acquisto con agevolazioni prima casa e richiesta di applicazione prezzo valore

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  • Ultimo messaggio 18 luglio 2017
lucadita pubblicato 07 luglio 2017

Buongiorno,

di recente mia moglie si e' aggiudicata unimmobile all'asta, avendo gia' da 6 anni un altro immobile (donato da mio suocero) con i benefici prima casa,  ho chiesto al delegato di aggiungere la dichiaraazione " di intenzione di vendere l'attuale "prima casa" entro un anno"  in modo da poter applicare le agevolazioni prima casa sull'acquisto dell'immobile all'asta.

Dato che la cifra a cui ce lo siamo aggiudicato e'  piu' del doppio del valore catastale, ho chiesto anche l'applicazione del "prezzo valore" in modo da pagare l'imposta di registro del 2% sul valore catastale .

 

 Quindi in totale ho richiesto:

- applicazione agevolazioni prima casa (facendo dichiarazione che vendiamo l'altro immobile entro un anno 

- applicazione del prezzo-valore per l'imposta di registro

 

Oggi il delegato mi dice che "Non si possono cumulare le due dichiarazioni o si opta per l’agevolazione prima casa o per quella che prevede l’applicazione del prezzo valore."

A me questa cosa sembra strana! possibile? quindi sarei costretto a pagare il 2% (prima casa) sul prezzo di aggiudicazione senza poter far valere il "prezzo-valore?". Ma secondo quale normativa?

Nelle normali compravendite di case si applica l'agevolazione prima casa con il prezzo-valore senza problemi, come mai nelle aste non sarebbe possibile? mi pare che ci sia anche una sentenza della cassazione (sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014.) che equipara le cessioni di immobili all'asta a quelle del libero mercato e il quesito da cui e' scaturita la sentenza fa proprio capo ad una aggiudicazione di una casa a cui sono state chieste le agevolazioni prima casa...

 

gentilmente nella risposta che eventualmente mi darete, posso avere anche i riferimenti normativi? in modo che, se ho ragione come penso, possa mostrare al delegato gli articoli di legge relativi. (gli ho gia' mostrato senza successo la sentenza della cassazione e un opuscolo informativo dell'agenzia delle entrate dell'aprile 2017)

 

grazie cordiali saluti

Luca

 

 

   

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inexecutivis pubblicato 10 luglio 2017

L’informazione che le è stata fornita dal professionista delegato non è corretta.

La premessa di fondo è che le vendite negoziali e le vendite esecutive sotto il profilo fiscale sono identiche, e dunque vanno trattate allo stesso modo.

Ciò detto, non esiste alcuna norma che preveda il divieto di cumulo che le è stato indicato,  ed anzi la disciplina del prezzo valore è stata espressamente riconosciuta applicabile dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma del "prezzo valore" (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli acquisti effettuati in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. Osserviamo, peraltro, che la pronuncia della Corte Costituzionale riguardava proprio il caso di un acquisto compiuto in sede esecutiva con i benefici fiscali “prima casa”.

Si aggiunga inoltre che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 6.2.2007 nell’indicare i casi in cui la disciplina del prezzo valore non si applica ha elencato una serie di ipotesi tra le quali non rientra (e non avrebbe mai potuto rientrare) l’acquisto della prima casa compiuto in sede esecutiva.

 

Infine ricordiamo che con la risoluzione n. 95/E del 3.11.2014 la stessa Agenzia delle Entrate, nell’affermare l’applicabilità della disciplina del prezzo valore anche a decreti di trasferimento registrati prima della citata sentenza della consulta, lo ha fatto proprio con riferimento al caso in cui un soggetto aveva acquistato in sede esecutiva avvalendosi dei benefici prima casa.

lucadita pubblicato 10 luglio 2017

Grazie siete stati gentilissimi! incredibile, ho sentito un altro avvocato che svolge il ruolo di delegato per altre esecuzioni immobiliari e anche lui mi ha ripetuto che e' impossibile cumulare le agevolazioni del prezzo-valore con quelle della prima casa... 

e il bello e' che a pagina 15 dell'opuscolo dell'agenzia delle entrate dell'aprile 2017 ( GUIDA PER L’ACQUISTO DELLA CASA: le imposte e le agevolazioni fiscali )

 c'e' scritto chiaramente:

IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE Il meccanismo del prezzo-valore si applica, per le compravendita non soggette a Iva, anche quando si acquista con i benefici “prima casa”. In questo caso, il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 110. Valore catastale “prima casa” = Rendita catastale x 1,05 x 110 Esempio di calcolo dell’imposta di registro Supponiamo che un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, abbia una rendita catastale di 900 euro e il corrispettivo pagato sia di 200.000 euro. Se si richiede l’applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 2% è pari a: 900 x 1,05 x 110 = 103.950 euro. Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di 2.079 euro (103.950 x 2%). Se non si richiede la regola del prezzo-valore, l’imposta si calcola sul valore di cessione (200.000 euro) e sarà di 4.000 euro (200.000 x 2%). In caso di acquisto con i benefici “prima casa” e di applicazione del prezzo-valore, si avranno gli stessi vantaggi descritti nel capitolo precedente.

 

sono sconcertato da quanta disinformazione sull'argomento ci sia anche tra i professionisti delegati...

:-((

inexecutivis pubblicato 11 luglio 2017

Ci dispiace per l'inconveniente che le è capitato.

Faccia avere al delegato la risposta che le abbiamo fornito e si faccia dire in forza di quali norme non sarebbe possibile il cumulo, in modo tale che portemmo offrire, anche al delegato, qualche suggerimento ulteriore.

 

lucadita pubblicato 11 luglio 2017

Grazie mille per il vostro prezioso supporto! Il delegato ieri, messo di fronte ai fatti, si e' arreso e ha accolto la mia richiesta e cosi' ha presentato domanda all'ufficio del registro per la quantificazione dell'imposta di registro con agevolazioni prima casa e come base imponibile il prezzo-valore, quindi il valore catastale.

Mi sorge adesso un dubbio. IN perizia sono state rilevate dal perito delle difformità catastali che richiedono un denuncia di variazione DOCFA al catasto fabbricati con una spesa presunta di meno di 1000E (il perito dice che ci sono state modifiche interne rispetto alla planimetria e macherebbe un soppalco)... questa cosa puo' inficiare in qualche modo l'applicazione del prezzo valore? a naso si perche' potrebbe variare il valore catastale dell'immobile... cosa ne pensate?

L'agenzia delle entrate verifica la perizia e controlla se in perizia sono state dichiarate delle difformità catastali?

 

Dato che i tempi sono strettissimi perche' mancano circa 13 giorni al termine imposto per il pagamento del saldo prezzo (ho messo 30gg dall'aggiudicazione come termine del saldo), secondo voi cosa mi conviene fare? Non so se l'agenzia delle entrate fa in tempo a calcolarmi il dovuto... entro venerdi' prossimo devo saldare tutto se non sbaglio e quindi se non dovessero arrivare i conteggi dell'agenzia delle entrate dovro' versare il saldo spese al delegato basandomi sui calcoli di legge con le agevolazioni di cui sopra...(magari tenenedomi un pelo piu' largo)

se posso approfitterei ancora della vostra competenza per avere un chiarimento sul compenso del delegato.

L'esecuzione a cui ho partecipato, prevede espressamente che le iscrizioni ipotecarie, trascrizioni siano cancellate ad onere dell'aggiudicatario.

tratto dall'avviso di vendita:

"L'immobile viene venduto nella consistenza indicata in perizia redatta dallo stimatore e viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, che, se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura dell'aggiudicatario, a carico del quale sono posti anche gli oneri fiscali."

 

il delegato in un primo momento mi ha chiesto 1000Euro + 10% + 4%CPE + 2%IVA, ieri mi ha raddoppiato la spese mettendo 2000Euro + 10% + 4% + 22%... inseguito alla mia richiesta di chiarimenti per il raddoppio mi ha detto: "l compenso del delegato si calcola ai sensi dell’ articolo 2 comma 1 lettera a), b), c) - D.M. n. 227/2015 e lo scaglione da 100.000 a 500.000 comporta un onorario di 1500 oltre il 10%  per spese forfettarie, Iva al 22% e Cpa al 4%." e mi ha detto che avrebbe corretto in 1500 il suo compenso e che i 2000Euro sono un "refuso".

Secondo voi, il fatto che in questa procedura gli oneri di cancellazioni delle spese siano a carico dell'aggiudicatario, possono far venir meno il comme 7 dell'articolo 2 che cita testualmente: "7. Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente."

 

il mio scaglione e' tra 100.000 e 500.000 mila ero, quindi io avrei determinato le spese in 750Euro+10%+4%+22% = 825Euro+ 4% + 22% = 1046,76

 

mi sono studiato anche gli oneri di cancellazione (grazie ai vostri preziosi post sull'argomento) e mi e' tutto abbastanza chiaro... la cosa che non mi e' chiara, oltre ai bolli etc, allo 0,5% sulle ipoteche giudiziali, ci sono delle spese per il notaio o per il delegato che effettua queste cancellazioni? o queste spese sono comunque gia' comprese nell compenso del delegato?

 

Scusate se chiedo a voi, ma in questo momento mi sembra che i rapporti con il delegato si siano "deteriorati" e non voglio stargli troppo addosso per evitare altri "attriti"...

 

 

 


 

inexecutivis pubblicato 13 luglio 2017

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande poste.

Quanto alle difformità catastali, osserviamo che in teoria esse impedirebbero l’applicazione della disciplina del prezzo valore, anche se riteniamo poco probabile un accertamento del tipo di quello ipotizzato nella domanda.

Quanto alla quota parte del compenso a carico del professionista delegato, i calcoli da lei effettuati sono corretti, e non possono essere determinati in modo diversi in ragione del fatto che nell’ordinanza di vendita il costo delle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli sia posto a carico dell’aggiudicatario, poiché la disciplina del dm 15.10.2015, n. 227 determina in modo omnicomprensivo il compenso per tutte le attività delegate, tra le quali sono comprese anche le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

 

Va ricordato, infatti, che ai sensi dell’art. 591 bis n. 11 c.p.c. il professionista delegato deve provvedere “alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586”, e che ai sensi dell’art. 1 del dm 227/2015 esso “determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80”. È chiaro pertanto che al compenso spettante al delegato può essere aggiunto solo quanto al lui dovuto eventualmente nella qualità di custode.

lucadita pubblicato 13 luglio 2017

Grazie per la preziosissima risposta! scusate, ma non mi e' chiaro se il compenso custode e' a carico dell'aggiudicatario in toto o in parte ed eventualmente c'e' modo di capire la sua entità.

 

Grazie di tutto!

Saluti Cordiali

 

 

 

inexecutivis pubblicato 17 luglio 2017

Il compenso dovuto al custode rientra tra le spese per atti conservativi di cui all’art. 2770 c.c.

 

Esso grava sulla procedura e dunque in nessuna misura può essere posto a carico dell’aggiudicatario.

beppe77 pubblicato 17 luglio 2017

Salve,mi sono aggiudicato un immobile tramite asta svoltasi il 6 giugno scorso,sono in attesa del conteggio da parte del delegato per poter versare il saldo più le dovute spese,per quanto riguarda la possibilità di usufruire della tassazione agevolata di 600€ complessivi in vigore fino al 30 giugno 2017 volevo sapere se c'è stata una qualche proroga o meno,grazie mille

inexecutivis pubblicato 18 luglio 2017

Purtroppo non v'è stata alcuna proroga.

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