Accredito Cauzione (giorno dell'udienza)

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2022
dalemi pubblicato 26 febbraio 2022

Buongiorno, il caso:

Soggetto "Tizio" partecipa ad un'asta telematica  prevista il giorno martedì; bonifica la cauzione il giorno precedente e l'accredito viene effettuato la primissima mattinata di martedì (giorno dell'asta). L'avviso di vendita dice chiaramente che "l'accredito della cauzione deve aver luogo entro il giorno precedente l'udienza",  quindi il delegato procede ad escludere "Tizio".

Premessa: 

- L'ordinanza di delega, anch'essa pubblicata,  dice però che : " Nelle operazioni di versamento della cauzione è onere esclusivo dell’offerente effettuare il bonifico sul conto  corrente indicato nell’avviso di vendita in tempo utile perché l’accredito risulti visibile al momento delle determinazioni del delegato sull’ammissibilità dell’offerta, giacché qualora all’atto della verifica di ammissibilità delle offerte e di delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura l’offerta sarà inderogabilmente considerata inammissibile".

- il controllo dell'accredito delle cauzioni era stato assegnato dal delegato al gestore della vendita telematica che, conformemente all'avviso di vendita, ha effettuato il controllo fino al giorno precedente e non anche la mattina stessa dell'asta

Ciò premesso il Delegato, più volte sollecitato dal soggetto "Tizio" sia il giorno precedente sia la mattina stessa dell'udienza, la mattina dell’asta ha contattato il gestore della vendita telematica per le vie brevi che ha confermato l’avvenuto accredito della cauzione la mattina dell’udienza; da accordi con il delegato però non ha provveduto a modificare l’esito negativo dell’accredito della cauzione  sul portale telematico poiché l’avviso di vendita prevedeva l’accredito entro il giorno precedente

Nel messaggio però di esclusione ricevuto da "Tizio" il Delegato scrive tuttavia che : "l'offerta non è ammessa poichè l'accredito della cauzione risulta essere effettuato il giorno dell'udienza e non il giorno precedente", confermando quindi che l'accredito della cauzione c'era, seppur il giorno dell'asta e non, come previsto nell'avviso di vendita, il giorno precedente. 

Possono secondo voi esserci gli estremi per una opposizione art 591ter considerato che, come previsto da ordinanza di delega e come anche confermato dal Delegato nel suo messaggio di esclusione, l' accredito è risultato visibile al delegato al momento delle determinazioni del delegato sull’ammissibilità dell’offerta" ? (conformemente quindi all'ordinanza di delega).  In effetti lo dice lo stesso delegato nel suo messaggio di rigetto dell'offerta che la cauzione risultava accreditata "al momento dell'ammissibilità dell'offerta".

Mi sembra inoltre che questa forzatura nell'avviso di vendita nel pretendere che le cauzioni siano accreditate il giorno precedente dell'asta, sia più uno "strascico" della prassi del vecchio rito delle aste in presenza, dove era necessario depositare le buste comprese di assegno cauzione il giorno precedente.

Oggi, con le aste telematiche, in nessun modo la normativa prevede che l'accredito debba avvenire il giorno precedente, tant'è che anche l'ordinanza di delega, come già detto, non lo prevede.

 

Grazie mille a chi vorrà approfondire questo caso e dare la sua opinione.

Saluti

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2022

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando quanto segue.

È noto che nella vendita telematica la cauzione deve essere versata a mezzo di bonifico bancario, di cui devono essere indicati gli estremi nella offerta.

Il controllo di avvenuto deposito, se non reca problemi di sorta nella vendita tradizionale, atteso che esso avviene mediante allegazione all’offerta dell’assegno circolare, nella vendita telematica deve fare i conti con i tempi che gli istituti di credito mediamente impiegano per dare esecuzione all’ordine impartito dal correntista accreditando materialmente l’importo sul conto corrente del destinatario.

Per questa ragione è opportuno che la vendita non si celebri il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (in tema di vendite mobiliari, ad esempio, l’art. 25, comma sesto, del d.m. 32/2015 stabilisce un termine di cinque giorni), e che l’avviso di vendita rechi ben chiara l’avvertenza per cui in ogni caso l’accredito del bonifico deve essere visibile sul conto della procedura al momento dell’apertura delle buste.

Questo però non risolve tutti i problemi, e la domanda formulata lo dimostra. E’ infatti opportuno che sia chiarito se entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sia sufficiente che il bonifico sia stato eseguito (nel senso che il correntista abbia impartito l’ordine al suo istituto di credito) o se invece sia necessario anche l’intervenuto accredito della somma sul conto della procedura. In ogni caso, l’accredito deve risultare visibile come avvenuto nel momento in cui il professionista delegato procede all’esame delle offerte.

Tanto detto, riteniamo che nel caso di specie il bonifico possa essere ritenuto valido, ragione per la quale vediamo spazio per un eclamo.

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