Abuso edilizio scoperto post vendita

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  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2020
emma13 pubblicato 13 ottobre 2020

Buonasera Io scrivo da Torino e vorrei chiedervi un'informazione in merito ad un acqusito di una casa che ho fatto il 5 dicembre 2019.

Ho scoperto, qualche mese post atto notarile, che la casa presenta delle irregolarità edilizie (muro portante che è stato ridotto notevolmente da una precedente ristrutturazione di anni addietro) e che mi sono state sottaciute queste cose. In onor del vero, tendo a sottolineare che nulla è citato in atto notarile.

Questa casa inoltre, è stata acquistata dalla precedente proprieratia all'asta (26.000€) ed è uscito fuori il decreto di trasferimento dove si citano 16.000€ di difformità da sanare, mai sanate dalla precedente proprietaria (anche di queste nulla è citato in atto in merito a prenderle a mio carico!!).

La casa io l'ho acquistata a 48.000€, ribadisco che non mi è stato mai detto nulla in merito ai vizi presenti.

Mi hanno fatto firmare una scrittura privata (NON redatta da notaio e non intestata a nessuno, NON allegata all’atto) dove mi prendevo in carico la costruzione di “ opere murarie “ poiché avevamo sempre parlato della mancanza di antibagno, quindi sull’antibagno nulla a che dire ... sul resto no.

E' possibile vendere quindi una casa acquistata in asta e senza aver sistemato nulla delle difformità edilizie citate nel decreto di trasferimento ? È possibile vendere avendomi sottaciuto le difformità del muro portante ? Non doveva essere, eventualmente, citato tutto in atto notarile ?

La controparte nega tutto, dicono che ero informata ma non c'è nulla di scritto ufficiale in merito sull'atto ( solo la famosa scrittura privata sopra citata), e non mi sono presa in carico alcun onere extra a ciò che ho pagato e non sono elencati i vizi presenti da nessuna parte.

Grazie a chiunque mi aiuterà.

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Viene in considerazione, inoltre un’altra normativa.

Con il d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 29 della l. 27 febbraio 1985 n. 52 recante “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”. Successivamente è poi intervenuto il d.l. 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, che con l’art. 8, comma 1 bis ha aggiunto il comma 1 ter alla citata disposizione.

All’esito di questi plurimi interventi normativi, oggi detto articolo 29, rubricato “Necessità di indicazione dei confini dell’immobile di cui si chiede la trascrizione o la concessione dell’ipoteca”, così dispone:

1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l ‘indicazione di almeno tre dei suoi confini.

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri.

1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

In definitiva, ci sembra che sussistano almeno due profili di nullità dell’atto.

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