Trasferimento possesso immobile.

  • 96 Viste
  • Ultimo messaggio 11 giugno 2020
zezzasergio@gmail.com pubblicato 07 giugno 2020

Il 4 / 11/2019 mi sono aggiudicato immobile all'asta, il 10/12/2019 ho effettuato il pagamento, il 9 / 1/2020 veviva emesso decreto di trasferimento. Il 16 / 01/2020 il PD inviava il decreto all'Agenzia delle Entrate, il 27 / 02/2020 effettuava il pagamento delle imposte di registro e il 28/02/2020 veniva effettuata la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Il 4 / 03/2020 il PD mi restituiva la parte eccedente di quanto versato per spese di registrazione. Nonostante i solleciti il PD non mi consegnava le chiavi dell'immobile. Tramite legale ho fatto istanza al Giudice dell'Esecuzione che ha risposto in questi termini: stante la declaratoria di improcedibilità ogni istanza andrà avanzata al liquidatore nominato nell'ambito della procedura di sovraindebitamento omologata dal Tribunale di Pesaro. In pratica mi ritrovo intestato un'immobile sul quale sto pagando tributi e spese condominiali e di cui non posso avere il possesso. Cosa fare? Cordiali saluti. Sergio Domenico Zezza

inexecutivis pubblicato 11 giugno 2020

Il tenore della domanda ci lascia immaginare che nelle more del provvedimento di consegna dell’immobile sia stata omologato un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento a norma della legge n. 3/2012.

Questo determina, secondo quanto prescritto dalla medesima legge, la improseguibilità delle procedure esecutive individuali, con la decadenza degli organi della medesima ed il trasferimento delle relative competenze al giudice delegato alla composizione della crisi.

In prima battuta dunque, potrebbe dirsi che ogni istanza deve essere rivolta a quest’ultimo.

In realtà riteniamo che sia possibile ipotizzare anche una diversa ricostruzione del sistema.

Per farlo occorre muovere dalla lettura dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c., il quale sancisce il principio dell’intangibilità dell’aggiudicazione, insensibile ad ogni causa di estinzione della procedura, dalla quale si ricava il principio per cui indipendentemente da essa l’aggiudicatario ha diritto ad ottenere il decreto di trasferimento (in questi termini si è espresso Tribunale di Potenza, 06.03.2017).

La salvezza della posizione dell’aggiudicatario è inoltre patrocinata dall’art. 629 c.p.c., il quale statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.

Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.

Argomentando in questi termini, e spostando in avanti le conseguenze del principio, potrebbe dirsi che l’aggiudicatario ha diritto non solo al decreto di trasferimento ma anche alla conseguente consegna del bene, di cui pertanto gli organi della procedura esecutiva (e segnatamente il custode) dovrebbero occuparsi.

Close