spese a carico dell'aggiudicatario

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mariaolivieri pubblicato 14 febbraio 2018

Salve mi sono aggiudicata  il 25/01/2018 un immobile come prima casa a 127.000,00 euro.

Mi sono stati richiesti 2 assegni , 1 per il saldo prezzo e l'atro con questa richiesta:

Con la presente si comunica che le spese relative all'aggiudicazione in Vostro favore (salvo diversa tassazione operata dall'ufficio), stante la tassazione CON AGEVOLAZIONI 1a casa per € 2.271,30 (su valore catastale di € 108.565,00),compreso l'onorario del notaio (iva compresa), e spese vive per N. 4 cancellazioni, stimate per € 1.911, ammontano ad un totale di € 12.000,00.

La somma di cui sopra verrà utilizzata, salvo conguagli, per il pagamento delle imposte e delle spese notarili relative all'aggiudicazione, come da successiva liquidazione da parte del Giudice.

Eventuali sopravvenienze attive, al termine delle formalità da svolgere, verranno restituite all'aggiudicatario.

Per il conteggio definitivo bisognerà attendere che vengano effettuati tutti i pagamenti, che vi sia la liquidazione delle spese da parte del G.E. (che puo' anche essere diversa dai conteggi oggi proposti), che siano effettuate tutte le cancellazioni delle formalità (anche nell'arco di 3-9 mesi dalla firma del decreto di trasferimento).

Vorrei sapere quali  spese sono a mio carico( tolte quelle dovute alla tassazione dell'immobile). Ho anche chiesto un elenco dettaglio e non esaustivo per i 12.000,00 euro richiesti, ma mi hanno detto che lo potranno fare solo dopo il trasferimento del bene... è realmente così? Ancora .. a chi bisogna fare domanda eventuale di restituzione dell'eccedenza?

Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2018

 Le spese che gravano in capo all’aggiudicatario, oltre a quelle fiscali, sono rappresentate dal compenso spettante al professionista delegato.

Esso è disciplinato dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il cui art. 2 pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 825,00 (è questo il suo caso);

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

schiazzone pubblicato 19 maggio 2018

Salve vorrei partecipare ad un’asta senza incanto per un garage che vorrei registrare come pertinenza della prima casa. Il valore iniziale è di 34000 ormai sceso ad 11000 con rendita di 120€. Nel caso mi aggiudicassi l’immobile ad 11000€ quale potrebbe essere una stima del costo complessivo delle varie spese?

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2018

Le spese che gravano sull’acquirente sono indicativamente le seguenti.

In primo luogo va considerato il compenso spettante la professionista delegato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 15.10.2015, N. 227, a mente del quale “Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

Dette spese (al netto dell’IVA, pari al 22% e del CAP, pari al 4 %), nel suo caso, sono pari ad €. 550,00;

A questo importo va aggiunta l’imposta di registro.

Essa, quando non ricorrono i benefici prima casa, si applica nella misura del 2% ai sensi dell’art. 1, comma 1 della tariffa del TUR (Testo unico dell’imposta di registro) approvato con dpr 26.4.1986, n. 131.

Quanto alla base imponibile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

120 (110 se prima casa) per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1)

140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B

60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D

40,80 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

Infine, ai sensi del comma 3 del citato art. 10, l’atto di trasferimento è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali nella misura di €. 50,00 ciascuno.

ita88 pubblicato 31 maggio 2018

Buonasera, nel modulo di partecipazione all'asta giudiziaria a cui sono interessata dipartecipare è scritto quanto segue:

Al momento del versamento del prezzo l’aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare tale somma con le spese necessarie agli adempimenti burocratici legati al trasferimento del bene stesso ed in particolare alla sua registrazione, trascrizione e volturazione. Non sono previste ulteriori spese tranne quelle relative al procedimento di sanatoria del le eventuali violazioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma della Legge 47/1985 e successive modificazioni che l’aggiudicatario potrà presentare entro 120 giorni dopo la notifica dell’atto di trasferimento emesso dal Giudice.


Sono infatti, compresi nel prezzo di aggiudicazione: gli oneri relativi a ICI fino al momento della vendita -l’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie; ai sensi dell’art. 586 c.p.c. I co. verranno cancellati conil decreto di trasferimento esclusivamente le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni delle ipoteche gravanti il bene venduto - i compensi del custode delegato, del notaio delegato (che operano come ausiliari del giudice) e del curatore.

A quanto ammontanto le spese per adempimenti burocratici legati al trasferimento del bene stesso ovvero alla sua registrazione, trascrizione e volturazione, se il prezzo di aggiudicazione è 63.200 euro?

Invece le spese comprese nel prezzo di aggiudicazione quali sono esattamente?

Grazie mille della disponibilità.

inexecutivis pubblicato 02 giugno 2018

E' assolutamente impossibile rispondere alla domanda così genericamente formulata.

Infatti, i costi di registrazione, voltura e trascrizione variano in relazione alla categoria catastale dell'immobile, alla sua rendita, alla eventuale sussistenza dei benefici fiscali prima casa. 

ita88 pubblicato 04 giugno 2018

Buongiorno, mi scuso per essere stata così poco esatta.

Intenderei usufruire dei benefici prima casa, rendita catastale sui 440 e categoria immobile A/3.

Grazie ancora della Vostra gentilezza,

 

inexecutivis pubblicato 07 giugno 2018

L’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; inoltre, a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale; dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110 (in caso di prima casa).

Wolf pubblicato 17 ottobre 2018

Salve,

pertanto alla sig.ra Olivieri sono stati restituiti circa € 8.000 a fronte dei € 12.000 pagati per le spese, giusto?

Tassazione agevolata per la prima casa di € 2.271,30 ed altri € 1000 di compenso al delegato per un totale (abbondiamo) di € 4.000

Ringrazio e saluto cordialmente

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2018

Non è raro che il versamento del dovuto, soprattutto quando il prezzo base è ancora importante, sia di gran lunga superiore alle spese effettivamente necessarie.

marcolavecchia pubblicato 03 marzo 2019

Salve, io avrei un quesito in merito alle spese da pagare al delegato.

Abbiamo acquistato una casa con la formula del Proquita, due Proprietari, al 50%.

sono pertanto stati versati N 4 assegni, 2 per il saldo prezzo, ed altri due per le spese, chiaramente di importi identici a due a due. 

Poichè il costo casa è al di sotto dei 100.000 euro, la quota a nostro carico per pagare le spese del delegato dovrebbe essere di 550 euro. 

Oltre a cio', dovrei pagare le spese di trascrizione ed imposta ipotecaria e catastale, rispettivamente 50 euro e 50 euro  + 9% del valore della casa --> 22450,68 * 9% = 2020.56

Quindi secondo i miei calcoli dovrei pagare : 550+50+50+2020.56 = 2670.56 considerando il tutto su unico immobile. 

Tanto premesso chiedo :

1) le spese ipotecarie e di trascrizione, e di registrazione, nel mio caso, sono solo 50 +50 euro per entrambi i proprietari quindi per un totale di 100 euro, o 100 euro per proprietaro ed un totale di 200 euro?

2) analogamente il compenso al delegato, è per l'immobile, ogni singolo proprietario deve corrispondere 550 euro, o 550 euro bisogna dividerli in due  tra i proprietari? Va Aggiunta iva ? 

3) leggo, ai sensi  DM 15 ottobre 2015 n 227 Art 2 comma 7, la determina delle 550 euro puo' essere aumentata; non  riesco a determinare ne la massima misura ( Il comma 3 dell'art 2 dello stesso decreto, fissa una misura massima del 60%, ma non trovo nulla di simile nel comma 7), ne le motivazioni valide. Gentilmente potreste indicarmi se il fatto che siamo due proprietari è un "GIUSTIFICATO MOTIVO" per aumentare la quota a nostro carico ? inoltre, quale è la misura massima ? 

resto in attesa di un vostro gentile riscontro

Marco Lavecchia

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inexecutivis pubblicato 03 marzo 2019

Riteniamo che il trasferimento negoziale sia unico (avente ad oggetto, cioè, il medesimo bene) per cui le imposte di registro, ipotecarie e catastali considereranno il decreto di trasferimento nella sua unitarietà.

Quanto alla misura del compenso è bene fare una precisazione, per cui quello che il giudice può modificare in forza di questa disposizione non è l'importo a carico dell'aggiudicatario ma la misura percentuale dello stesso, stabilendo per esempio che l'aggiudicatario non debba versare il 50% del compenso relativo alla fase del trasferimento del bene, ma il 60 o il 40.

La locuzione "giustificati motivi", è del tutto generica, e sostanzialmente si riduce nella necessità che una percentuale diversa individuata dal giudice rispetto a quella prevista per legge, sia motivata.

Certamente, il fatto che si tratti di un acquisto pro quota, potrebbe essere una ipotesi di giustificato motivo.

marcolavecchia pubblicato 03 marzo 2019

La ringrazio per la celere risposta, che chiarisce molti dubbi. tuttavia mi restano due cose da capire bene. 

 il compenso per ogni fase, per importi fino a 100.000 euro è di 1000 euro. La terza fase, per quanto riportato nel comma 7, puo' essere aumentata ed anche diminuita, credo a questo punto con le modalità previste nel comma 3, di cui riporto il testo per una più chiara interpretazione : Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell’esecuzione può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento.

secondo la mia interpretazione, non definisce la percentuale che l'aggiudicatario deve pagare, ma la percentuale che il delegato deve percepire. quindi facendo un esempio numerico, 1000 + 60% --> il delegato dovrebbe percepire un compenso di euro 1600, e che l'aggiudicatario ne paga sempre il 50% ma che diventerebbero 800+ spese. 

1) è corretta la mia interpretazione del comma 3 ? 

2) come si arriva a 550 se il 50% di 1000 è 500 ? non riesco a trovare indicazioni su questo 10% in piu. cosi da poterlo determinare anche sulle ipotetiche 800. 

 

Grazie di tutto 

Marco

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2019

Il comma 7 non può essere letto congiuntamente al comma 3.

Nel primo si fa riferimento alla misura del compenso "liquidato a norma del comma 1", mentre la diversa misura cui si riferisce il comma 7 è riferita esclusivamente alla percentuale da porre a carico dell'aggiudicatario.

Infine, quanto ad €. 550,00 arriviamo a quella cifra poiché abbiamo già tenuto conto del rimborso forfettario del 10% riconosciuto dal comma 4.

monicapasini pubblicato 19 marzo 2019

Salve,

all'asta a cui voglio partecipare nell'avviso di vendita il giudice specifica che in caso di aggiudicazione oltre al saldo dovrò fare un bonifico pari al 20% per oneri e spese, MA non è specificato che l'eventuale differenza dopo aver calcolato le spese e oneri effettivi mi  verrà restituita, e non viene neppure specificato che si tratta di un anticipo fondo spese. Può essere una percentuale fissa senza alcun successivo conguaglio?

Essendo ingente la plusvalenza che mi spetterebbe volevo sapere se posso stare tranquilla sulla restituzione dato che non è specificato chiaramente sull'avviso di vendita.

grazie 

marcolavecchia pubblicato 19 marzo 2019

Salve, 

Facendo qualche lettura, e cercando di capire bene quanto concerne la cancellazione delle ipoteche a carico dell'acquirente, è emerso che alcuni tribunali restano a carico dell'aggiudicatario le spese di cancellazione delle ipoteche, non facecndole rientrare nel 15% ( 20% nel caso di Monica, a cui credo di poter rispondere che loro si devono attenere a quanto previsto dalla legge, e pertanto, a fine di tutte le operazioni di vendita, te ne sara' dato conto, sia un eventuale restituzione che per un eventuare integrazione di pagamento).

Girando sul sul web mi sono imbattuto in un articolo in cui si parla della possibilità di richiedere la restituzione delle spese di cancellazione ai sensi dell'art 2770 CC ritenute spese privilegiate, difatti pare che il legislatore, nel definire questa norma, ha ritenuto attribuire un valore speciale al credito vantato per l'estinzione delle ipoteche al fine liberare il proprio immobile dai gravami. 

Tanto premesso, sono a chiedere:

1) a chi devo chiedere l'eventuale restituzione di questa somma? molto probalbilmente, a mio giudizio,  dovrei anche io presentarmi come creditore e partecipare alla ripartizione degli utili nella sentenza di riparto? 

2) è possibile procedere con la sentenza di riparto, quando ancora non sono decorsi i termini di opposizione al decreto?

3) nel caso in cui il creditore, ai sensi dell'art 2770 cc debba rivalersi sulle somme destinate al riparto, come è possibile fare la sentenza di riparto se non si è ancora cancellato i gravami sul bene andato all'asta? 

4) la sentenza di riparto nel mi caso si terrà il 3 aprile 2019, quali sono gli eventuali tempi per far presente quanto detto?

Ringraziandovi sempre per quanto fate per tutti noi, 

vi auguro buona giornata

Marco

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2019

La possibilità che l'aggiudicatario possa chiedere il rimborso delle spese di cancellazione dei gravami iscritti sul bene quali spese prededucibili ci sembra del tutto impreticabile. Si tratta, infatti, di spese che giovano solo all'aggiudicatario, e a nessun altro.

Ci faccia conoscere l'articolo cui lei si riferisce nella domanda e proveremo ad essere più precisi. 

marcolavecchia pubblicato 21 marzo 2019

Lo avevo gia riportato sopra, comunque l'art è il 2770cc

Questo è quanto trovo scritto :

Generalmente le spese della cancellazione dei gravami vengono poste dal Giudice dell'Esecuzione a carico della procedura. Si segnala peraltro che in alcuni Tribunali tali spese vengono sostenute dall'aggiudicatario. 
Si ritiene che tale richiesta abbia il senso di fare anticipare all'aggiudicatario tali spese, ma rimane impregiudicato il diritto di tale soggetto a richiederne la restituzione, con inserimento tra le spese privilegiate ex art. 2770 codice civile. (16)
Fare valere tale diritto da parte dell'aggiudicatario può peraltro comportare la necessità di intervento nella procedura esecutiva.

Non mi preoccuperei affatto delle somme per cancellare le formalità, ma il fatto che ad un mese dalla firma del DDT, non se ne parla di avere la consegna della chiave, 

Il delegato dice che ci puo' consegnare il bene solo a fine procedura, quindi:

1) devono decorrere i 20 gg di opposizione Ad oggi in tribunale ancora non è ritornata la notifica della consegna all'esecutato, per cui il cancelliere non autorizzerà la cancellazione delle formalità prima di 20 gg a decorrere dalla data di notifica. 

2) cencellazione presso la conservatoria, che normalmente si perdono altri 30 gg. 

3) il decreto recita : dispone al debitore esecutato e/o agli eventuali occupanti di rilasciare il suddetto immobile immediatamente nella disponibilità dell'aggiudiatario acquirente libero da persone o cose

La mia domanda a questo punto è piuttosto semplice, ma dopo la firma del decreto è normale attendere ancora altri 3 mesi?  

esiste una legge, una formula per richiedere al delegato di farci consegnare l'immobile ? 

Attendo un vs riscontro 

Marco 

inexecutivis pubblicato 22 marzo 2019

Quando parlavamo di articolo, intendevamo riferirci all'articolo (inteso come scritto) in cui veniva prospettata la possibilità che le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sostenute dall'aggiudicatario potessero collocarsi in sede di riparto con il rango del privilegio di cui all'art. 2770. Non ci riferivamo, pertanto, all'articolo 2770, inteso cioè come norma del codice civile, che ben conosciamo.

Chiarito l'equivoco, rimaniamo della nostra opinione.

L'aggiudicatario non può chiedere di partecipare alla distribuzione del ricavato invocando il privilegio 2770 per le spese di cancellazione.

Ad aggiudicazione (e trasferimento) avvenuta, quella cancellazione non giova ai creditori (che hanno già ottenuto la conversione in denaro del bene pignorato) ma soltanto all'aggiudicatario medesimo.

Manca dunque il presupposto fattuale di operatività della norma suddetta.

Quanto ai tempi di consegna, osserviamo che il decreto di trasferimento è l'atto che determina il trasferimento della proprietà del bene in capo all'aggiudicatario, per cui è da quel momento che egli consegue il diritto alla consegna del bene ex art. 1476 c.c., applicabile anche alle vendite giudiziarie.

Comprendiamo tuttavia le resistenze di alcuni professionisti, i quali spesso sono convinti (in assoluta buona fede) che sia opportuno attendere i venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. ai fini della definitività del decreto di trasferimento.

Ci sembra tuttavia un'attesa che non ha base normativa poiché il decreto di trasferimento, come tutti i provvedimenti del giudice, è immediatamente esecutivo, salvo che la legge non disponga diversamente.

 

marcolavecchia pubblicato 22 marzo 2019

vi ringrazio veramente di cuore delle delucidazioni che ci date, e perdonateci l'inesattezza di alcune nostre ipotesi.

Detto questo, mi sembrava gia' chiaro che non si potesse far ricadere tale richiesta sulle spese della procedura, tuttavia se l'art 2770 recita che rimane impregiudiato il diritto di a richiederne la restutuzione, a questo punto la domanda è a chi chiedo il rimborso ? 

Il delegato sostiene che il bene deve essere consegnato pulito da ogni vincolo e ipoteca, mentre io ritengo di avere accesso al bene sia per quanto riportato nel DDT che per quanto prevedere l'art 1476cc. Esiste un modo per far presente questo al delegato ? 

Grazie 

Marco

faffo87 pubblicato 23 marzo 2019

Buongiorno,Ho dei dubbi,vorrei partecipare ad un'asta senza incanto ,prezzo base 76000 offerta minima 52000,spero di aggiudicarmela ad un Max di 80000. 1) in caso io solo dovessi offrire il valore del prezzo base mentre gli altri partecipanti offrissero meno,l'immobile andrebbe automaticamente aggiudicato a me? 2) tenendo conto dell'ipotetico valore di aggiudicazione tra i 70 e 80 mila quali sarebbero teoricamente le spese da sostenere ( nel bando si parla del 20% forfettario) in fase di aggiudicazione,tenendo conto che varrebbe come acquisto prima casa 3) molto importante per me,le tempistiche,ovvero,quanto tempo passa mediamente dal saldo del prezzo dell'immobile con mutuo bancario all'effettiva presa del possesso dell'immobile?quali potrebbero essere gli intoppi?non vorrei trovarmi a dover affrontare sia la spesa del mutuo che quella dell'affitto

erineuda.bezerra79 pubblicato 24 marzo 2019

Buongiorno,

mi chiamo Maria e mi sono aggiudicata un'asta di una casa per € 75000 prima casa avrei bisogno di conoscere in linea di massima le spese totali a mio carico che saranno utilizzate dal versamento del fondo spese

1)inerenti il compenso del delegato(mi pare di avere letto che sono 550 euro nel mio caso)

2) il custode lo pago io utilizzando sempre il fondo spese?oppure no e nel caso quantoé il costo a mio carico?

3)il  trasferimento quindi l'imposta di registro che nel mio caso si tratta di un immobile A/2 con rendita catastale di 711 euro, e 2 garage C/6 al piano seminterrato di pertinenza con rendita rispettivamente di  55 e 48 euroimposte varie ecc.....ho calcolato circa 2200 euro ma ho il dubbio sulla seconda pertinenza se sará consoderata o no un'unico immobile oppure in caso contrario come posso fare a calcolarlo?

4)Sull'immobile grava un 'ipoteca e un pignoramento e qui non ho capito come fare il calcolo penso di aggiri sui 1000 euro

Il totale per mie informazioni non dovrebbe superae i 5000 euro o sbaglio o dimentico qualche spesa?

Nel caso volessi avere un conteggio specifico posso richiederlo al tribunale vistio che il delegato non vuole fare i calcoli neppure di massima? 

Ho gia' pagato da un mese 11250 euro pari al 15% del valore di aggiudicazione e nel mio caso sará registrata come prima casa. il delegato fino ad ora e sono giá passati 30 giorni non ha fatto calcoli e mi chiede di pagare un tecnico(geometra)ma non dovrebbe essere un lavoro del tribunale e essere giá incluso?

Ringrazio e saluto

pierotuz pubblicato 25 marzo 2019

 Buonasera, volevo alcune delucidazioni in merito ad un asta.

In data 14/03 ho partecipato ad un asta immobiliare presso il tribunale della provincia nella quale risiedo, per un appartamento. Mi sono aggiudicato l'asta per €184.000. Alla presentazione delle buste ci era stato chiesto di depositare 2 assegni circolari uno del 10% della base d'asta (base asta €202.000, offerta minima €153.000) per poter partecipare, ed un altro del 20% a garanzia delle spese.

Dopo 10 giorni mi e' arrivata via email la comunicazione della somma da depositare a saldo, sempre tramite assegno circolare, entro i 60 giorni dall'aggiudicazione dell'asta (14 maggio) che avevo esplicitato come termine massimo per il saldo.

Dal momento che viene depositato l'assegno a saldo, quali sono i tempi massimi/medi affinchè:

1) l'atto diventa esecutivo

2) possa entrare in possesso dell'immobile

3) vengano calcolate le spese a mio carico, con relativa restituzione dell'eventuale disavanzo

Grazie

inexecutivis pubblicato 26 marzo 2019

Cerchiamo di rispondere a ciascuno degli utenti.

Quanto alla richiesta di precisazioni che ci viene da marcolavecchia, osserviamo che il secondo comma dell'art. 2770 fa riferimento al procedimento di liberazione degli immobili dalle ipoteche previsto dall'art. 2889 e seguenti cc, per cui non trova applicazione, a nostro avviso, nel caso di esecuzione forzata..

In ordine ai tempi di consegna dell'immobile, non resta all'aggiudicatario (nonchè nuovo proprietario) di chiedere formalmente al custode la consegna del bene.

inexecutivis pubblicato 26 marzo 2019

Rispondiamo adesso alla richiesta  di aiuto di faffo87

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.lgs. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110.

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4% (calcolata sul prezzo di aggiudicazione), mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Quanto ai tempi, molto dipende dalla solerzia del professionista delegato e dal carico di lavoro (mediamente elevatissimo) del giudice.

Occorre inoltre considerare il compenso dovuto all'aggiudicatario.

A questo proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede poi che il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente”.

inexecutivis pubblicato 26 marzo 2019

ed eccoci alla richiesta di aiuto di Maria.

a proposito delle sue perplessita, vale quanto abbiamo detto nella risposta precedente.

Precisiamo tuttavia che la nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) prevede che ai fini dei benefici prima casa possa essere considerata una sola pertinenza per ogni immobile.

Quanto alla base imponibile sulla quale determinare l’imposta non si può che procedere considerando il prezzo di aggiudicazione, non essendo possibile applicare la disciplina del prezzo valore (minor somma tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata), poiché, appunto, non si tratta di pertinenza. l'aliquota, quindi, darà del 9% sul prezzo di aggiudicazione.

marcolavecchia pubblicato 27 marzo 2019

Salve mi scuso nuovamente. 

facendo seguito al discorso in merito all'art 2770 cc ho rinvenuto un documento del CSM, a firma del Dott. Francesco Cottone Giudice del Tribunale di Roma, che in merito recita : 

Non sussistono dubbi che le spese sostenute dall’aggiudicatario del compendio immobiliare pignorato per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli siano rimborsabili in privilegio ex art.2770 c.c.(Sez. 1, Sentenza n. 929 del 11/02/1980) Non si pongono particolari problemi se esse sono sostenute direttamente dal custode o dal delegato ex art.591bis, n.11 c.p.c. con fondi prelevati dal saldo del prezzo della vendita. Al contrario, qualora esse siano sostenute direttamente dall’aggiudicatario si è posto il problema se fosse necessario, o no, un formale intervento nell’ambito della procedura esecutiva. Non si rinviene giurisprudenza di legittimità sul punto. Sul punto si osserva, tuttavia, che l’aggiudicatario non può essere ritenuto un creditore del debitore esecutato in senso tecnico. Egli è titolare di un diritto di credito nei confronti della procedura a lui derivante direttamente dalla legge. Non solo, preso atto dell’attuale formulazione dell’art.499, 1° comma, c.p.c., egli, in quanto privo di titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato, non potrebbe spiegare utilmente intervento nella procedura.15 Deve quindi concludersi che

a) l’aggiudicatario non è un contraddittore necessario in sede di riparto (in guisa che non deve essere necessariamente integrato il contraddittorio nei suoi confronti);

b) egli ha diritto al rimborso delle spese eventualmente anticipate per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;

c) egli non deve spiegare intervento ex art.499 c.p.c. ma può accedere al riparto previa semplice istanza supportata dalla prova dell’avvenuto pagamento dei relativi oneri;

Da quanto leggo, una sentenza della cassazione ritiene che le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, sono da ritenere privilegiate ai sensi dell'art 2770.

nella fattispecie, il giudice dice che basta presentare una semplice istanza supportata dalla prova di pagamento. Purtroppo non ho ancora il pagamento quando verra' emanata la sentenza di riparto. 

E' doveroso precisare che io non ho nessuna conoscenza legale e che quanto riportato è stato letto da documenti ufficiali sul web e per cui, ho continuato il post al solo scopo "accademico", durante la sentenza di riparto, sottoporro' il seguente quesito al giudice e vi terro' eventualmente aggiornati.  

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2019

Veniamo a pierotuz.

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire, a nostro avviso, dalla lettura dell'articolo 591 bis, penultimo comma, c.p.c., a mente del quale "avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo", dal che si evince che il delegato deve immediatamente attivarsi per predisporre il decreto di trasferimento.

Occorre poi considerare l’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), a mente del quale “Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato”, nonché l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), in forza del quale i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

inexecutivis pubblicato 30 marzo 2019

veniamo incontro alla richiesta di ulteriori precisazioni che ci viene da marcolavecchia.

L'affermazione per cui le spese di cancellazione delle formalità previudizievoli sostenute dell'aggiudicatario potrebbero godere del privilegio ex art. 2770 ed essere a quest irimborsate in "prededuzione" non ci convince, ed il precedente (per la verità risalente) della cassazione non ci trova d'accordo.

Per la verità si rinviene in dottrina l'affermazione per tali spese gravino sull'aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1196 c.c. (secondo cui le spese del pagamento sono a carico del debitore), 164 disp. att. c.p.c. (secondo cui il giudice dell’esecuzione  - recte, il cancelliere o il delegato - “compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente”) e 591 bis, comma terzo, , n. 11), c.p.c. (che attribuisce al professionista delegato il compito di provvedere alla cancellazione di pignoramento e ipoteche, ribadendo dunque che si tratta di un incombente a carico dell’ufficio).

L'affermazione, tuttavia, non ci convince (come detto) poiché dalle norme surrichiamate non sembra di potersi dire che i costi dell'operazione siano a carico della procedura. L'art. 1196 è una delle norme che disciplina l'adempimento spontaneo delle obbligazioni, laddove in sede esecutiva il presupposto è proprio l'inadempimento.

Gli artt. 591 bis c.p.c. e 164 bis dispo atto c.p.c. indicano colui il quale debba materialmente eseguire l'incombente, non già chi debba sopportarne i relativi costi.

Va ricordato a questo proposito che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

Se invece l’ordinanza di vendita nulla dovesse disporre in proposito, a nostro avviso esse gravano sulla procedura.

Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

 

dottvincenzo pubblicato 02 aprile 2019

Buongiorno,

ho letto qui sul forum le discussioni in cerca di una risposta al mio quesito senza trovare un riferimento, spero di avere un chiarimento:

Lo scorso 21 marzo mi son aggiudicato un immobile categoria A2 al prezzo di 404200€ (prezzo base 531000€), nel verbale di aggiudicazione è riportato che il versamento del prezzo deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla data di aggiudicazione, mediante due assegni circolari non trasferibili, intestati al professionista delegato,

- il primo per un importo parsi al prezzo di aggiudica dedotta la cauzione già versata

- il secondo per un importo pari al 20% del prezzo di aggiudica in conto spese

Mi chiedo se la mia interpretazione è corretta e gli assegni da emettere sono:

- il primo 404200€ - 39990€ = 364210€

- il secondo 80840€

Essendo ingente la somma del conto spese mi chiedevo se questo importo sarà poi restituito (parzialmente ) una volta dedotte le spese a cui fa riferimento.

Resto in attesa di un vostro gentile riscontro,

ringraziandovi per la cortese disponibilità

 

Buona giornata,

Vincenzo

inexecutivis pubblicato 04 aprile 2019

Gli importi sembrano corretti. Quanto alla restituzione, se l'importo delle spese è inferiore al versato, esso sarà certamente restituito, al più tardi, dopo che il giudice avrà liquidato il compenso spettante all'aggiudicatario.

gennarorea pubblicato 05 aprile 2019

Salve sono il titolare di una ditta a cui è stata appena venduto all'asta il prorio l'immobile, visto che tale immobile è soggetto a IVA devo emettere regolare fattura. Chi deve procedere al versamento dell'IVA  il notaio oppure la somma dell'IVA deve essermi accreditata e poi versata da me?

oanaradu pubblicato 05 aprile 2019

BUONA SERA.AVREI BISOGNO DI UN CHIARIMENTO. A PRESCINDERE LE SPESE CHE LI DOVREBBE AVERE UN ACQUIRENTE PER UNA CASA A L'ASTA . COSA VUOL DIRE LE SPESE A FORFAIT? SCRIVO DA TORINO. CE DIFFERENZA  TRA LE SPESE  DA UNA CITTA  AD UN  L'ALTRA CITTA? E VERO  CHE TRANE L'ASSEGNO PER SALDO MUTUO SERVE UN ALTRO PER LE SPESE DI COMPENSO DI 50% DEL VALORE DELLA CASA? GRAZIEEE E ASPETTO UNA VS RISPOSTA.

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

Rispondiamo a GENNAROREA

Il problema dell’IIVA costituisce tradizionalmente fonte di incertezze. Questo perché a differenza di quanto avviene nel fallimento, dove per espressa disposizione dell’art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, nell’esecuzione manca una norma analoga, né si ritiene applicabile all’esecuzione la disciplina fallimentare, attesa la diversità fra la figura del curatore e quella del delegato.

L’assenza di disciplina ha prodotto l’instaurarsi di prassi disomogenee presso i Tribunali, tendenti fondamentalmente a spostare l’obbligo di emissione della fattura o in capo al professionista delegato o in capo all’aggiudicatario.

A titolo esemplificativo, possono ricordarsi i seguenti diversi orientamenti:

-               fatturazione da parte del professionista delegato, facendo rientrare questa “operazione” nell’ambito della contabilità di quest’ultimo;

-               fatturazione da parte del professionista delegato ma utilizzando la partita IVA del tribunale, indicando quale “numero” della fattura il numero di ruolo del procedimento cui la fattura si riferisce;

-               onere dell’aggiudicatario di versare direttamente all’erario l’IVA dovuta in nome e per conto dell’esecutato.

Al fine di indirizzare gli operatori l’Agenzia ha adottato la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.

La scelta di fondo seguita dall’Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest’ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte “limitata” sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell’erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.

Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell’incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest’ultimo ha l’obbligo di emettere la fattura con l’addebito della relativa IVA, precisandosi che l’IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l’importo all’impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest’ultima.

Fatta questa premessa, e venendo alla domanda prospettata, si è post il problema di verificare se esista la possibilità per l’esecutato di procedere personalmente agli adempimenti IVA.

Sul punto riteniamo che se debitore esecutato manifesta al delegato la volontà di procedere personalmente all’emissione della fattura ed al versamento di quanto dovuto a titolo di IVA, questa facoltà gli deve essere riconosciuta, per due ragioni: in primo luogo perché manca una norma espressa che ponga esclusivamente in capo al professionista delegato l’obbligo di procedere in ogni caso alla emissione della fattura ed al versamento del tributo in nome e per conto del debitore; in secondo luogo, perché diversamente opinando sarebbe impedito al debitore di poter effettuare immediatamente compensazioni o detrazioni di IVA.

Il problema si pone quando il debitore esecutato affermi di dover operare delle compensazioni adducendo un credito di imposta. In questa circostanza riteniamo che il professionista delegato potrà richiedere la produzione di una attestazione dell’Agenzia delle Entrate che certifichi il credito d’imposta del debitore al fine di evitare che la somma destinata al versamento dell’IVA sia distratta per essere destinata ad altro scopo.

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

 

Rispondiamo a ONOARADU

Spese forfettarie di trasferimento sono quelle che servono per il pagamento delle imposte ed compenso dovuto al professionista delegato (nella misura gravante dall'aggiudicatario). Esse vengono normalmente determinate in via forfettaria perchè la quanteificazione a monte delle spese di trasferimento del bene non è determinabile con precisione, dipendendo dal regime fiscale dell'acquirente e dal prezzo di aggiudicazione (in relazione al quale varia l'imposta di registro ed eventualmente l'IVA, oltre alla quota parte di compenso dovuta al professionista delegato).

Comunque il versamento eccedente l'importo dovuto, viene sempe restituito.

pierotuz pubblicato 25 aprile 2019

Grazie mille per i chiarimenti, perche' i professionisti che mi hanno accompagnato verso l'aggiudicazione dell'asta senza incanto dell'immobile, mi avevano prospettato tempi di consegna dell'immobile del tutto diversi ed approssimativi (pochi giorni).

Torno sul mio caso con alcune altre richieste di chiarimento, in quanto entro il 13 maggio debbo saldare.

Specifico che l'immobile (appartamento 110mq + garage 20mq) e' stato aggiudicato da me e mio fratello, e che risulteremo acquirenti al 50%. Ci siamo aggiudicati l'asta per €184.000, e per entrambi risulta seconda casa. Alla presentazione delle buste ci era stato chiesto di depositare 2 assegni circolari uno del 10% dell'offerta minima (base asta €202.000, offerta minima €153.000) per poter partecipare, ed un altro del 20% a garanzia delle spese.

DOPO OLTRE UN MESE dall'aggiudicazione dell'asta e dalla mia prima richiesta di un prospetto sulle spese totali da scomputare dall'assegno a garanzie depositato in fase di partecipazione all'asta, l'associazione notarile della provincia in cui risiedo mi ha inviato questa specifica:

- Imposta di Registro € 7.650 (seconda casa)
- Tassa di cancellazione gravami: € 2.226 (circa)
- Parcella Notarile: € 1.909.30

Totale spese € 11.785.30 (circa)

I professionisti che mi hanno accompagnato all'aggiudicazione dell'asta, a cui riferito di avere un budget massimo di € 190.000 per i rilanci, mi avevano prospettato con approssimazione invece le seguenti spese:

- Imposta di Registro € 6.500,00 (seconda casa)
- Tassa di cancellazione gravami € 1.000 (circa)
- Spese Custode € 1.000 (circa)

Totale spese € 8.500 (circa)

In pratica 30% di differenza tra la valutazione iniziale e le spese effettive da affrontare.

Com'è possibile una differenza così consistente?

Quali sono le altre voci che possono aver fatto lievitare del 30% le spese rispetto a quelle che mi erano state prospettate?

I professionisti a cui mi sono affidato, visto anche il primo punto, sono stati troppo approssimativi o semplicemente sono stato "messo in mezzo"?

Grazie ancora

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2019

Non siamo in grado di rispondere all'interrogativo. Le differenze di prezzo potrebbero derivare dalla differente base di calcolo effettuata (prezzo di aggiudicazione o rendita catastale rivalutata).

Marzia pubblicato 14 settembre 2019

Gentilissimi, In procinto di partecipare ad un'asta ormai ho spulciato tutto il blog che ritengo veramente ben fatto e utilissimo e per cui vi faccio veramente i complimenti! Vorrei chiedere, perché pur avendo letto tutti i post qui riportati che faccio ancora fatica a calcolare quale sarebbero i costi della procedura e del delegato che dovrei sostenere in caso di aggiudicazione, esclusi mutuo e notaio per il mutuo. Vi riporto di seguito i dati, spero mi possiate aiutare a quantificare la spesa: valore massimo di aggiudicazione (che sono disposta a spendere) 248.000 euro (coincide con la base d'asta) categoria A/3, rendita 752,74 euro prima casa (venderemo l'attuale entro 12 mesi) . Volendo offrire anche per il lotto del box (pertinenza) , valore massimo che offrirei 24.000 euro (base d'asta) mq 13,51 come calcolo le relative spese? Ultima domanda, se la banca mi concede un mutuo pari all'80% della base d'asta, 248.000 euro, quindi 198000 euro, da questi ultimi immagino che la banca detrarrà l'ammontare della cauzione del 10% dell'offerta che avrò versato di tasca mia, ma il mutuo potrà coprire le spese della procedura? Immagino di no, quindi oltre alla disponibilità, per la cauzione dovrò avere immagino anche la liquidità per coprire tutte le spese della procedura, corretto? Spero di essermi spiegata in tutte le richieste. Grazie infinite

Marzia pubblicato 14 settembre 2019

Scusate, per il box aggiungo i seguenti dati: categoria c/6,rendita catastale 109,44 euro. Grazie mille

Marzia pubblicato 15 settembre 2019

Gentilissimi, In procinto di partecipare ad un'asta ormai ho spulciato tutto il blog che ritengo veramente ben fatto e utilissimo e per cui vi faccio veramente i complimenti! Vorrei chiedere, perché pur avendo letto tutti i post qui riportati che faccio ancora fatica a calcolare quale sarebbero i costi della procedura e del delegato che dovrei sostenere in caso di aggiudicazione, esclusi mutuo e notaio per il mutuo. Vi riporto di seguito i dati, spero mi possiate aiutare a quantificare la spesa: valore massimo di aggiudicazione (che sono disposta a spendere) 248.000 euro (coincide con la base d'asta) categoria A/3, rendita 752,74 euro prima casa (venderemo l'attuale entro 12 mesi) . Volendo offrire anche per il lotto del box (pertinenza) , valore massimo che offrirei 24.000 euro (base d'asta) mq 13,51 categoria C/6 rendita catastale 109,44 euro, anche qui, come calcolo le relative spese? Ultima domanda, se la banca mi concede un mutuo pari all'80% della base d'asta, 248.000 euro, quindi 198000 euro, da questi ultimi immagino che la banca detrarrà l'ammontare della cauzione del 10% dell'offerta che avrò versato di tasca mia, ma il mutuo potrà coprire le spese della procedura? Immagino di no, quindi oltre alla disponibilità, per la cauzione dovrò avere immagino anche la liquidità per coprire tutte le spese della procedura, corretto? Spero di essermi spiegata in tutte le richieste. Grazie infinite

marco.faze pubblicato 16 settembre 2019

Buonasera,

a marzo nel 2017 ho acquistato un immobile all'asta per l'importo di 88500€ . In piu' ho pagato integralmente l'imposta di registro e tutte le spese di cancellazione ipoteche e pignoramento come indicava l'avviso di vendita. In realtà l'avviso di vendita recava testulalmente :

Gli oneri fiscali (imposta di registro, IVA, ipotecarie e catastali, bolli) e tutte le altre spese relative al trasferimento (inclusi trascrizione in conservatoria del decreto di trasferimento, voltura catastale e compenso al tecnico incaricato, bolli su copie autentiche; compensi dovuti al professionista delegato ex art. 169 bisdisp. att. c.p.c. ) sono a carico dell’acquirente.

Il mio dubbio è proprio sul compenso del Delegato, in quanto sono stato intimato a pagare 5582€ (4400 + spese accessorie) integralmente anche queste versate a Dicembre 2017. Solo adesso,approfondendo il tema del compenso del delegato, mi rendo conto che forse la richiesta era illeggittima in quanto in base al DM 227/15 art. 2 avrei dovuto pagare solo il 50% del compenso relativo alla fase di vendita e cioè 550€ (a meno di particolari complessità, ma nel provvedidemento non era menzionato). In piu' il pagamento è stato richiesto dal Delegato alla vendita sul CC della procedura anzichè su quello proprio (non mi è stata rilascata nessuna notula o fattura). Secondo voi ci sono gli estremi per richiedere il rimborso di quanto pagato in eccesso? E se si, a chi devo rivolgere la mia richiesta? Al tribunale , al delegato alla vendita o al curatore delle procedura? 

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Nel rispondere alla domanda partiamo dalla premessa per cui l’abitazione ed il box non sono venduti come lotto unico ma come due lotti distinti. Tanto si evince dal contenuto del quesito.

Immaginando inoltre che l’acquisto verrà eseguito da una persona fisica per scopi estranei all’attività d’impresa eventualmente svolta, applicheremo la disciplina del così detto “prezzo valore” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296), la quale consente di determinare la base imponibili sulla rendita catastale rivalutata, ove (come nel suo caso) più bassa del prezzo di aggiudicazione.

Ed allora, occorrerà in primo luogo procedere alla determinazione dell’imposta di registro, che calcoleremo con l’aliquota del 9% poiché non viene specificato che ricorrono i presupposti per usufruire dei benefici fiscali legai all’acquisto della prima casa.

Se così è, avremo che l’imposta di registro sarà pari ad €. 8.537 circa (1.739 se si fosse trattato di prima casa) per l’appartamento ed €. 1.241 per il garage (€. 1.000,00 se si fosse trattato di prima casa, poiché a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 l’imposta di registro non può mai essere inferiore ad €. 1.000,00).

Occorre poi considerare, per ogni lotto (mente a norma dell’art. 10, comma 3 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23) €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

A questo punto va considerato il compenso dovuto al professionista delegato.

A tale proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-     quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 (è questo il suo caso) il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente”.

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Rispondiamo ora a Marco.

La risposta all’interrogativo posto richiede lo svolgimento di alcune premesse normative.

L’art. 179 bis disp. att. c.p.c. dispone che il compenso dovuto al delegato è stabilito con decreto del giudice, sulla scorta di parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il comma secondo di detta disposizione specifica il Giudice dell’esecuzione pone a carico della procedura la quota parte relativa “alle operazioni di vendita”, mentre il compenso per le attività “successive” grava sull’aggiudicatario.

In applicazione di questa norma era stato emanato il d.m. 25 maggio 1999, n. 313 il quale determinava direttamente alcune voci del compenso, rinviando alle tariffe professionali per le altre.

La materia è stata riscritta dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, integralmente sostitutivo del d.m. 313/1999, di cui ha disposto l’abrogazione.

In particolare, la disciplina del compenso spettante al professionista delegato alla vendita immobiliare è contenuta nell’art. 2, il quale lo determina con riferimento al prezzo di aggiudicazione, distinguendo 3 scaglioni: sotto i 100.000 euro, tra 100.000 e 500.000 euro, sopra i 500.000 euro.

Il compenso è calcolato poi con riferimento a 4 voci (le quali nella sostanza cercano di ripercorrere le fasi della procedura esecutiva):

1) per tutte le attività comprese tra il   conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione ipocatastale;

2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione;

3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.

Le prime 3 voci della tariffa possono essere liquidate dal Giudice dell’esecuzione in relazione a ciascun lotto, quando le relative attività abbiano avuto ad oggetto più lotti, in presenza di giusti motivi. Lo stesso aumento è consentito per la liquidazione del compenso relativo alle attività di distribuzione del ricavato, quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori. Inoltre, il compenso può essere aumentato o diminuito dal Giudice dell’esecuzione del 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

In caso di estinzione anticipata, ai fini della determinazione del compenso si farà riferimento al prezzo previsto per l’ultimo tentativo di vendita (o in mancanza al valore di stima), tenendosi conto solo delle attività svolte.

Il comma quattro del medesimo art. 2 prevede poi che al delegato spetti un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra le quali devono ritenersi ricompresi i costi degli ausiliari.

Infine, quanto alla determinazione dell’ammontare del compenso, il comma 5 ne stabilisce in ogni caso l’importo massimo (comprensiva del rimborso delle spese generali), nella misura del 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

L’art. 2 del d.m. in discorso interviene altresì, facendo chiarezza, sulla disciplina della determinazione degli oneri a carico dell’aggiudicatario. Prevede a questo proposito che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, ferma restando la possibilità che il g.e., in presenza di giustificati motivi, determini in maniera diversa il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.

Sulla scorta di queste premesse normative la prima cosa da fare è quella di acquisire copia del decreto adottato dal giudice dell’esecuzione ex art. 179 bis disp. att. c.p.c.

Se il compenso indicato nel decreto fosse quello che effettivamente le è stato richiesto e fossero riscontrate irregolarità, non resterà che impugnarlo. Precisiamo a questo proposito che il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, 31/08/2017 n. 0640). Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, 21/02/2017 n. 4423).

Se invece il decreto contenesse importi diversi, non resterà che citare in giudizio il professionista delegato per richiedere la restituzione di somme indebitamente riscosse.

Quanto alla fatturazione, trattandosi di importi versati al professionista (per quanto transitanti sul conto della procedura) dall’aggiudicatario, è costui che ha diritto alla fatturazione in suo favore.

marco.faze pubblicato 19 settembre 2019

La ringrazio per le delucidazioni e mi attiverò di conseguenza. Ultima questione relativa al decreto di liquidazione del compenso: 

La richiesta di pagamento del compenso pervenutami dal Delegato alla vendita, riporta come data del decreto il 1.12.2017 ma non mi è mai stato notificato (è normale o si tratta di inerzia da parte del curatore della procedura?) . In questo caso i 30 giorni per impugnare il decreto partono dal 1.12.2017 o da quando lo richiedo alla cancelleria del Tribunale? 

grazie anticipatamente

inexecutivis pubblicato 19 settembre 2019

Verosimilmente il termine per impugnare è ormai decorso, poichè Lei ha comunque avuto conoscenza del provvedimento. Comunque, prima di procedere oltre, verifichi se gli importi sono corretti.

stedo pubblicato 08 ottobre 2019

Buongiono

Immobile aggiudicato da due coniugi in regime di separazione dei beni, al 50% ciascuno.

Valore oltre 110.000

Il professionsita delegato, sulla scorta del decreto di liquidazione del g.e., che prevede il compenso di € 750 a carico di ciascuna parte, fattura € 750,00 a ciascun coniuge aggiudicatario, per un totale di € 1.500 piu accessori di legge.

E' corretto duplicare l'importo in presenza di due aggiudicatari?

Nel caso fosse previsto dal decreto di liquidaizone, l'ìaggiudicatario a cui non è stato notificato tale decreto, dovrebbe fare opposizione ex art. 617 cpc al progetto di distribuzione?

Può il GE aumentar edel doppio l'importo a carico dell'aggiudicatario e lasciare invariato quello a carico della procedura?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2019

Il D.M. giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 (recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”), detta all’art. 2 i “criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare”.

La norma regola la determinazione del compenso in relazione alle quattro fasi della vendita, che sono:

1) tutte le attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata ipocatstale;

2) tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o all'assegnazione;

3) tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

4) tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata;

nel far ciò il regolamento prescinde dalla quantità di attività compiute, per cui per ciascuna fase il compenso previsto è omnicomprensivo.

Questo non vuol dire che il giudice non possa tener conto delle operazioni in concreto svolte.

Il comma due infatti dispone che Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori”.

Quindi, in presenza di più lotti, ed ove ricorrano “giustificati motivi”, il compenso relativo a talune fasi può essere liquidato per lotti e non complessivamente.

Inoltre, il comma terzo del medesimo art. 2 prevede che “tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento”.

Quanto alla disciplina dell’impugnazione, osserviamo che il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20640 del 31/08/2017).

Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 4423 del 21/02/2017).

bobix91 pubblicato 21 ottobre 2019

Buongiorno, 

sarei intenzionato a partecipare all'asta per un appartamento con box compreso come unico lotto.  Vorrei chiedere quali sono e a quanto ammontano le spese a mio carico in caso di aggiudicazione in quanto sull'avviso di vendita si fa riferimento al 10% di cauzione e non al 20% di spese come letto in altri casi. L'asta in questione è senza incanto con modalità telematica e si tratta di fallimento di azineda costrutrice individuale che è solamente assimilita ad un privato. L'immobile A/2 è del 2009 con fine lavori 14.10.11. L'avviso di vendita specifica: Il notaio sarà scelto dalla Procedura, i relativi costi saranno esclusivamente a carico dell'aggiudicatario. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di trasferimento della proprietà (a titolo indicativo, onorari notarili, imposte e tasse ed eventuale documentazione necessaria per la vendita), che dovranno essere assolte contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, nonché i diritti d'asta, stabiliti per fasce del prezzo di aggiudicazione, oltre IVA  -Il compenso è stabilito sul valore di aggiudicazione: Fino ad € 200.000,00 - 2% Saranno a carico della procedura concorsuale esclusivamente le spese di cancellazione dei gravami ed i relativi bolli.  Il prezzo base è pari a € 81000,00 e la rendita catastale dell'appartamento è di € 568,10 + € 159,07 del box.  Chiedo gentilmente che spese dovrò sostenere in caso di aggiudicazione dell'immobile a 81.000 e in ogni caso non superiore a € 90.000,00 (es. Spese incaricato alla vendita, Imposte / IVA, spese trasferimento ecc.). Preciso che usufruirei delle disposizioni tributarie agevolate di "prima casa".  Ringrazio in anticipo per il prezioso aiuto.   Boris 

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2019

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

In primo luogo il suggerimento che si sentiamo di offrirle è quello di richiedere formalmente al curatore se il trasferimento in questione sarà o meno soggetto ad IVA.

Invero, in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Dunque, se si tratta di un fabbricato non strumentale, l’IVA sarà applicabile solo se ricorre una delle tre ipotesi sopra individuate.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Nel caso prospettato, dunque, sulla scorta dei dati normativi sopra richiamati il trasferimento dovrebbe essere esente da IVA, a meno che il curatore (che è subentrato al fallito) non opti per assoggettare ad IVA il trasferimento. Se il trasferimento fosse soggetto ad IVA, questa imposta sarà dovuta nella misura del 4% calcolata sul prezzo di aggiudicazione, cui andranno ad aggiungersi €. 600 per imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale (€. 200 per ciascuna di esse).

Se invece il trasferimento non fosse soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110. Nel suo caso l’imposta di registro, ipotizzando applicando come base imponibile la rendita catastale (cui corrisponde una valore di circa €. 83.000), sarebbe pari ad €. 1679, mentre se la calcoliamo sul prezzo base (€. 81.000) siamo sui 1620. Questo vuol dire che fino ad un prezzo di aggiudicazione di €. 83.000 conviene calcolare l’imposta sul prezzo di aggiudicazione; per importi superiori conviene tenere in considerazione invece la rendita catastale.

bobix91 pubblicato 25 ottobre 2019

Ringrazio per la esaustiva risposta. 

Oltre alle imposte citate, a mio carico ci sarebbero anche il 2% del prezzo di aggiudicaione per diritti d'asta e 550,00 € spese notaio (prezzo aggiudicazione inferiore a 100.000 €). 

Corretto? 

 Inoltre, per quanto riguarda le spese di cancllazione dei gravami (ipoteca) in procedura concorsuale le spese a mio carico sono le seguenti? 

Imposta ipotecaria 0,50 % / 2= 0,25 %

Bollo: 59/2= 29,50 €

Tassa Ipotecaria: 35/2= 17,50  €  

Inoltre ho trovato il seguente testo che chiedo se è corretto e applicabile nel mio caso? 

La circolare 8E del 2015 tratta, al paragrafo 3., dei "Riflessi tributari" di quanto esplicitato:
"La qualificazione dell'ordine di cancellazione dell'ipoteca come una restrizione dei beni, anche nel caso in cui oggetto della garanzia sia un solo bene, ne determina il conseguente trattamento fiscale."

"l'articolo 3, comma 3, del TUIC, prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione della restrizione di ipoteca è commisurata al minore valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati. La norma fa espresso rinvio, ai fini della determinazione del valore del bene espropriato, alle disposizioni relative all'imposta di registro.
Nello specifico, tale richiamo rende applicabile, per le restrizioni di beni effettuate in base a decreto di trasferimento, l'articolo 44 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione ...".
L'individuazione di una tale base imponibile, coerente con l'intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dal decreto di trasferimento, consente di superare distonie nella applicazione del tributo, in particolare, laddove la somma per cui è stata iscritta l'ipoteca - anche in forza di specifiche disposizioni normative - risulti superiore rispetto al valore complessivo dei beni gravati.

La citata circolare termina, al paragrafo 4. con le seguenti "Conclusioni":
"La base imponibile da assumere per la determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta per le annotazioni di restrizione di beni da eseguire in forza di decreto di trasferimento è rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili liberati possano costituire l'intero compendio oggetto dell'ipoteca, dal minore tra l'ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti."

ATTENZIONE: per fare in modo che l'imposta sia applicata utilizzando le norme più vantaggiose previste dall'art. 44 comma 3 TUIR, quando, sulla base del decreto di trasferimento firmato dal G.E. si chiede l'annotazione della cancellazione dei gravami, occorre utilizzare, per la cancellazione dell'ipoteca, il codice 819 "Restrizione di beni" e non il codice 803 "Cancellazione totale".

Usando il codice 819, come consigliato, anche ai sensi della circolare 8E del 4 marzo 2015 si subisce la tassazione dello 0,5 % sul minore tra il prezzo di aggiudicazione e l'importo dell'ipoteca da cancellare e non sulla base dell'importo dell'ipoteca da cancellare.

affarista pubblicato 26 ottobre 2019

Le spese che gravano in capo all’aggiudicatario, oltre a quelle fiscali, sono rappresentate dal compenso spettante al professionista delegato.

Esso è disciplinato dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il cui art. 2 pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Perchè 550 e non 500? Il comma 7 impone a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (1000 euro come da comma 1), quindi la metà è 500 e non 550. Sbaglio?

 

Fonte. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/24/16G00027/sg

 

non capisco perchè nel quote non viene riportato il nome dell'autore del messaggio citato.

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2019

Rispondiamo preliminarmente alla domanda di bobix91 osservando:

1. che la circolare indicata troverà applicazione anche nel caso prospettato dalla domanda;

2. che gli importi della tassa ipotecaria, dell’imposta ipotecaria e del bollo non vanno divisi a metà, gravando integralmente sull’aggiudicatario.

A proposito della domanda di affarista osserviamo che la differenza da lui riscontrata risiede nella previsione di cui al comma quattro dell’art. 2 d.m. 227/2015, il quale prevede che al delegato spetti un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% del compenso, sicchè se la quota parte del compenso dovuta dall’aggiudicatario è pari €, 500,00, su quell’importo andrà calcolato il 10% citato.

stedo pubblicato 31 ottobre 2019

Nell'ipotesi in cui il prof delegato applicasse erroneamente il decreto di liquidazione e prelevasse dal fondo spese versato in sede di saldo prezzo il compenso a carico dell'aggiudicatario in misura superiore a quanto liquidato, l'aggiudicatario potrebbe fare opposizione agli atti esecutivi in sede di approvazione del progetto di distribuzione?

Poichè non è prevista o comunque non è stata eseguita la notifica all'aggiudicatario del decreto di liquidazione, può l'aggiudicatario accedere al fascicolo ed estrarne copia?

inexecutivis pubblicato 05 novembre 2019

Nel caso prospettato nella domanda a nostro avviso sono percorribili due strade: in primo luogo l'aggiudicatario potrebbe impugnare il decreto piano di riparto nella misura in cui in esso viene indicato, a carico dell'aggiudicatario, un importo superiore a quello indicato nel decreto di liquidazione, anche se in realtà in esso non andrebbe indicato anche l'importo versato dall'aggiudicatario, poichè esso, a rigore, non è distribuibile, ma va semplicement restituito per la porzione eccedente.

In ogni caso, riteniamo esperibile un'azione di ripetizione di indebito, anche in considerazione del fatto che l'aggiudicatario non è destinatario dell'avviso di deposito del piano di riparto.

marco.faze pubblicato 03 febbraio 2020

Verosimilmente il termine per impugnare è ormai decorso, poichè Lei ha comunque avuto conoscenza del provvedimento. Comunque, prima di procedere oltre, verifichi se gli importi sono corretti.

Finalemente sono riuscito ad ottenere il decreto di liquidazione del delegato.

Cito testualmente : "Si liquida all'avv. XXXX nella qualità di delegato la somma richiesta di 4400€ oltre Iva e CPA, a carico dell'aggiudicatario, come da ordinanza di vendita."  

L'ordinanza di vendita recita: 

"Gli oneri fiscali (imposta di registro, IVA, ipotecarie e catastali, bolli) e tutte le altre spese relative al trasferimento (inclusi trascrizione in conservatoria del decreto di trasferimento, voltura catastale e compenso al tecnico incaricato, bolli su copie autentiche; compensi dovuti al professionista delegato ex art. 169 bisdisp. att. c.p.c. ) sono a carico dell’acquirente" .

Quindi se le somme sono a carico dell'aggiusdicatario come da ordinanza di vendita(decreto di liquidazione), e se l'ordinanza di vendita cita l' 169 bisdisp. att. c.p.c., avrei dovuto versare solo la metà del compenso per le operazioni di vendita o sbaglio ? Se cosi fosse, devo richiedere direttamente al Delegato la restituzione delle somme?

Grazie anticipatemente

inexecutivis pubblicato 05 febbraio 2020

Esatto.

paolo_1222 pubblicato 24 aprile 2020

Buonasera, come apprendo dalle vostre risposte, in particolare la seguente: 

"Le spese che gravano in capo all’aggiudicatario, oltre a quelle fiscali, sono rappresentate dal compenso spettante al professionista delegato.

Esso è disciplinato dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il cui art. 2 pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 825,00 (è questo il suo caso);

quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato dal Giudice in misura diversa da quanto appena illustrato, e dunque è bene verificare se vi sia stata una eventuale diversa determinazione nell’ordinanza di vendita.

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA)."

Il contributo previdenziale (4%) e l'IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA), su che base imponibile si applicano? sul prezzo di aggiudicazione?

Il contributo previdenziale e l'IVA gravano sull'aggiudicatario?

Ringrazio anticipatamente per la risposta

inexecutivis pubblicato 25 aprile 2020

Rispondiamo alla richista di precisazione che la base imponibile del cap e dell'IVA è appresentata dalla quota parte di compenso che grava sull'aggiudicatario, e che entrambi gravano su quest'ultimo.

paolo_1222 pubblicato 25 aprile 2020

Rispondiamo alla richista di precisazione che la base imponibile del cap e dell'IVA è appresentata dalla quota parte di compenso che grava sull'aggiudicatario, e che entrambi gravano su quest'ultimo.

Quindi presupponendo un prezzo di aggiudicazione pari a  euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00; 

 €. 550,00 formano la base imponibile sulla quale calcolare il cap e L'IVA, dico bene?

inexecutivis pubblicato 30 aprile 2020

esattamente.

paolo_1222 pubblicato 03 maggio 2020

 

Buonasera, vorrei chiedervi se è possibile che il professionista delegato in ragione del carico di lavoro da effettuare (per esempio cancellare tante formalità pregiudizievoli), possa chiedere direttamente all'aggiudicatario un ulteriore onorario.

Ringrazio in anticipo

 

 

desantis.giuseppe pubblicato 03 maggio 2020

Buongiorno per cortesia verrei alcune delucidazioni: ho ricevuto il decreto di trasferimento il 30 Marzo 2020 non so nulla della mia cauzione 21600€ so che sull'appartamento ci sono alcune ipoteche che dovranno essere cancellate più naturalmente tutte le altre spese, Il Custode Giudiziario mi ha comunicato che verrò interpellato per comunicarmi il totale delle spes. Secondo Voi quanto tempo richiede questa operazione che credo avvenga attraverso l'agenzia delle entrate.

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2020

 Rispondiamo alla domanda formulata osservando quanto segue.

Come tutte le cessioni, anche il decreto di trasferimento sconta l’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegati ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall’art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158;) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della “emanazione”, cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il loro deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).

Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l’immobile).

L’art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio”, dal che si evince che è l’ufficio che determina l’imposta dovuta in base all’atto presentato per la registrazione. La data della registrazione (che attribuisce data certa all’atto ai sensi dell’art. 2704 c.c.) coinciderà con la data in cui essa è stata richiesta.

Il comma quarto dell’art. 16 prescrive inoltre che l’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (e di eventuali allegati), annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa (ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito).

Ai sensi dell’art. 54 comma 2 al pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio provvede  il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Ufficio procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.

Precisiamo, infine, che ai sensi dell’art. 13, comma primo, d.lgs. 31/10/1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla medesima disciplina appena descritta soggiace anche l'accertamento la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecaria e catastale.

Infine, per quanto riguarda la trascrizione, l’art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, dispone che i cancellieri [e, quindi, in caso di delega, il professionista delegato] , per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2020

Rispondiamo a PAOLO 1222

L’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Quindi nessun compenso aggiuntivo può essere preteso dal professionista delegato. Inoltre, trattandosi di pubblico ufficiale, una richiesta di questo tipo potrebbe avere addirittura rilevanza penale.

aless.f pubblicato 14 settembre 2020

Buonasera

stavo leggendo la documentazione relativa ad un immobile messo all'asta senza incanto. nella sezione spese leggo:

Saldo spese.
Dispone:
- che, nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo e con le medesime modalità sopra indicate, l'aggiudicatario depositi una somma a titolo forfettario per gli oneri e le spese di vendita che restano in ogni caso a carico dell'aggiudicatario;
- che la somma forfettaria in questione sia pari:
* in via generale, al 20% del prezzo di aggiudicazione;
* per i soli terreni agricoli ...al 25% etc
- che, in ogni caso, all'esito delle operazioni di registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, il professionista rediga un prospetto riepilogativo delle spese a carico dell'aggiudicatario (ivi compresa la quota del compenso ai sensi del DM 227 del 2015)
e proceda alla restituzione di quanto versato in eccedenza;

 

mi chedevo, su un immobile che è stato "decurtato" al 75% del valore per una offerta minima di 500 mila euro, possibile che le spese da versare a professionista (+curatore, tribunale etc) possano arrivare a circa 100mila euro ? (20% dell'offerta minima)

non leggendo altri dettagli nel decreto non riesco a capire se per caso nelle spese sono previsti eventuali debiti del condomino nei confronti del condomio (15mila euro circa gli ultimi 5 anni) debiti per sanare una veranda abusia (circa 15 mila euro) oppure questi debiti sono considerati a parte e dovranno essere versati dall'aggiudicatario in momento successivo?
mi chiedo inoltre se per caso sempre in questo 20% che mi sembra esorbitante siano comprese anche le somme della tassazione di acquisto dell'immobile (a seconda che si tratti o meno di prima casa) in quanto ritengo questo importo davvero troppo elevato (parliamo di 100mila euro) per sostenere le spese dell'asta

grazie per il vs riscontro

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2020

La previsione contenuta nell’avviso di vendita è abbastanza frequente e deriva dal fatto che non può conoscersi con anticipo il prezzo di aggiudicazione ed il regime fiscale del decreto di trasferimento; se per esempio fosse soggetto ad IVA, gli importi sarebbero molto alti. Ad ogni buon conto si tenga presente che quella somma servirà a coprire tutte le spese di trasferimento, e quindi non solo le imposte ma anche il compenso dovuto al professionista delegato, per la quota parte gravante sull’aggiudicatario.

aless.f pubblicato 16 settembre 2020

sono quindi inclusi anche gli importi relativi al pagamento delle imposte sull'acquisto (imposte di registro 2% o 9%, eventuale iva, etc)

qiesta è una prassi nomrale?
nel decreto vemgpmsi parla di spese, le imposte possono considerarsi spese e vengono e vengono poi riscosse dal tribunale?

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2020

Si, certamente, sono comprese anche le imposte, le quali saranno versate dal professionista delegato una volta emesso il decreto di trasferimento. E' una prassi assolutamente normale, doverosa, peraltro prescritta dall'art. 591 bis c.p.c.

saramarchetti pubblicato 17 settembre 2020

Buongiorno, Sono entrata in possesso di un alloggio il cui decreto di trasferimento è stato registrato a marzo 2020. Nel consuntivo del bilancio condominiale al 30.6.2020 le spese a mio carico riferite ai due esercizi precedenti includono anche una quota di circa 1300 euro per "spese straordinarie vendita giudiziaria" di un ulteriore alloggio all'asta aggiudicato nel 2019 a seguito di azione legale da parte del condominio, creditore procedente dell'esecuzione immobiliare. Mi chiedo che se sia corretto che debba pagare anche io una quota di questi 15.000 euro, dal momento che sarei tenuta a pagare solo le spese riferite agli ultimi due anni, mentre questa voce di spesa fa evidentemente riferimento a un debito pregresso di altra proprietà che non è stata pagata con il ricavato della vendita all'asta e degli ultimi due anni di spese da parte del nuovo aggiudicatario.

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2020

Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così la giurisprudenza, la quale ha osservato che In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017. Nella stessa direzione si era espresso, in precedenza, Trib. Bolzano, 10-06-1999, secondo il quale “Il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. si riferisce all'anno di gestione e non all'anno solare nel circoscrivere al biennio anteriore all'acquisto dell'appartamento in condominio l'obbligo solidale dell'acquirente - condomino subentrante - di far fronte al pagamento dei contributi non versati dal precedente condomino”).

Dunque al fine di individuare le spese condominiali insolute occorre avere riguardo al biennio considerato dalla norma.

Diverso, invece, è il criterio da utilizzare al fine di verificare se una certa spesa rientri o meno nel biennio considerato, dovendosi distinguere, a questo proposito, tra spese di manutenzione straordinaria, da un lato, e spese di gestione, manutenzione ordinaria e necessarie alla conservazione delle parti comuni, dall’altra.

La giurisprudenza, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile ha infatti stabilito che  l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la medesima Corte di Cassazione ha precisato che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale).

Il dato normativo e giurisprudenziale così riassuntoci fa dire che le spese richieste non sono dovute dal nuovo acquirente poichè non riferibili al biennio considerato dall'art. 63 disp. att. c.c.

giorgiait pubblicato 13 ottobre 2020

Buongiorno,

vorrei partecipare ad un'asta per un immobile e mi chiedevano a quanto possano ammontare le spese post aggiudicazione qualora venisse aggiudicata ad una cifra ipotetica di 40.000 euro.

Nell'avviso si parla di un fondo spese pari al 15%  per imposte di registro ipotecarie e catastali.

Info immobile e posto auto :

- categoria A2 : 71 mq, rendita 286,63

- categoria C6 13 mq rendita 18,13

Io acquisterei con agevolazioni prrima casa, il bene ha le seguenti formalità pregiudizievoli:

- ipoteca volontaria per garanzia mutuo di importo 141.000 Euro

- ipoteca volontaria per garanzia mutuo di importo 972.000 Euro

- ipoteca giudiziale importo 10.000

 

Trscrizioni: 

- vERBALE DI PIGNORAMENTO 

 

Alla luce di queste informazioni sapreste dirmi indicativamente a quanto potrebbero ammontare le spese post aggiudicazione in caso mi aggiudicassi il bene a 40.000 euro.

 

Grazie infinite

 

giorgiait pubblicato 13 ottobre 2020

Buongiorno,

vorrei partecipare ad un'asta per un immobile e mi chiedevano a quanto possano ammontare le spese post aggiudicazione qualora venisse aggiudicata ad una cifra ipotetica di 40.000 euro.

Nell'avviso si parla di un fondo spese pari al 15%  per imposte di registro ipotecarie e catastali.

Info immobile e posto auto :

- categoria A2 : 71 mq, rendita 286,63

- categoria C6 13 mq rendita 18,13

Io acquisterei con agevolazioni prrima casa, il bene ha le seguenti formalità pregiudizievoli:

- ipoteca volontaria per garanzia mutuo di importo 141.000 Euro

- ipoteca volontaria per garanzia mutuo di importo 972.000 Euro

- ipoteca giudiziale importo 10.000

Trascrizioni: 

- VERBALE DI PIGNORAMENTO 

Alla luce di queste informazioni sapreste dirmi indicativamente a quanto potrebbero ammontare le spese post aggiudicazione in caso mi aggiudicassi il bene a 40.000 euro.

 

Grazie infinite

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

Dipende:

se le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli fossero poste a carico dell’aggiudicatario saremmo intorno ai 1.800 euro.

Se invece esse fossero poste a carico della procedura parliamo di 1.100 euro circa.

A queste somme va aggiunto in ogni caso la quota parte del compenso dovuto al delegato, che i aggira intorno ai 550 euro circa, oltre cap (4%) ed IVA (22%, se il regime fiscale del delegato la prevede).

fiorebb pubblicato 30 dicembre 2020

Buongiorno,

mio marito  si è aggiudicato due immobili ad un'asta senza incanto: un alloggio per 47.350 euro e un deposito per 5.950 euro. Qualche giorno dopo l'asta il notaio ci ha inviato un verbale di vendita (un documento molto generico dove non compare nemmeno il nominativo di mio marito) per il quale chiede 1400 euro di sua parcella più 245 euro di tasse. 

La cifra richiesta mi sembra davvero eccessiva. 

Nei documenti relaitvi all'asta c'erano queste indicazioni:

--------------------------------

. L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, e gli oneri, diritti e spese di vendita, al momento della stipula dell'atto di compravendita, da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione presso lo studio del notaio XXX. Resta ferma la facoltà, a favore della Procedura, di adottare, fino al momento dell'atto, provvedimenti di sospensione della vendita ai sensi dell'art. 107 e 108 L.F. In mancanza di versamento del residuo prezzo nei termini previsti, il Liquidatore Giudiziale acquisirà la caparra confirmatoria e potrà chiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

9. Tutte le spese, imposte e tasse saranno a totale carico dell'acquirente, ivi comprese quelle relative all'atto notarile.

10. Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

---------------------------

E' normale questa procedura con il verbale e il relativo costo?

Mi hanno anche detto che non posso fare l'atto da un altro notaio. E' vero?

L'anno scorso abbiamo partecipato ad un'altra asta e non abbiamo pagato nessun verbale oltre ad aver pagato solo al 50% le spese notarili mentre mi sembra di capire che qui siano al 100%.

grazie per tutte le informazioni che mi potrete dare.

fiorella

inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2021

Dal tenore dei documenti che ci ha riportato riteniamo che il procedimento non presenti anomalie.

Invero, si tratta di un procedimento di vendita che si è svolto in seno ad una procedura fallimentare, ove il trasferimento può avvenire in forza di un ordinario contratto di compravendita tra curatore (o liquidatore giudiziale) ed aggiudicatario, i cui costi sono quelli di una normale compravendita. Tra l'altro il corrispettivo richiesto dal notaio ci sembra del tutto congruo.

zenahari@gmail.com pubblicato 15 gennaio 2022

 Buongiorno,

volevo sapere a quanto ammonta le spese dell'attività del profesionista delegato che il D.M. 15/10/2015 n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario per un immobile aggiudicato sotto 50.000 euro. possono essere variabili oppure fissi ? grazie

robertomartignone pubblicato 16 gennaio 2022

Meglio aprire un ' altra discussione ...questa è del 2018 con troppi interventi ..Tornando alla domanda dipende dall ' attività svolta  comunque mi pare siano, per quei valori ,  euro 1000 fissi + bolli + cancellazioni .

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

L’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00. A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma 3 prevede che il giudice può aumentare l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Il comma 5 prevede poi che in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato a norma del presente articolo non può essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione”.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

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