La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 19 del  07/04/2017, (recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”) ha previsto la concessione di contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

La citata ordinanza prevede all’art. 11, comma 5, che possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare, purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto prima della data degli eventi sismici. In tal caso le unità immobiliari a destinazione abitativa sono utilizzate come residenza del nucleo familiare acquirente o destinate alla locazione secondo quanto stabilito in apposita convenzione col Comune ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.