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Il decreto di trasferimento Domande giudiziali trascritte su quota immobiliare oggetto di esecuzione immobiliare
inexecutivis pubblicato 08 maggio 2019

A nostro avviso l’acquisto del comproprietario compiuto in seno al giudizio di scioglimento della comunione non potrà subire gli effetti della domanda giudiziale.

Ai sensi dell'art. 2901 c.c., con l'azione revocatoria il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.

Si tratta, come si vede, di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Con la sentenza che dichiara inefficace l'atto, il creditore otterrà di poter procedere esecutivamente su quel bene come se lo stesso non fosse mai uscito dal patrimonio del suo debitore. Lo si ricava dall’art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.

In questo modo, l’acquisto compiuto dall’aggiudicatario in sede esecutiva sarà un acquisto compiuto direttamente dal debitore, non già dal donatario (la cui donazione è stata revocata), e quindi non potrà subire alcun effetto pregiudizievoli della ulteriori domande revocatorie esperite.

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Il decreto di trasferimento Domande giudiziali trascritte su quota immobiliare oggetto di esecuzione immobiliare
lucamargio pubblicato 03 maggio 2019 - Ultima modifica 03 maggio 2019

Salve,

su una quota di 1/2 di diritto di superficie di un immobile sono presenti 4 domande giudiziali trascritte, oggetto di revocatoria di un atto di donazione effettuate da 4 creditori , in quanto il donante avendo situazione debitorie pregresse con questi 4 creditori ha effettuato con atto di donazione ai figli il trasferimeto della quota immobiliare, poi successivamente questo atto di donazione e' stato oggetto di revoca.

Sulla quota immobiliare risultano trascritte solamente queste 4 domande giudiziali ,no ipoteche .., tra cui 3 risulta gia' sentenza definitiva vittoriosa da parte del creditore,mentre su una domanda giudiziale il giudizio e' ancora in corso.

Uno dei 3 creditori vittorioso in revoca della donazione,con il quale ha iscritto domanda giudiziale ha promosso il pignoramento , constatato anche dal CTU che il bene non e' divisibile,e' stata fissata udienza di giudizio di divisione dove il comproprietario non debitore ,avra' la possibilita' di fare istanza di assegnazione dell'intero.

Ci sono rischi che l'assegnatario-comproprietario avra' nell'aggiudicarsi la quota pignorata ? C'e' un rischio di evizione ?

Con il decreto di trasferimento non saranno cancellate queste domande giudiziali, c'e' una possibilita' di cancellarle successivamente o rimaranno "a vita" come sorta di pubblicita' ..? Che problemi ci saranno nel caso di rivendita successiva da parte del comproprietario-assegnatario ..?

Grazie per la vs disponibilita'.

saluti

L.M.

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