I termini della questione sono eccessivamente generici per fornire una risposta compiuta.
Avremmo bisogno di capire: chi è il debitore di A della somma di €. 90.000;
contro di chi è incorso l’esecuzione (M?)
chi sono i creditori (procedente ed intervenuti) nella procedura.
Che cosa si intende per rivalersi? Rivalersi del credito di 90.000?
In generale possiamo dire che la domanda giudiziale trascritta è, verosimilmente una domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.
La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.
Per intenderci: se A trascrive domanda di revoca dell’atto con cui B ha venduto a C, la successiva vendita fatta da C a D sarà inefficace nei suoi confronti;
allo stesso modo, se C subisce un pignoramento, A l’aggiudicazione avvenuta a favore di D sarà inefficace nei suoi confronti.
Egli, pertanto, potrà aggredire il bene oggetto di revoca come se fosse ancora nella disponibilità di B.
Per quanto riguarda l’assegnazione del bene, ricordiamo che ai sensi dell’art. 588 c.p.c. ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo. Il successivo art. 589, comma primo, c.p.c. dispone poi che l’istanza di assegnazione deve essere fatta per il più alto importo tra prezzo base (dell’ultima vendita) e spese di esecuzione più crediti aventi grado anteriore rispetto al creditore richiedente.
L’alternativa è quella di presentare direttamente offerta di acquisto, visto che solo per il debitore è vietato formulare offerte.
Quanto alla custodia, il linea generale essa deve essere affidata al professionista delegato per le operazioni di vendita oppure all’istituto vendite giudiziarie, così come previsto dall’art. 559, quarto comma, c.p.c. Nulla esclude, comunque, che il Giudice decida di affidarla ad un soggetto diverso, ove lo ritenga.