Vendita senza incanto

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  • Ultimo messaggio 05 ottobre 2019
noemi pubblicato 28 luglio 2019

Buonasera,

volevo chiedere se possibile alcune informazioni in merito ad una vendita senza incanto di alcuni beni immobiliari.

1)se nel caso di avviso di vendita disposto da un notaio, non debba rispettarsi il termine ex art. 569 c.p.c. di 90 giorni tra l'avviso e la data disposta per la vendita

2)se vi siano margini per dichiarare che una data di vendita di un immobile disposta il 24 luglio non sia conforme al requisito dell'adeguata pubblicità disposto dalla normativa in merito

3)se l'inserimento dei dati del debitore nell'avviso di vendita pubblicizzato su intribunale.net possa violare la disciplina in materia di tutela della privacy

4)se possa in qualche modo sollecitare il potere del giudice di non disporre la vendita in caso di seria probabilità che il bene venga venduto ad un prezzo più alto di quello effettivamente proposto (è stata disposta un'unica vendita ed il bene è stato venduto ad un prezzo di circa 20% in meno rispetto alla base d'asta disposta dal tribunale)

Grazie

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inexecutivis pubblicato 31 luglio 2019

Quanto alla privacy, osserviamo che in argomento è intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il  primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l’avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni relative anche alle generalità del debitore possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.

Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell’art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore.

Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante “Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”, la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell’art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l’ordinanza di vendita che la perizia di stima.

In questo provvedimento il Garante ha osservato che l’oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l’ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall’art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.

Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.

In ogni caso, a mente dell’art. 490, informazioni relative ai dati del debitore possono essere forniti agli interessati dalla cancelleria o dal professionista delegato.

Infine, quanto al prezzo di vendita, osserviamo che ai sensi dell’art. 572 c.p.c. se è stata presentata una sola offerta inferiore al prezzo base (in misura non eccedente il 25%) e non vi siano istanze di assegnazione, il bene può non essere aggiudicato quando vi siano serie ossibilità che il bene sia venduto ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita. Deve tuttavia trattarsi di situazioni di cui occorre dare conto prima dell’aggiudicazione.

forumjoe pubblicato 11 settembre 2019

Buongiorno

sono interessato a partecipare a un'asta  immobiliare senza incanto e ho un dubbio che mi piacerebbe chiarire

il bene ha un prezzo base e poi ha anche un prezzo ribassato del 25% 

la domanda è

le offerte inferiori al prezzo base vanno all'incanto se ci sono più partecipanti all'asta anche con le eventuali offerte basi o superiori?

oppure se ce una unica offerta con il prezzo base il bene viene aggiudicato anche se ci sono altre offerte inferiori dal prezzo base.  

Grazie.

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2019

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che in caso di presentazione di più offerte, tutte valide, la gara avrà luogo in ogni caso, a prescindere dal loro importo (a condizione che, ovviamente siano almeno pari o superiori all’offerta minima).

Nel caso di almeno 2 offerte valide, la gara tra gli offerenti avverrà sul prezzo più alto offerto. Quindi, se il prezzo base è pari a 100 e fossero presentate 3 offerte: 60, 75 e 100, l’offerta di 60 sarà esclusa, e la gara si svolgerà tra gli altri due offerenti, partendo da 100.

Lo si ricava agevolmente dal comma 1 del novellato art. 573, il quale dispone che in caso di pluralità di offerte il Giudice invita “in ogni caso” gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta.

ALEMAN pubblicato 04 ottobre 2019

DOMANDA, PERCHè L'OFFERTA PIù BASSA DI 60 VIENE ESCLUSA DALL'ASTA? NON PUò RILANCIARE PARTENDO DA 100? GRAZIE

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2019

Perchè lo prevede la norma. L'art. 571 cpc prevede espressamente che l'offerta è inefficacie se è inferiore di oltre il 25% rispetto al prezzo base.

Del resto, se così non fosse, potrei pretendere di partecipare anche offrendo 1.

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