spese condominiali vari

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  • Ultimo messaggio 03 febbraio 2018
stefano68 pubblicato 01 ottobre 2017

Buonasera nella perizia che ho in mano le spese condominiali hanno uan voce di un certo peso cosi composta :

1- spese ordinarie scadute 2015/2016 A CARICO ACQUIRENTE

2- spese straordinarie di gestione immobile gia deliberate ma nonn scadute al momento della perizia SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE ?? E IN CHE TEMPISTICHE - VISTO CHE SI TRATTA DI QUASI 8.500 €

3- spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia circa € 12.000 ,00 VANNO PAGATE SOLO SE SONO RELATIVE AI DUE ANNI PRECEDENTI ?

Grazie  

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inexecutivis pubblicato 03 febbraio 2018

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla premessa per cui nella dizione “contributi” utilizzata dall’art. 63 disp. att. c.c. vanno ricomprese in via generale tutte le spese gravanti sul singolo condomino, senza distinzione dovuta alla natura delle stesse.

La solidarietà vale dunque anche per le spese straordinarie.

 

A questo proposito, ad esempio, la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654).

inexecutivis pubblicato 05 ottobre 2017

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc, "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Da questa norma si ricava il principio per cui l’acquirente di una proprietà esclusiva facente parte di un complesso condominiale è tenuto, unitamente al venditore, al pagamento delle spese condominiali deliberate nell’anno in corso e nell’anno precedente all’acquisto.

Per anno in corso non deve intendersi l’anno solare, bensì l’nnualità (così la giurisprudenza, secondo la quale che “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017).

Orbene, poiché nelle procedure esecutive l’acquisto, ossia il trasferimento della proprietà, si determina con il decreto di trasferimento è alla data di questo che occorre avere riguardo per individuare le due annualità cui la norma sopra richiamata si riferisce.

Dunque, in definitiva, per verificare se le spese che sono stati indicate saranno richiedibili anche all’aggiudicatario occorrerà verificare se, alla data di pronuncia del decreto di trasferimento, esse potranno riferirsi all’anno in corso o a quello precedente.

aste1 pubblicato 02 febbraio 2018

Nelle due annualità vanno considerate le spese straordinarie o da esse vanno escluse?

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