Rispondiamo alla domanda osservando che il contenuto della perizia non ci sembra di chiarissima lettura, poiché accomuna formalità eterogenee, rispetto alle quali l’affermazione per cui resteranno a carico dell’acquirente può assumere connotazioni differenti tra loro.
Andiamo con ordine.
Fondo patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 167 c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Esso ove abbia ad oggetto beni immobili, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascrivere presso i registri immobiliari.
L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia. Sarà possibile esecutivamente sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.
Il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.
Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.
Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.
Ed allora, poiché la procedura ha avuto comunque corso, evidente che il vincolo costituito dal fondo patrimoniale non è stato ritenuto opponibile, con la conseguenza che la precisazione contenuta nella perizia vale esclusivamente a dire il fatto che la formalità non sarà cancellata (ma questo, come detto, non crea alcun vincolo).
Quanto alle due annotazioni, non siamo in grado di fornire una risposta precisa, poiché non sappiamo di cosa si tratti. Occorrerebbe interrogare i registri immobiliari per comprendere bene cosa sia stato annotato, al fine di chiarire ogni dubbio.
Infine, quanto alla domanda giudiziale per revoca di atti soggetti a trascrizione in generale possiamo dire che la domanda giudiziale trascritta è, verosimilmente una domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.
La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.
Per intenderci: se A trascrive domanda di revoca dell’atto con cui B ha venduto a C, la successiva vendita fatta da C a D sarà inefficace nei suoi confronti;
allo stesso modo, se C subisce un pignoramento, A l’aggiudicazione avvenuta a favore di D sarà inefficace nei suoi confronti.
Egli, pertanto, potrà aggredire il bene oggetto di revoca come se fosse ancora nella disponibilità di B.
Anche qui, pertanto, al fine di comprendere se questa domanda sarà o meno opponibile all’aggiudicatario, occorrerebbe risalire alla data di trascrizione e verificare se essa è precedente o successiva al pignoramento o all’iscrizione ipotecaria in forza del quale il creditore procedente agisce o è intervenuto.