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Il pignoramento trascrizione domanda di revoca
inexecutivis pubblicato 02 aprile 2022

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato” (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, ritenuta immediatamente produttiva di effetti la sentenza del tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti del lavoratore, della cessione del ramo di azienda, aveva escluso la condanna solidale della società datrice di lavoro cedente e di quella cessionaria. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17311 del 24/08/2016).

L’assunto è stato successivamente ribadito dalle sezioni unite anche con riferimento alla revocatoria fallimentare. Si è infatti precisato che  La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo” (Sez. U - , Sentenza n. 30416 del 23/11/2018).

Ergo, al fine di agire esecutivamente sui bene che sono stato l’oggetto dell’azione revocatoria, sarà necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre, prima di notificare (e trascrivere) l’atto di pignoramento, occorrerà annotare a margine della trascrizione della domanda di revocatoria la relativa sentenza.

Va infatti ricordato che ai sensi dell’ art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”, “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.

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Il pignoramento trascrizione domanda di revoca
lex87 pubblicato 28 marzo 2022

Gentili colleghi,

mi rivolgo a voi per avere alcune delucidazioni.

ho ottenuto una sentenza (passata in giudicato) di revoca dell'atto di donazione di un immobile e dovrei mettere in moto un pignoramento immobiliare avente lo stesso in oggetto. 

Oltre alla copia esecutiva , è necessario ottenere l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza revocatoria? inoltre, è necessario procedere con la trascrizione della sentenza?

grazie

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