Tassazione decreto trasferimento di lotto comprensivo di più immobili e opzione IVA

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  • Ultimo messaggio 19 maggio 2022
jogiorginho86 pubblicato 10 maggio 2022

Buongiorno vorrei un Vostro parere in merito a quanto segue,

Ho aggiudicato un lotto composto da: appartamento + cantina e box auto.

La società debitrice ha esercitato opzione IVA (aliquota 10%) ai sensi dell'art. 10 n. 8/ter dpr 633/1972.

In un caso analogo, l'Agenzia delle Entrate ha liquidato le imposte come segue: registro €. 200,00 (in misura fissa essendoci l'IVA), ipotecaria 3% e catastale 1% utilizzando quale base imponibile il prezzo di aggiudicazione.

Nel caso di specie, l'aggiudicatario vorrebbe che gli immobili venissero tassati singolarmente (appartamento + cantina) e (box auto) e sostiene altresì che le imposte ipotecarie e catastali debbano essere applicate in misura fissa e non proporzionale...

Nella minuta del decreto di trasferimento ho indicato che la vendita è assoggettata ad IVA ma null'altro...

E' legittima la richiesta dell'aggiudicatario? Il professionista delegato è tenuto ad suddividere gli immobili facenti parte di un medesimo lotto per agevolarne la tassazione? Come dovrei procedere?

Ringrazio e saluto cordialemente.

inexecutivis pubblicato 19 maggio 2022

A nostro avviso l’aggiudicatario ha ragione laddove richiede che il decreto di trasferimento sia tassato in misura fissa per quanto attiene alla imposta ipotecaria e catastale. Infatti a nostro avviso ipotecaria nel caso di cui all’ art. 10, comma primo, n. 8-bis d.P.R. 633/1972 (immobili non strumentali) sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Non è invece possibile tassare separatamente i singoli beni, poiché trattandosi di un lotto unico, essi dovranno essere considerati alla stregua di un unico trasferimento.

Il principio generale a cui conformare la tassazione è infatti sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna di esse soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni (come avviene ad esempio nel caso di lotto unico), si configura un atto contenente un’unica disposizione.

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