acquisto all'asta immobile con arretrati condominiali

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sanvitoimmobiliaresrls pubblicato 03 ottobre 2019

ho acquistato immobile all'asta con un grosso debito nei confronti del condominio relativo a spese straordinarie per lavori di messa in sicurezza degli immobili consominiali

il condominio ha proceduto giudizialmente per parte degli arretrati ma , anche se prima della vendita e del decreto di trasferimento sono stati deliberati altre somme per tali spese straordinarie

in riferimento all'art. 63 delle norme di attuazione del codice civile,chi compra all'sta deve riconoscere le spese dell'anno corrente e del precedente anno spese correnti oppure anche le spese strairdinarie deliberate

 

allego perizia

Attendo Vs. risposta

grazie

Allega file

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albertom pubblicato 03 ottobre 2019

Buonasera, è ammissibile che un amministratore condominiale invii al Ctu un invito ad inserire nella perizia avviso che in caso di aggiudicazione dell'immobile il nuovo acquirente si faccia carico di spese condominiali arretrate di 4/5 anni . inserendo quanto segue:

"La informo che è stata approvata dall'assemblea una nuova clausola di regolamento di tipo contrattuale, che prevede il totale addbito di tutte le spese condominiali pregresse ed ancora dovute dal dante causa, in capo al nuovo acquirente, espressamente anche in presenza di passaggio di proprietà in seguito a decreto di assegnazione giudiziale dell'immobile.Tale clausola si ispira a quanto disposto dalla Cassazione civile (24654/2010) e Tribunale di Torino (2821/2013), che hanno ritenuto che l'art. 633 c.2 disp.att.C:C: non sia norma a tutela dell'acquirente ma norma posta a difesa dei diritti del condominio, che può perfettamente tutelarsi prevedendo una solidarietà (tra venditore ed acquirente) più ampia del periodo disposta dalla Legge."

Il Ctu ha inserito la presenza di questa informativa all'interno della perizia, senza peraltro quantificarne la relativa ipotetica  spesa in  detrazione. Nell'avviso di vendita non si fa menzione.

Vale comunque la norma seconda la quale si pagano le spese dell'anno in corso e  di quello precedente?

Cordialità

inexecutivis pubblicato 09 ottobre 2019

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza, la quale ha osservato che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017. Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Dunque al fine di individuare le spese condominiali insolute occorre avere riguardo al biennio considerato dalla norma.

Diverso, invece, è il criterio da utilizzare al fine di verificare se una certa spesa rientri o meno nel biennio considerato, dovendosi distinguere, a questo proposito, tra spese di manutenzione straordinaria, da un lato, e spese di gestione, manutenzione ordinaria e necessarie alla conservazione delle parti comuni, dall’altra.

La giurisprudenza, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile ha infatti stabilito che  l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, la sentenza della Corte di Cassazione citata dal condominio ha (diversamente da quanto sostenuto dall’amministratore) affermato che (con riguardo alle spese di manutenzione straordinaria) che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (così Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Ciò detto, la delibera assembleare non può derogare al criterio del biennio indicato dall’art. 63 disp. att. c.c. poiché essa si pone inevitabilmente in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

Una delibera siffatta, ove adottata, sarebbe insanabilmente nulla.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

Peraltro, essa si sostanzierebbe nella costituzione, in capo all’acquirente, di una obbligazione propter rem atipica, e come tale inammissibile (così, anche recentemente, cass., sez. II, 24.10.2018, n. 26987).

albertom pubblicato 22 novembre 2021

Buonasera, volevo porre questa domanda:

La sola presentazione della busta chiusa  contenente l'offerta di acquisto,  presso il Professionista Delegato dal G.E., riguardante una asta immobiliare senza incanto, può essere effettuata anche da persona diversa da colui che formula l'offerta? persona normale conoscente senza alcun titolo forense?

Il sottoscritto offerente poi presenzierà  invece all'apertura delle buste ed alla eventuale gara.

Grazie anticipate per la cortese risposta che andrò a leggere.

inexecutivis pubblicato 26 novembre 2021

La risposta alla domanda formulata si rinviene nell’art. 571 c.p.c., dalla cui lettura emerge, chiaramente, la distinzione tra “presentatore” ed “offerente”.

L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare.

 

Presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Discorso diverso è quello relativo alla gara, per partecipare alla quale sarà necessario la presenza dell'offerente o di una avvocato munito di procura speciale.

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