Art. 68 C.P.C. assistenza di un medico

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  • Ultimo messaggio 02 settembre 2017
fabrizioco pubblicato 02 settembre 2017

Buongiorno, prima che venisse approvato il decreto 59 del 2016 lo sfratto era eseguito dall’Ufficiale Giudiziario. 

Può capitare che durante le operazioni di sfratto, l’esecutato esibisca certificato medico, chiedendo un rinvio dell’esecuzione per l’impossibilità di uscire causa “motivi di salute”. 

L’articolo 68 C.P.C. prevede che l’Ufficiale Giudiziario “…si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo”. Il medico, scelto dall’U.G., in queste circostanze deve attestare, assumendosene la responsabilità, che il paziente è in grado “con i suoi mezzi” di abbandonare l’immobile. Qualora la diagnosi sia positiva per il paziente e non ci siano possibilità di ricovero presso una struttura pubblica, l’U.G. solitamente rinvia l’esecuzione ad altra data.

Tale facoltà è stata quindi ora affidata al Custode Giudiziario oppure lo stesso deve ricorrere all'ausilio del Giudice dell’esecuzione?

Molte grazie e complimenti per l'ottimo lavoro!!

Fabrizio Colombo

inexecutivis pubblicato 02 settembre 2017

A nostro avviso la risposta alla domanda formulata risiede nell’art. 560, comma quarto, c.p.c., laddove prescrive che “per l'attuazione dell'ordine [di liberazione] il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.

Dunque, la nomina degli ausiliari è riservata al Giudice dell’esecuzione.

Detto questo, le modalità attraverso cui la nomina avviene possono essere diverse.

Alcuni tribunali, ad esempio, hanno preventivamente selezionato una cerchia di ausiliari (per esempio i fabbri) autorizzando (già nell’ordine di liberazione o di volta in volta su richiesta del custode) la scelta dell’ausiliario all’interno dell’elenco.

Altri tribunali invece provvedono nominativamente, mentre altri ancora delegano la scelta al custode medesimo.

 

La nomina è quasi sempre nominativa con riferimento alla figura del medico legale, scelto di solito nell’elenco del consulenti tecnici d’ufficio (CTU).

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