dal delegato di tale comportamento assolutamente lesivo e discriminatorio .

costindumitru pubblicato 10 marzo 2022

Stamattina ho chiesto al delegato alla vendita ( con la PEC ) perchè ha respinto la mia offerta, e lui mi ha risposto dopo poco tempo con queste parole: “Con riferimento alla Sua di cui sotto, Le confermo che l’offerta è stata dichiarata inefficace perché corredata di assegno postale vidimato e non di assegno circolare e, dunque, la cauzione non è stata prestata con le modalità disposte dall’Ordinanza del G.E. e dall'avviso di vendita. “ Ribadisco che nell'avviso di vendita erano scritte solo queste parole : “assegno circolare”. Forse mi sto sbagliando però per me l'assegno postale vidimato è uguale al assegno circolare bancario. Vediamo cosa dice anche il moderatore.

 

robertomartignone pubblicato 10 marzo 2022

Risposta pretestuosa e sbagliata . L 'assegno vidimato è in tutto e per tutto equiparato ad un assegno circolae bancario , in quanto le poste sono equiparate a qualsiasi istituto finanziario , leggasi banche . Segnali la cosa al giudice delle escuzioni con giusta istanza entro 20 gg dalla dta dell ' asta  al fine dell ' annullamento della stessa . Ne ha tutto il diritto . Sentirà poi l ' esperto , ma le cose stanno come ho scritto .

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2022

La domanda è impegnativa.

Partiamo dai dati normativi esistenti.

Ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.

Registriamo che in un precedente di alcuni anni fa (cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).

Orbene, se l’assegno postale vidimato è equiparabile all’assegno circolare, riteniamo che i due strumenti possano essere indifferentemente utilizzati. La ragione è semplice: in entrambi i casi si tratta di titoli di credito garantiti dal fatto che l'importo indicato risulta interamente versato al momento dell'emissione.

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