Ricorrendone i presupposti, chi ha trascritto la domanda potrebbe far valere la sentenza a lui favorevole anche nei confronti dell'aggiudicatario.
Così, ad esempio, se è stata trascritta una domanda giudiziale per revocatoria nel 2013, con pignoramento del 2014 e sentenza di accoglimento della domanda nel 2015, gli effetti di quella sentenza retroagiranno al 2013, e così colui il quale ha trascritto la domanda potrà opporre la revocatoria a tutti coloro che, dopo la trascrizione della domanda medesima abbiano trascritto loro atti, anche se precedenti alla sentenza.