Alienazione immobile non accatastato

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  • Ultimo messaggio 08 settembre 2018
antoniocampo pubblicato 06 settembre 2018

Salve, sono un affittuario di un immobile “comunale” da diversi anni (più di una 30ina). Il comune ha ora deciso di vendere l’immobile in questione, un deposito. Mi sono quindi recato in comune per far valere il mio diritto di prelazione ed avviare una trattativa privata. Sono però venuto a conoscenza di diversi fatti che mi hanno lasciato decisamento perplesso. Li elenco per chiarezza:

  • il deposito è stato ricavato al di sotto di un ponte non di proprietà comunale ma di una società terza;
  • il deposito non è accatastato;
  • il comune non ha alcun documento che ne attesti la loro proprietà.

Alla richiesta di delucidazioni in merito, mi è stato riferito dal dirigente dell’ufficio comunale preposto che lo stesso bando di vendita supplisce all’atto di proprietà e che l’accatastamento può essere effettuato dopo la vendita, a carico dell’acquirente. La mia domanda è quindi la seguente: come può un soggetto, anche in veste di pubblica amministrazione come in questo caso, vendere un bene immobile ad un terzo in assenza di un attestazione di proprietà, peraltro senza un minimo di dato catastale, dichiarando che il solo bando d'asta costituisce atto di proprietà? E come può fare un notaio a fare il rogito in assenza di tutta questa documentazione? Ci sono dei riferimenti normativi che regolano questa fattispecie?

Ringrazio tutti anticipatamente per gli interventi.

Antonio

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2018

Purtroppo non possiamo essere di aiuto, poiché occorrerebbe procedere ad un puntuale studio degli atti del procedimento.

Un dato ci sembra incontrovertibile. Un bando di vendita non può sostituire il titolo di acquisto dell proprietà poiché nel nostro ordinamento la proprietà si acquisto solo nei modi espressamente previsti dalla legge.

Ogni nostra ulteriore affermazione, data la non conoscenza degli atti, rischia di essere imprecisa.

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