Ammissione nella massa attiva di un credito verso la banca

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  • Ultimo messaggio 24 febbraio 2022
mauror1970@hotmail.it pubblicato 21 febbraio 2022

Buona sera,

in sede di richiesta di ammissione alla massa passiva da parte della banca di uno scoperto di conto, la banca ha chiesto l'ammissione per 161.000. Mancando la continuità temporale degli estratti conto prodotti dalla banca il G. D. ha disposto che il Curatore debba rieffettuare il calcolo della somma da ammettere al passivo riportando un saldo "zero" dal primo estratto conto da cui inizia la continuità (spero di essermi spiegato). Il Curatore ha effettuato il calcolo e da questo risulterebbe un saldo negativo finale di circa 5.000 euro. La domanda che vorrei fare è: se io depositassi altri due estratti conto precedenti a quelli che ha a disposizione il Curatore e da questi risultasse (incontrovertibilmente) un saldo a me favorevole di euro 85.000 il Curatore ha il DOVERE ammettere questa richiesta? In caso di un suo rifiuto posso tutelare in qualche modo il mio diritto? Occorre considerare che tale credito eventuale potrebbe essere utilizzato in compensazione con l'importo di un mutuo fondiario privilegiato in primo grado garantito anche da mia moglie come terza datrice di ipoteca. 

Grazie per la risposta.

Se non sono stato chiaro chiedetemi spiegazioni perchè è molto importante che il credito verso la banca venga ammesso. 

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inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2022

Immaginiamo, dal contenuto della domanda, che si tratti di una insinuazione al passivo di un credito nel fallimento.

Se questo procedimento si è già concluso, con decreto di ammissione del credito da parte del giudice delegato, non vi sono possibilità ulteriori. Se invece il credito non è stato ancora ammesso è possibile una integrazione documentale. Detta integrazione sarebbe anche possibili in un eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo (da introdurre a norma dell'art. 98 l.f.), se non è decorso il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo, previsto dall'art. 99 l.f. 

mauror1970@hotmail.it pubblicato 24 febbraio 2022

Buon giorno,

si, si tratta di un'insinuazione al passivo di un credito nel fallimento.

Il decreto che fissa lo stato passivo è stato emanato il 4 agosto 2021 però, nel provvedimento, il G. D., relativamente allo scoperto di conto, ha così disposto:

"1c) conti correnti 1983 e 2083. Secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della distribuzione dell’onere probatorio in materia di rapporti bancari, quando è la banca ad agire in giudizio e si riscontri la mancanza di una parte soltanto degli estratti conto il primo del quale rechi un saldo iniziale a debito del cliente, l’accertamento può e deve attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi idonei a fornire indicazioni certe che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ed in assenza di prova che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia addirittura maturato un credito nei confronti della banca, i conteggi debbono essere rielaborati partendo dal cosiddetto “saldo zero”, vale a dire considerando zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti ( cfr. Cass. 11543/2019). Pertanto, venendo al cado di specie, il curatore (in possesso delle necessarie competenze tecnico- scientifiche), dovrà sostituire al saldo negativo del primo estratto conto della serie continua degli stessi fino all’estinzione del rapporto il saldo zero e così ricalcolare l’eventuale credito della banca partendo da tale saldo, provvedendo a proporre la ammissione del credito della banca al passivo in tale misura. Il curatore verificherà altresì, in ogni caso, se siano stati applicati, tenuto conto anche delle previsioni contrattuali, addebiti illegittimi; in caso positivo ridurrà il credito della banca che propone di ammettere al passivo del corrispondente importo di tali addebiti illegittimi. Il Giudice riserva l’ammissione all’esito di tali accertamenti"

"Il giudice delegato Forma lo Stato Passivo, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in Cancelleria e manda al curatore per gli adempimenti di cui all’articolo 97 l.fall. Manda al curatore affinchè provveda a rideterminare il credito di Credito Fondiario di cui al punto 1 c) relativo ai conti correnti 1983 e 2083, riservandone all’esito la relativa ammissione, disponendo che la nuova proposta di ammissione sia depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza per eventuali osservazioni. Fissa 15.3.2022 ore 9,30 per la verifica"

Questo è il provvedimento adottato dal Giudice Delegato.

Quindi, il fine della mia domanda è quello di sapere se ho il diritto a produrre i due estratti conto che, stando ai conteggi, genererebbero un credito nei confronti della banca che potrebbe essere compensato con una parte del debito fondiario.

Infine, dalla vostra risposta mi dite che l'integrazione sarebbe possibile anche in un eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo (art. 98 l. f.). A riguardo faccio due domande: il fatto che per definire lo scoperto di conto, il G. D. abbia fissato udienza al 15 marzo 2022 vuol dire che ancora, sul punto, i termini siano aperti? La seconda domanda è, se l'art. 98 riconosce anche al fallito la legittimazione a fare opposizione allo stato passivo. Dalla lettura dell'articolo emerge che sono legittimati a fare opposizione "il creditore o titolari di diritti su beni mobili o immobili".

Attendo un vostra risposta

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2022

Dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui i termini sono ancora aperti. Aggiungiamo che anche il fallito può promuovre opposizione allo stato passivo, se dimostra uno specifico interesse sul punto.

mauror1970@hotmail.it pubblicato 24 febbraio 2022

occorre aggiungere che mia moglie avrebbe interesse a proporre opposizione allo stato passivo in quanto comproprietaria della casa in cui abitiamo e che, per la mia parte, rientra nella massa attiva. Il riconoscimento del credito comporterebbe una compensazione con il debito fondiario che abbiamo sempre nei cofronti della stessa banca e per il quale mia moglie è terza datrice d'ipoteca.

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