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Il pignoramento Azione revocatoria atto di cessione diritti reali a titolo gratuito e successivo fondo patrimoniale
danielebenni pubblicato 17 ottobre 2021 - Ultima modifica 17 ottobre 2021

Buongiorno spero in un Vs. prezioso consiglio, anche se la domanda verte su una fase antecedente al pignoramento.

Al fine di recuperare un credito, mi trovo costretto a procedere ad una azione revocatoria di alcuni atti dispositivi messi in atto dal debitore successivamente al sorgere del credito medesimo (sentenza di condanna del 2018).

Nel mese di aprile 2019 il debitore, con atto notarile e con il consenso della moglie, ha trasferito a titolo gratuito ogni sua quota di proprietà sui suoi cinque beni immobili al proprio figlio "in adempimento all'obbligo di mantenimento" assunto negli accordi precedentemente intrapresi con la moglie in occasione della separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale nel mese di febbraio 2019; successivamente, nel 2020, il figlio (maggiorenne) ha costituito un fondo patrimoniale destinando "a far fronte ai bisogni della famiglia dei propri genitori x e y" tutti i beni immobili (cioè le quote di proprietà) che aveva ricevuto dal padre nel 2019. 

Al fine di poter in futuro agire esecutivamente sui beni del debitore ritengo, pertanto, che sia necessario chiedere la revocatoria sia dell'atto di trasferimento dei beni dal debitore al figlio che anche del successivo fondo patrimoniale costituito dal figlio su tali beni.

Siete d'accordo? 

Inoltre, mentre sono sicuro di dover citare in giudizio il debitore e il figlio quali parti necessarie per la revocatoria del primo atto, non sono sicuro se, soprattutto per la revocatoria del fondo costituito dal figlio "a far fronte ai bisogni della famiglia dei propri genitori x e y", io debba citare anche la madre, cioè la moglie del debitore.

Preciso che, stranamente, la separazione non è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio così come anche la costituzione del fondo da parte del figlio (dunque, allo stato, il fondo non sarebbe neppure opponibile ai terzi).

Che ne pensate? Non sono riuscito a trovare casi simili (revocatoria di atto traslativo e di successivo fondo patrimoniale) per evitare di commettere errori, anche e soprattutto sotto il profilo della legittimazione passiva e del litisconsorzio necessario in un caso come quello prospettato.

Grazie infinite per l'aiuto!

 

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Le operazioni di vendita Consigli su prima partecipazione asta
inexecutivis pubblicato 28 settembre 2021

Sulla scorta dei dati che si sono stati riferiti possiamo escludere che la vendita potrà riservare sorprese all'aggiudicatario. invero. la domanda di simulazione è stata trascritta contro il soggetto che è oggi il debitore esecutato e che ha subito il pignoramento.

Chi ha ottenuto la revocatoria potrà quindi concorrere nella distribuzione del ricavato se interviene nella procedura escutiva intrapresa dalla banca.

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