inexecutivis
pubblicato
25 settembre 2021
buon giorno,
visto la gentilezza e disponibilità, approfitto per esporre il caso concreto che mi crea molte preoccupazioni.
Io sono stato dichiarato fallito. Ho un appartamento in comproprietà con mia moglie al 50% oggetto di procedura esecutiva da parte della banca (io sono il debitore principale e mia moglie terza datrice di ipoteca). Inoltre, nello stesso fabbricato, ho un altro appartamento che ho ricevuto in eredità da mia mamma oltre a dei terreni adiacenti. Vi è una perizia fatta da una ctu per stimare il valore della casa in comproprietà (in sede di esecuzione della banca) e vi è una perizia per l'intero valore di tutti gli immobili fatta fare dal Curatore. Lo stesso Curatore vorrebbe vendere l'intero immobile considerando che anche la parte di mia moglie è sottoposta a procedura esecutiva che può essere assorbita dal fallimento. Essendo mutuo fondiario mia moglie ha impugnato lo stato passivo adducendo il superamento del limite di finanziabilità (valore mutuo 350.000, valore perizia ctu procedura esecutiva 287.000, valore perizia ctp attualizzata all'anno di stipula del mutuo 289.000). Udienza relativa all'impugnazione fissata per il 22/06/2022. Mi chiedo se il Curatore può vendere prima che che lo stato passivo diventi effettivamente definitivo ed in pendenza di una decisione (eventualmente anche della Cassazione) che decida sull'eccezione della nullità assoluta per superamento del limiti di finanziabilità.
Come dicevamo a nostro avviso il procedimento di liquidazione dell’attivo e di accertamento del passivo sono distinti.
Il contenuto della domanda ci lascia tuttavia qualche dubbio, atteso che non capiamo per quale ragione il curatore ritenga di poter vendere l’intero in sede fallimentare.
Se non abbiamo male inteso l’appartamento è in comproprietà al 50%, per cui solo la quota del 50% è stata acquisita all’attivo del fallimento.
Fatta qusta premessa, osserviamo che il tema della nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 del d.lgs. primo settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) è assai controversa, e la prevalente giuisprudenza di merito (Cfr. Tribunale Larino, 16.12.2020; Trib. Napoli 5
giugno 2019; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 novembre 2019; Tribunale Vicenza, 25/10/2017; Tribunale Taranto, 4/06/2018; Tribunale Treviso, 18/10/2017) è orientata ad escluderla, laddove invece in seno alla Corte di Cassazione si registra un contrasto tra la prima e la terza sezione, nel senso che alla prima sezione (13 luglio 2017, n. 17352; n. 19016 del 31 luglio 2017; 16 marzo 2018, n. 6586) si ritiene nullo il contratto (la qualcosa comunque non impedirebbe la procedura esecutiva, atteso che il contratto, redatto per atto pubblico, sarebbe comunque titolo esecutivo) mentre alla terza sezione (28/06/2019, n. 17439) si afferma che il superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del contratto ma riverbera i suoi effetti esclusivamente sul piano della qualificazione giuridica dello stesso.