Quanto alla privacy, osserviamo che in argomento è intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l’avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.
Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell’art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore.
Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante “Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”, la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell’art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l’ordinanza di vendita che la perizia di stima.
In questo provvedimento il Garante ha osservato che l’oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l’ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall’art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.
Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.
In ogni caso, a mente dell’art. 490, informazioni relative ai dati del debitore possono essere forniti agli interessati dalla cancelleria o dal professionista delegato.
Infine, quanto al prezzo di vendita, osserviamo che ai sensi dell’art. 572 c.p.c. se è stata presentata una sola offerta inferiore al prezzo base (in misura non eccedente il 25%) e non vi siano istanze di assegnazione, il bene può non essere aggiudicato quando vi siano serie ossibilità che il bene sia venduto ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita. Deve tuttavia trattarsi di situazioni di cui occorre dare conto prima dell’aggiudicazione.