Spese processuali causa persa dal Condominio: possono essere richieste al nuovo proprietario?

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  • Ultimo messaggio 11 gennaio 2020
danielebenni pubblicato 04 gennaio 2020

Buongiorno, Vi scrivo perché avrei necessità di un Vostro consiglio.

Nel 2017 ho acquistato all'asta una unità immobiliare che fa parte di un Condominio.

Nel 2016, prima del mio decreto di trasferimento, il Condominio in questione è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative ad una causa tra il Condominio medesimo e un condomino che aveva impugnato una delibera assembleare del 2010 per asserita irregolarità del bilancio 2010; il Tribunale, con sentenza, ha annullato la delibera del 2010 e ha condannato il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, alle spese processuali.

Orbene, nel 2016, il legale del condomino vittorioso ha notificato al Condominio de quo dapprima la sentenza e poi l'atto di precetto per il pagamento delle spese processuali riconosciute in sentenza.

L'amministratore del Condominio ora intenderebbe chiedere a me il pagamento, pro quota, di tali somme in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c. considerandomi obbligato in solido con il precedente proprietario per i contributi dell'anno in corso nonché per quelli dell'anno precedente, atteso che io sono diventato proprietario nel 2017 e la sentenza di condanna è del 2016.

Leggendo altri post sul Vostro interessantissimo forum, ho reperito tre sentenze della Corte di Cassazione che, forse, potrebbero essere utili nel mio caso:

- "Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato." (Cass. civ. 12013/2004);

- "L'acquirente di un'unità immobiliare nell'edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e non per altre ragioni di debito" (Cass. Civ. 11599/2004);

- "La pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ha natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo e che il credito relativo sorge nel momento in cui la parte riconosciuta soccombente ha dato causa all'instaurazione del processo" (Cass., Sez. 1, 11/03/1972, n. 697; negli stessi termini, più recentemente, Cass. Sez. 1, 10/08/2007, n. 17637).

Vi chiedo dunque se, a Vostro parere:

1) nella nozione di "contributi" ex art. 63 disp. att. c.c. possono rientrarvi anche le eventuali spese processuali statuite in una sentenza di condanna oltre gli oneri condominiali deliberati in assemblea?

2) qualora vi rientrassero, il Condominio, facendo applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c. che vincola anche il nuovo proprietario "per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente", può richiedere legittimamente tali spese al nuovo proprietario anche se la causa è iniziata (anno 2010) ed è stata definita con sentenza in epoca precedente (anno 2016) all'acquisto dell'unità immobiliare/decreto di trasferimento (anno 2017), con precetto notificato al Condominio sempre in epoca precedente (anno 2016)?

Mi aiutate a capirci qualcosa per favore? Grazie infinite per l'aiuto!

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inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

A nostro avviso le spese indicate nella domanda non possono esserle richieste, anche se dobbiamo precisare che la questione non è chiarissima.

Riteniamo infatti che se il condominio decide di agire in giudizio per recuperare un credito nei confronti del condomino moroso affidando ad un difensore il relativo incarico, è al momento in cui questa decisione viene assunta che occorre avere riguardo, indipendentemente da quando interviene la sentenza di condanna del condomino.

A conclusioni parzialmente diverse sembra essere giunta taluna giurisprudenza, la quale ha osservato (con riferimento ad una fattispecie in cui venivano in rilievo spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni,) che “poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuirvi insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere ai lavori che giustificano la spesa, e non quando il debito viene determinato in concreto, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire "in executivis" contro il singolo partecipante per il recupero del proprio credito accertato dalla sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per quello, accessorio, relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato” (Cass. Sez. 2, 01/07/2004, 12013).

Quindi, e diversamente da quanto da noi affermato, secondo questa sentenza non occorrerebbe avere riguardo al momento in cui il condominio ha assunto la determinazione di agire per il recupero del credito ma al momento, precedente, in cui è sorto per i condomini l’obbligo di contribuzione alla spesa.

Un criterio di imputazione simile a quello da noi indicato è stato invece utilizzato da altra giurisprudenza, la quale ha affermato che "la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ha natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo e che il credito relativo sorge nel momento in cui la parte riconosciuta soccombente ha dato causa all'instaurazione del processo" (Cass., Sez. 1, 11 marzo 1972, n. 697; negli stessi termini, più recentemente, Cass. Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17637).

Questo orientamento ci sembra meglio rispondente al criterio di riparto di cui all’art. 63 citato. Invero, indipendentemente dal momento in cui è sorto il credito da recuperare, è al momento in cui il condominio assume la determinazione di assumere una spesa necessaria al recupero del credito nei confronti del condominio moroso che occorrerà avere riguardo per individuare i soggetti obbligati, con la conseguenza che: se il condominio risulterà soccombente, la relativa spesa sarà ripartita tra coloro che hanno inteso agire; se invece risulterà vincitore, le spese potranno essere recuperate integralmente nei confronti del condomino moroso, fermo restando che i condomini saranno tenuti al pagamento del proprio difensore.

Va ricordato, infine, che secondo la giurisprudenza “è legittima la deliberazione dell'assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.” (Cass., Sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946; Sez. VI - II, 18 gennaio 2016, n. 751).

danielebenni pubblicato 07 gennaio 2020

Spett.le astelegale, innanzitutto grazie per la cortese ed approfondita risposta.

Vi chiedo, però, se tali pronunce della Cassazione - le quali in buona sostanza definiscono il momento in cui nasce il credito (il quale dunque andrebbe ricondotto al momento in cui il Condominio assume la determinazione di  una spesa necessaria oppure, secondo altro orientamento, al momento, anche precedente, in cui è sorto per i condomini l’obbligo di contribuzione alla spesa) - possano essere applicabili anche nel mio caso in cui si tratta di spese processuali richieste a seguito di una sentenza di condanna in cui il Condominio è risultato soccombente in un procedimento relativo all'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino e dunque non si tratta nè di un recupero crediti nei confronti di un condominio moroso, nè di una spesa originata da una delibera riguardante le spese per la conservazione delle cose comuni in senso stretto, nè delle spese legali richieste dall'avvocato che ha difeso il Condominio.

Nel mio caso, si potrebbe provare ad affermare che l'obbligo alla contribuzione pro quota delle spese processuali, liquidate in sentenza in favore della controparte, nasca, per i condomini, non già dal momento de deposito della sentenza e, eventualmente, del successivo riparto effettuato dall'amministratore pro quota tra i condomini che risultino proprietari al momento del deposito della sentenza medesima, ma dal momento, precedente, in cui il condomino abbia introdotto il procedimento di impugnazione della delibera assembleare del 2010, poi annullata con sentenza nel 2016?

Grazie ancora e scusatemi se Vi chiedo ulteriormente questo chiarimento.

Daniele

inexecutivis pubblicato 11 gennaio 2020

Esatto.

Concordiamo con la soluzione da lei indicata, e che avevamo provato ad illustrare nella precedente risposta. Al caso da lei prospettato si applica a nostro avviso quanto stabilito da Cass., Sez. 1, 11 marzo 1972, n. 697 e Cass. Sez. I10 agosto 2007, n. 17637, ove si è detto che "la pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ha natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo e che il credito relativo sorge nel momento in cui la parte riconosciuta soccombente ha dato causa all'instaurazione del processo".

Aggiungiamo, che anche a voler applicare il precedente rappresentato da Cass. Sez. 2, 01/07/2004, 12013 (che riguardava il caso in cui un condomino non aveva contribuito al pagamento di lavori edili che avevano interessato il solaio condominiale), la situazione non cambierebbe nel suo caso poiché parlandosi di sole spese legali, non legate cioè ad una domanda giudiziale avente ad oggetto altri crediti, precedentemente sorti, rimarrebbe quale limite temporale di riferimento l’anno in cui il condominio ha deciso di agire.

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