A nostro avviso l’acquisto del comproprietario compiuto in seno al giudizio di scioglimento della comunione non potrà subire gli effetti della domanda giudiziale.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore. Lo si ricava dall’art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.
In questo modo, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario in sede esecutiva sarà un acquisto compiuto direttamente dal debitore, non già dal donatario (la cui donazione è stata revocata), e quindi non potrà subire alcun effetto pregiudizievoli della ulteriori domande revocatorie esperite.