inexecutivis
pubblicato
09 novembre 2020
- Ultima modifica 12 novembre 2020
L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, e consiste nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
Con la revocatoria il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il creditore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
L'effetto della revocatoria non è l'oggettiva reintegrazione del patrimonio del debitore ma la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto, ossia la sua inopponibilità rispetto al creditore revocante, laddove latto revocato conserva i suoi effetti rispetto alle parti (in primis alienante ed acquirente) ed agli altri creditori.
Conseguentemente, l'art. 2902, comma primo, c.c., dispone che "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.
Quindi, l’acquirente che subisce la revocatoria si troverà pignorato il bene acquistato.
Fatta questa premessa, e venendo al caso prospettato, è evidente che i creditori che rinunceranno alla procedura (e che dovranno essere necessariamente coinvolti nella compravendita) non potranno agire in revocatoria, avendo acconsentito alla transazione. Quanto agli altri creditori, è difficile che essi possano provare che l’atto dispositivo abbia leso le loro ragioni in quanto esso ha avuto ad oggetto un immobile pignorato, e dunque un immobile che, ove non venduto, sarebbe comunque verosimilmente fuoriuscito dal patrimonio del debitore. Insomma, trattandosi di compravendita che si è innestata nell’abito di una procedura esecutiva, ci pare difficile che si possa dimostrare che essa abbia leso le ragioni del creditore.