Buon giorno,
si, si tratta di un'insinuazione al passivo di un credito nel fallimento.
Il decreto che fissa lo stato passivo è stato emanato il 4 agosto 2021 però, nel provvedimento, il G. D., relativamente allo scoperto di conto, ha così disposto:
"1c) conti correnti 1983 e 2083. Secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della distribuzione dell’onere probatorio in materia di rapporti bancari, quando è la banca ad agire in giudizio e si riscontri la mancanza di una parte soltanto degli estratti conto il primo del quale rechi un saldo iniziale a debito del cliente, l’accertamento può e deve attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi idonei a fornire indicazioni certe che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ed in assenza di prova che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia addirittura maturato un credito nei confronti della banca, i conteggi debbono essere rielaborati partendo dal cosiddetto “saldo zero”, vale a dire considerando zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti ( cfr. Cass. 11543/2019). Pertanto, venendo al cado di specie, il curatore (in possesso delle necessarie competenze tecnico- scientifiche), dovrà sostituire al saldo negativo del primo estratto conto della serie continua degli stessi fino all’estinzione del rapporto il saldo zero e così ricalcolare l’eventuale credito della banca partendo da tale saldo, provvedendo a proporre la ammissione del credito della banca al passivo in tale misura. Il curatore verificherà altresì, in ogni caso, se siano stati applicati, tenuto conto anche delle previsioni contrattuali, addebiti illegittimi; in caso positivo ridurrà il credito della banca che propone di ammettere al passivo del corrispondente importo di tali addebiti illegittimi. Il Giudice riserva l’ammissione all’esito di tali accertamenti"
"Il giudice delegato Forma lo Stato Passivo, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in Cancelleria e manda al curatore per gli adempimenti di cui all’articolo 97 l.fall. Manda al curatore affinchè provveda a rideterminare il credito di Credito Fondiario di cui al punto 1 c) relativo ai conti correnti 1983 e 2083, riservandone all’esito la relativa ammissione, disponendo che la nuova proposta di ammissione sia depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza per eventuali osservazioni. Fissa 15.3.2022 ore 9,30 per la verifica"
Questo è il provvedimento adottato dal Giudice Delegato.
Quindi, il fine della mia domanda è quello di sapere se ho il diritto a produrre i due estratti conto che, stando ai conteggi, genererebbero un credito nei confronti della banca che potrebbe essere compensato con una parte del debito fondiario.
Infine, dalla vostra risposta mi dite che l'integrazione sarebbe possibile anche in un eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo (art. 98 l. f.). A riguardo faccio due domande: il fatto che per definire lo scoperto di conto, il G. D. abbia fissato udienza al 15 marzo 2022 vuol dire che ancora, sul punto, i termini siano aperti? La seconda domanda è, se l'art. 98 riconosce anche al fallito la legittimazione a fare opposizione allo stato passivo. Dalla lettura dell'articolo emerge che sono legittimati a fare opposizione "il creditore o titolari di diritti su beni mobili o immobili".
Attendo un vostra risposta