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Il fallimento del debitore sopraggiunto fallimento del debitore ad asta in corso
matteo76 pubblicato 29 aprile 2019

Buongiorno. Cerco di spiegarmi al meglio non essendo un professionista. Creditore che pignora un immobile. Siamo nel 2013. Il giudice dell'esecuzione mette all'asta l'immobile. Il bene va all'asta per più volte. A distanza di 40 giorni dal termine dell'asta Il debitore viene dichiarato fallito. Siamo oramai nel 2019. Mancano ormai solo una decina di giorni al termine dell'esperimento per cui io vorrei presentare offerta valida con deposito cauzionale, ed il delegato alla vendita mi riferisce di essere stato contattato in via informale dal curatore fallimentare, il quale vorrebbe annullare l'asta e gestire la vendita, ricominciando da capo tutta la procedura temo, fin dal primo esperimento a valore di perizia. Dal portale delle vendite pubbliche l'asta risulta regolarmente in corso. È possibile annullarla mancando solo una decina di giorni? Il sopravvenuto fallimento del debitore espone ad una possibile revocatoria? In caso di revocatoria sarebbero risarciti i danni? Ringrazio anticipatamente. Matteo.

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Il decreto di trasferimento DOMANDA GIUDIZIALE DI REVOCA
inexecutivis pubblicato 25 marzo 2019

Dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui si tratta di una domanda giudiziale trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.

Infatti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore.

Così succintamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, per rispondere alla domanda formulata in maniera corretta occorrerà distinguere due ipotesi:

quella in cui il pignoramento sia stato eseguito in danno di dell'acquirente (sig. Y) e quella in cui il pignoramento sia stato eseguito in danno del venditore (sig.X)

Nel primo caso l'aggiudicatario è certamente esposto agli effetti della sentenza di revocazione, che renderà inefficace nei confronti del creditore revocante l'atto di compravendita, il quale potrà pignorare il bene nei confronti dell'aggiudicatario come se non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore (nonché venditore).

Se invece il pignoramento è stato eseguito dal creditore ipotecario non ci saranno problemi.

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  • ivanvommaro
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