Assegnazione casa coniugale post pignoramento e Ater

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  • Ultimo messaggio 07 aprile 2017
alessandro92 pubblicato 04 aprile 2017

Salve 

Mi ritrovo in una situazione particolare su un appartamento acquistato il 24/03/17 : 

Ipoteca volontaria stipulata il 05/09/02 , e trascrizione il 25/09/02

Pignoramento trascritto il : 14/09/12 derivante da verbale di pignoramento in data 23/07/12 . 

 

L'appartamento presenta due vincoli a carico del acquirente (cioè io ): 

- ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE derivante da Provvidimento del Tribunale Ordinario in data 12/08/14 , ma NON TRASCRITTO . 

- DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ATER come da Atto di compravendita ( con lettera di richiesta da parte del ater del pagamento del 10 % del valore catastale per estinguere il diritto di prelazione , da allegare al pagamento del appartamento e consegnare al curatore della vendita ) 

 

Le mie domande sono : 

1) Può ricadere su di me l'assegnazione coniugale o posso mandare fuori gli esecutati  ? 

2) Nel decreto di trasferimento , l'assegnazione della casa coniugale viene trascritta ? 

3 ) Andando a leggere l'atto di compravendita del 2002 nella conservatoria ,  cè si' scritto che esiste un diritto di prelazione , ma di una durata di 10 anni , tuttavia dal momento di trascrizione del atto ( 2002 )  al momento dell'acquisto del appartamento in asta ( 2017 ) sono passati ben 15 anni .

Con tutte le informazioni fornite a voi , devo pagare l'Ater ( che mi ha mandato una lettera a casa con l'importo da saldare , del ammontare del 10% del valore catastale , come da legge 560/93 )  ?

E se non sono obbligato , successivamente mi  rimangono dei vincoli (nel caso , per esempio , volessi un domani vendere l'abitazione ) ? 

Mi rivolgo a voi ,in quanto chiedendo a diversi professionisti ( avvocati , al tecnico incaricato alla stesura della perizia , geometri ecc..) ho riscontrato tante idee contrastanti  che non portavano una risposta unanime riguardo al mio problema , perciò spero di ottenere da voi una risposta precisa riguardo al mio caso ( come daltronde avete fatto , nelle risposte su altri quesiti del forum ,che ho avuto il piacere di leggere )  .

Vi ringrazio della risposta

Cordiali saluti

 

 

 

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inexecutivis pubblicato 07 aprile 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

1.

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non ci sembra opponibile alla procedura, ai sensi dell’art. 155 quater c.c., poiché esso è successivo al pignoramento,

La situazione non cambierebbe neanche se il provvedimento venisse trascritto, poiché si tratterebbe comunque di una trascrizione successiva alla trascrizione del pignoramento.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

2.

Quanto alla prelazione, dal tenore della domanda ricaviamo che la prelazione alla quale ci si riferisce è quella di cui all’art. 28, comma 9, l. 8 agosto 1977, n. 513, a mente del quale “L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano, le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Questa prelazione, si estingue, ai sensi dell’art. 1, comma 25, l. 24 dicembre 1993, n. 560, il quale prevede che “Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, riteniamo che il diritto di prelazione non possa essere esercitato nei suoi confronti, e dunque non può essere preteso il pagamento del 10% richiestole quale causa di estinzione dello stesso.

Invero, la disciplina di cui all’art. 28 l. 513/1977 (ed il relativo art. 1, comma 25, l. 560/1993) si applica solo nelle ipotesi di alienazione volontaria del bene, e tale non è la vendita giudiziale, la quale realizza il trasferimento coattivo del cespite indipendentemente (ed anzi, contro) la volontà del proprietario.

Nel senso da noi patrocinato si è espressa la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748), la quale ha affermato che, “gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti senza riserva di proprietà possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche essere venduti all’asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, ancor prima che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 28 quinto comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 ed indipendentemente dal possesso, da parte dell’acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli stessi assegnatari”.

3.

 

Corollario di quanto abbiamo sin qui detto è che in caso di successiva vendita non vi saranno vincoli.

alessandro92 pubblicato 07 aprile 2017

Egregia risposta come sempre , la ringrazio in quanto mi ha tolto non pochi dubbi . 

Un saluto 

inexecutivis pubblicato 07 aprile 2017

grazie a lei

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