inexecutivis
pubblicato
05 ottobre 2017
Rispondiamo alla domanda formulata osservando che ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc, "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
Da questa norma si ricava il principio per cui l’acquirente di una proprietà esclusiva facente parte di un complesso condominiale è tenuto, unitamente al venditore, al pagamento delle spese condominiali deliberate nell’anno in corso e nell’anno precedente all’acquisto.
Per anno in corso non deve intendersi l’anno solare, bensì l’nnualità (così la giurisprudenza, secondo la quale che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017).
Orbene, poiché nelle procedure esecutive l’acquisto, ossia il trasferimento della proprietà, si determina con il decreto di trasferimento è alla data di questo che occorre avere riguardo per individuare le due annualità cui la norma sopra richiamata si riferisce.
Dunque, in definitiva, per verificare se le spese che sono stati indicate saranno richiedibili anche all’aggiudicatario occorrerà verificare se, alla data di pronuncia del decreto di trasferimento, esse potranno riferirsi all’anno in corso o a quello precedente.