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Le operazioni di vendita Sospensione operazione di vendita e irrevocabilita aggiudicazione quid juris urgente
eurodefault pubblicato 26 giugno 2017 - Ultima modifica 27 giugno 2017

Il titolo e da modificarsi quale sia il rimedio esperibile da parte del aggiudicatario e quale sia il suo Giudice, nel caso in cui il GE adotti provvedimenti illeggittimi.

 

La prima risposta che mi verrebbe e il ricorso per Cassazione , non essendo parte della procedura esecutiva . Ma l effetto pratico e che i tempi della Cassazione mediamente 4 anni risultano incompatibili con la tempestivita dell azione . Quindi quale e"  il procedimento cautelare ?

 

Questo il caso . L aggiudicatario a seguito di procedura d asta regolare , si vede riconosciuta l aggiudicazione e salda integralmente oneri e saldo prezzo .

 Successivamente Il GE sospende letteralmente le operazioni di vendita   ( "  .."sospende le operazioni di vendita e convoca le parti per l udienza   xxxx   per l estinzione ") a seguito di un opposizione del debitore.

Nello specifico l ordinanza di sospensione si fonda su un vizio dell esecuzione (mancato rinnovo di un ipoteca nei confronti del terzo esecutato a seguito di revocatoria ) e non dell aggiudicazione.  Il Giudice indica la successiva udienza  5 mesi  per l estinzione dell esecuzione.

 

Ora ritengo che il Giudice non poteva sospendere le operazioni di  vendita in virtu del art 632 cpc .e 2929 cc, cosi come Cass SU 28 11 2012 n. 21110   e  Cass SU 30 11 2006 n 25507    ( art 187 bis disposizioni attuazione cocp quale interpretezazione autentica del 632 cpcp) 

 

Vi richiedo a vostro avviso quale sia il rimedio di urgenza da esperire da parte del aggiudicatario che si vede sospeso per i mesi di sospensione subendo un danno, avendo provveduto a saldare integralmente saldo ed oneri.

Altresi il Giudice informalmente indica all aggiudicatoria di proporre istanza per il rimborso delle somme , ma che sottomettera al consenso dei creditori !!!!!!

Cio a mio avviso e pienamente illeggittimo. So sta pensando se tale condotta possa intefgrare  il reato di omissione di atti d ufficio per colpa grave dato che il Giudice aveva l obbligo di 

A latere la considerazione che tali comportamenti minano l istituto del esecuzione stessa , poiche di fatto l aggiudicatario si trocva letterelmente nudo con tutela dispendiosa ed onerosa ed illeggitimemente attratto nella procedura esecutiva a cui e estraneo.

 

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Il decreto di trasferimento ordine liberazione , effetti opposizioni azioni dilatorie del esecutato
inexecutivis pubblicato 26 giugno 2017

 Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate.

In ordine ai primi due quesiti osserviamo che a nostro avviso l’aggiudicatario va certamente coinvolto nel procedimento di impugnazione dell’aggiudicazione o dell’ordine di liberazione. Egli in quel momento, infatti diviene “parte” della procedura esecutiva poiché si manifesta un contrasto in cui viene coinvolto e per il quale è richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012).

L’impugnazione dell’aggiudicazione (o dell’ordine di liberazione) non determina di per sé la sospensione (della procedura o dell’esecuzione dell’ordine di librazione). Dipende dal contenuto dell’opposizione promossa e dalla verosimiglianza di fondatezza della medesima.

 

Quanto all’impugnazione del decreto di trasferimento (terzo quesito), la questione è più complessa.

Invero, contestualmente alla trascrizione dello stesso deve procedersi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene ai sensi dell’art 586 c.p.c.; tuttavia, affinché questo sia possibile,  gli artt. 2884 e 2886 c.c., richiedono che il titolo giudiziale (e dunque, in questo caso, il decreto di trasferimento) in forza del quale la cancellazione viene eseguita sia definitivo, cosa che accade quando il decreto di trasferimento non sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto.

Potrebbe dunque accadere che con l’opposizione il decreto di trasferimento sarebbe trascrivibile, mentre non potrebbero essere cancellati i gravami.

In ordine al quarto quesito, riteniamo che la richiesta di risarcimento del danno (e di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. anche in sede cautelare) sia legittima.

A proposito dell’ultimo quesito, rileviamo che, a prescindere dall’esito della revocatoria, il decreto di trasferimento va comunque trascritto contro il debitore esecutato, anche se il suo atto di acquisto sia stato successivamente colpito da revocazione.

Invero, la sentenza di revocazione non pone nel nulla la vendita ma la rende “inefficace” rispetto a creditore.

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