Mi sono aggiudicato un appartamento + terrazzo, posto all'ultimo piano di un fabbricato residenziale di 3 piani fuori terra. L'intero appartamento è sovrastato da un lastrico solare ad uso esclusivo del soggetto pignorato (da me acquistato), che la CTU del Tribunale con annessa perizia tecnica ritiene sia di proprietà condominiale, in quanto nell'ultimo atto di trasferimento della proprietà datato 1972, non veniva fatta alcuna menzione in merito allo stesso lastrico solare. In occasione della richiesta di concessione di un mutuo, ho acquisito l'atto precedente datato 1971, con il quale il proprietario del piano terra commette ai futuri acquirenti (che poi hanno venduto al soggetto pignorato) l'appalto per la costruzione del piano del 1° 2° e 3°, riservandosi la proprietà dell'intero primo piano. Specifica inoltre che a costruzione ultimata, come per legge verrà costituito un condominio sulle parti e servizi comuni della casa, a eccezione del lastrico solare di copertura, che veniva trasferito in proprietà esclusiva ai nuovi acquirenti. Questi ultimi, una volta realizzato l'intero fabbricato, hanno venduto gli appartamenti del piano 2° e 3°, senza indicare nei rogiti notarili il diritto di riserva del lastrico solare. Ora domando: seppur vero che la Corte Suprema di Cassazione civile, sez. II, 04/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/07/2017) n. 16414, ricordava anzitutto che il lastrico solare deve essere inserito esplicitamente tra le «parti comuni» elencate dall'articolo 1117 del Codice civile, e altrettanto vero che la proprietà dello stesso può essere esclusa soltanto da uno specifico titolo in forma scritta, che s.e. è quello datato 1971. Pertanto a chi ritenete possa appartenere il lastrico solare?