inexecutivis
pubblicato
03 maggio 2018
La strada da percorrere per realizzare l’obiettivo prospettato nella domanda è quella di procedere alla stipula di un contratto di vendita di cosa altrui.
Si tratta di una fattispecie negoziale espressamente prevista dall’art. 1478 c.c., a mente del quale “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Con la stipula di un contratto di vendita di cosa altrui la proprietà del bene non si trasferisce (non essendo il venditore proprietario a sua volta), e si produce unicamente l'obbligo del venditore di procurarne la proprietà al compratore.
L'effetto traslativo, invece, si ha nel momento in cui il venditore acquista la proprietà.
Sulla scorta di questa norma, stipulato il contratto, nel momento in cui sarà successivamente depositato il decreto di trasferimento, l’acquirente diventerà automaticamente proprietario del bene pignorato per effetto di due passaggi di proprietà: il primo dal debitore esecutato all’aggiudicatario, ed il secondo dall’aggiudicatario al terzo.
La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che questo tipo di contratto sia immediatamente trascrivibile, avvertendosi tuttavia che nella nota di trascrizione (e segnatamente nella sezione D della medesima) dovrà darsi conto della alienità del bene ai sensi dell’art. 2659 c.c. emesso il decreto di trasferimento, alla trascrizione del contratto di vendita sarà annotata l’intervenuto verificarsi della condizione necessaria al trasferimento del bene in capo all’acquirente).