AGGIUDICATARIO DECADUTO DALL'AGGIUDICAZIONE

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  • Ultimo messaggio 04 dicembre 2021
lauraca. pubblicato 29 novembre 2021

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare per la quale sono stata incaricata quale delegato alla vendita, il G.E. ha dichiarato l'aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione (ex art. 587 c.p.c.) con perdita a titolo di multa della cauzione versata ed ha disposto procedersi a nuovi tentativi di vendita senza nulla specificare in merito al prezzo base. La mia domanda è: il prezzo base del nuovo incanto dovrà essere lo stesso indicato nell'ultimo avviso di vendita oppure dovrà essere ribassato?

Inoltre il provvedimento con il quale il G.E. comunica la decadenza dell'aggiudicatario deve essere comunicato dal delegato all'aggiudicatario (sul punto il G.E. nulla ha disposto)? Grazie per l'eventuale risposta.

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robertomartignone pubblicato 30 novembre 2021

Dipende : in genere con la decadenza dell ' aggiudicatario si propone il prezzo medesimo dell ' ultimo esperimento , a meno di considerare l ' asta aggiudicata al pari di un esperimento deserto il che farebbe diminuire la base d ' asta . Di poi il provveddimento andrebbe comunicato dal GE , nel caso dal delegato . Comunque aspetti l ' esperto del forum per una risposta piu' esaustiva e precisa . Non dimentichi che il decaduto potrebbe anzi dovrebbe pagare la differenza tra i due valori delle aste nel caso l ' aggiudicazione si concludesse ad un valore minore rispetto alla sua aggiudicazione .

inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2021

In tema di vendita senza incanto l’art. 574 ultimo comma contiene un generico rinvio all’art. 587, ai sensi del quale nel caso in cui il prezzo non è depositato nel termine previsto, si verifica la decadenza dell’aggiudicatario, con perdita della cauzione e celebrazione di un nuovo incanto (laddove il termine incanto va inteso quale nuova vendita).

Dunque, ove l’aggiudicatario non adempia all’obbligazione del pagamento del prezzo si produrranno le seguenti conseguenze: l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto; il professionista delegato incamererà la cauzione versata a titolo di multa; dovrà essere celebrata una nuova vendita che si svolgerà con il sistema senza incanto.

Inoltre, deve essere considerato il combinato disposto del secondo capoverso dell’ultimo comma dell’art. 587 c.p.c. e dell’art. 177 disp. att. c.p.c., secondo cui l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, in forza di decreto di condanna che costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori rimasti insoddisfatti in sede di riparto. In questi casi, ai fini dell’adozione del provvedimento di condanna, il professionista delegato comunicherà al Giudice dell’esecuzione i dati necessari a determinare l’esatto importo da indicare in decreto. È bene osservare che a seguito della condanna l’inadempiente non deve essere chiamato a versare alla procedura la somma, in quanto il decreto costituisce titolo esecutivo che può essere azionato – evidentemente in una diversa e nuova procedura -, dai creditori che siano risultati in tutto o in parte incapienti.

L’art. 176 disp. att. c.p.c., inoltre, prevede la comunicazione anche all’aggiudicatario del decreto di decadenza a cura del cancelliere, il che significa che in caso di delega la comunicazione dovrà essere eseguita dal professionista delegato.

quanto al prezzo base del nuovo tentativo di vendita, è chiaro che dovrà essere uguale a quello della vendita precedente non andata abuon fine.

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