inexecutivis
pubblicato
30 novembre 2016
Rispondiamo alla sua domanda con la premessa secondo la quale ai fini fiscali i trasferimenti immobiliari che avvengono nelle vendite giudiziarie scontano le medesime imposte, e nella medesima misura, delle vendite negoziali.
Al principio fa eccezione, con riferimento ai soggetti che svolgono attività d’impresa, la previsione di cui all’art. 16, comma 1 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49, a norma del quale gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Fatta la premessa che precede, il calcoli da lei effettuati sono corretti, se trattasi di acquisto di fabbricato strumentale per natura trasferito da impresa non costruttrice e se vi è se l’acquirente dichiara che intende avvalersi dell’opzione per l'applicazione dell'IVA.