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Il pignoramento Ipoteca emessa dall’agenzi Delle entratr
inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

Dal punto di vista normativo non esistono prescrizioni che regolano la fattispecie.

Il problema non ci sembra tanto quello dell'agenzia delle entrate. Se infatti il bene viene venduto e non ricorrono i presupposti per l'esercizio di un'azione revocatoria. l'acquisto rimane fermo ed i creditori nulla possono.

Il problema si pone riguardo alla banca, la quale potrebbe pignorare il bene anche dopo la vendita, in quanto su di esso è titolare di ipoteca, ai sensi dell'art. 2808 c.c.

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Le operazioni di vendita Fondo patrimoniale di un immobile all'asta
diana pubblicato 13 novembre 2019

Buongiorno, Vorrei iniziare il mio post ringraziandovi per gli ottimi consigli forniti in precedenza. Ci hanno aiutato a portarci a casa 2 immobili all'asta. Questa volta si tratta di un altro appartamento per il quale dalla documentazione in atti a carico dell'immobile risultano le seguenti formalità che non saranno cancellate dal decreto di trasferimento: 1. Trascrizione in data 24.03.2014 ( ossia succesivamente all'ipoteca volontaria iscritta in data 22.09.2006 ai nn.46840/11762 a favore di creditore intervenuto nella presente esecuzione) ai nn.8960/6421 di costituzione di fondo patrimoniale, giusta atto del 21.03.2014 n.307 Rep.Notaio Fantin Andrea. A margine di detta nota risulta quanto segue: -inefficacia totale, giusta sentenza pronunciata del Tribunale di Verona il 16.11.2016 n.3063/2016 Sent. e n.6128 rep.annotata il 17.05.2017 ai n.19667/3536, con la quale il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'inefficacia ex art.2901 e ss.c.civ. nei confronti dell'istituto di credito intervento nella presente esecuzione che ha trascritto domanda giudiziale di revocatoria in data 22.04.2015 n.8970 R.P. del fondo patrimoniale di cui sopra, avente oggetto l'immobile che vorrei acquistare all'asta. -inefficacia relativa giusta sentenza pronunciata del Tribunale di Verona il 16.11.2016 n.3064/2016 Sent. e n.6133 rep. annotata il 13.06.2017 ai nn. 23425/4087 con la quale il Tribunale di Verona definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'inefficacia ex.art.2901 e ss.c.civ.nei confronti del creditore procedente nella presente esecuzione che ha trascritto la domanda giudiziale di revocatoria in data 08.09.2014 n.19952 R.P. del fondo patrimoniale di cui sopra avente ad oggetto l'immobile che vorrei acquistare all'asta. 2.Trascrizione in data 08.09.2014 ai nn.28472/19952 di domanda giudiziale per revoca atti soggetti a trascrizione n.12900/2014 del Tribunale di Verona del 04.08.2014, a favore dell'istituto di credito procedente nella presente esecuzione 3.Trascrizione in data 22.04.2015 ai nn.13309/8970 di domanda giudiziale per revoca atti soggetti a trascrizione n.1449 del Tribunale Civile e Penale di Verona del 18.02.2015 a favore di istituto di credito intervenuto nella presente esecuzione. Con detto atto si chiede l'inefficacia, ai sensi dell'art.2901 cc.e ss. nei confronti del predetto istituto di credito dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dal Notaio Fantin Andrea il 21.03.2014. Le domande sono: Il fondo patrimoniale è opponibile alla procedura? I proprietari si possono rivolgere anche ad un altro tribunale superiore a quello di Verona? Se mi aggiudico l'immobile all'asta posso cancellare il fondo patrimoniale? Che tempistiche ci sono e che costi? Se rimane il fondo patrimoniale posso rivendere l'immobile? Una banca potrebbe rifiutare il mutuo per la presenza del fondo? Cosa rischio se mi aggiudico l'immobile all'asta? La ringrazio moltissimo per l'aiuto offerto. Cordiali saluti. Diana

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