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Il decreto di trasferimento Revocatoria ex art.2901
inexecutivis pubblicato 08 marzo 2019

Non siamo d'accordo con l'impostazione proposta.

Ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore.

Se, come ci sembra di capire dalla domanda, il creditore è il fallimento che, avendo un credito nei confronti di un debitore, ha esperito un'azione revocatoria avente ad oggetto un atto dispositivo del suo debitore, riteniamo che a seguito della revocatoria il curatore abbia il diritto di agire esecutivamente su quel bene (ai sensi dell'art. 602 c.p.c.) per recuperare il credito vantato dalla curatela (non di ottenere la restituzione del bene ex art. 70 l.fall. poiché non si tratta di una revocatoria che ha ad oggetto atti posti in essere dal fallito)

A sua volta l'aggiudicatario, avendo subito l'evizione del cespite, potrà ottenere nei confronti dei creditori la ripetizione del prezzo versato ai sensi dell'art. 2921 c.c.

Dunque, il creditore/curatore non ha azione diretta nei confronti del creditore che ha agito in executivis.

Detto questo, osserviamo comunque che ove il creditore fosse concorde si potrebbe tentare la strada di fare versare a questi, direttamente nei confronti della curatela, il ricavato dalla vendita.

Si tratta di una soluzione che il curatore, nell'esercizio del suo ufficio, non potrebbe rifiutare (a meno che non ritenesse di poter rivendere il bene ad un prezzo superiore) in quanto la revocatoria viene esercitata dal curatore (ma non solo) in funzione esclusivamente liquidatoria, sicché la restituzione della somma alla curatela le consentirebbe di raggiungere direttamente il risultato ultimo della revocatoria, senza dover passare attraverso lo svolgimento di una procedura esecutiva che dovrebbe avere ad oggetto il bene.

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Il pignoramento Rinuncia agli atti esecutivi per transazione e possibile azione revocatoria
inexecutivis pubblicato 06 marzo 2019

A nostro avviso la strada più sicura è quella di procedere a formulare una istanza di assegnazione in seno alla procedura esecutiva.

Invero, un pagamento (meglio sarebbe parlare di datio in solutum) quale quello ipotizzato nella domanda potrebbe andare incontro alla revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, l.fall. ove compiuta nei sei mesi che precedono la dichiarazione di fallimento.

Potrebbe, inoltre, cadere sotto la scure della revocatoria di cui all'art. 67, comma primo n. 2, poiché la datio in solutum costituisce pagamento anomalo. In questi termini è orientata la giurisprudenza, la quale ha affermato che "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., né rileva l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo"(Cass. sez. 1 14/02/2011 n. 3581; negli stessi termini, meno recentemente, Sez. 122/05/2007 n. 11850; Sez. 1, 08/01/2001, n. 193; Sez. 1, 08/05/1992, n. 5512; Sez. 1 03/12/1983, n. 7235).

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