Buongiorno, Vi scrivo perché avrei necessità di un Vostro consiglio.
Nel 2017 ho acquistato all'asta una unità immobiliare che fa parte di un Condominio.
Nel 2016, prima del mio decreto di trasferimento, il Condominio in questione è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative ad una causa tra il Condominio medesimo e un condomino che aveva impugnato una delibera assembleare del 2010 per asserita irregolarità del bilancio 2010; il Tribunale, con sentenza, ha annullato la delibera del 2010 e ha condannato il Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, alle spese processuali.
Orbene, nel 2016, il legale del condomino vittorioso ha notificato al Condominio de quo dapprima la sentenza e poi l'atto di precetto per il pagamento delle spese processuali riconosciute in sentenza.
L'amministratore del Condominio ora intenderebbe chiedere a me il pagamento, pro quota, di tali somme in virtù dell'art. 63 disp. att. c.c. considerandomi obbligato in solido con il precedente proprietario per i contributi dell'anno in corso nonché per quelli dell'anno precedente, atteso che io sono diventato proprietario nel 2017 e la sentenza di condanna è del 2016.
Leggendo altri post sul Vostro interessantissimo forum, ho reperito tre sentenze della Corte di Cassazione che, forse, potrebbero essere utili nel mio caso:
- "Il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero delle spese di conservazione dell'immobile accertato con sentenza, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato." (Cass. civ. 12013/2004);
- "L'acquirente di un'unità immobiliare nell'edificio, infatti, può essere chiamato a rispondere, nei confronti dell'ente di gestione condominiale, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto, esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e non per altre ragioni di debito" (Cass. Civ. 11599/2004);
- "La pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali ha natura dichiarativa e non già costitutiva o di accertamento costitutivo e che il credito relativo sorge nel momento in cui la parte riconosciuta soccombente ha dato causa all'instaurazione del processo" (Cass., Sez. 1, 11/03/1972, n. 697; negli stessi termini, più recentemente, Cass. Sez. 1, 10/08/2007, n. 17637).
Vi chiedo dunque se, a Vostro parere:
1) nella nozione di "contributi" ex art. 63 disp. att. c.c. possono rientrarvi anche le eventuali spese processuali statuite in una sentenza di condanna oltre gli oneri condominiali deliberati in assemblea?
2) qualora vi rientrassero, il Condominio, facendo applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c. che vincola anche il nuovo proprietario "per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente", può richiedere legittimamente tali spese al nuovo proprietario anche se la causa è iniziata (anno 2010) ed è stata definita con sentenza in epoca precedente (anno 2016) all'acquisto dell'unità immobiliare/decreto di trasferimento (anno 2017), con precetto notificato al Condominio sempre in epoca precedente (anno 2016)?
Mi aiutate a capirci qualcosa per favore? Grazie infinite per l'aiuto!