Rispondiamo ora a Marco.
La risposta all’interrogativo posto richiede lo svolgimento di alcune premesse normative.
L’art. 179 bis disp. att. c.p.c. dispone che il compenso dovuto al delegato è stabilito con decreto del giudice, sulla scorta di parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il comma secondo di detta disposizione specifica il Giudice dell’esecuzione pone a carico della procedura la quota parte relativa “alle operazioni di vendita”, mentre il compenso per le attività “successive” grava sull’aggiudicatario.
In applicazione di questa norma era stato emanato il d.m. 25 maggio 1999, n. 313 il quale determinava direttamente alcune voci del compenso, rinviando alle tariffe professionali per le altre.
La materia è stata riscritta dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, integralmente sostitutivo del d.m. 313/1999, di cui ha disposto l’abrogazione.
In particolare, la disciplina del compenso spettante al professionista delegato alla vendita immobiliare è contenuta nell’art. 2, il quale lo determina con riferimento al prezzo di aggiudicazione, distinguendo 3 scaglioni: sotto i 100.000 euro, tra 100.000 e 500.000 euro, sopra i 500.000 euro.
Il compenso è calcolato poi con riferimento a 4 voci (le quali nella sostanza cercano di ripercorrere le fasi della procedura esecutiva):
1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione ipocatastale;
2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione;
3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;
4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.
Le prime 3 voci della tariffa possono essere liquidate dal Giudice dell’esecuzione in relazione a ciascun lotto, quando le relative attività abbiano avuto ad oggetto più lotti, in presenza di giusti motivi. Lo stesso aumento è consentito per la liquidazione del compenso relativo alle attività di distribuzione del ricavato, quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori. Inoltre, il compenso può essere aumentato o diminuito dal Giudice dell’esecuzione del 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.
In caso di estinzione anticipata, ai fini della determinazione del compenso si farà riferimento al prezzo previsto per l’ultimo tentativo di vendita (o in mancanza al valore di stima), tenendosi conto solo delle attività svolte.
Il comma quattro del medesimo art. 2 prevede poi che al delegato spetti un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra le quali devono ritenersi ricompresi i costi degli ausiliari.
Infine, quanto alla determinazione dell’ammontare del compenso, il comma 5 ne stabilisce in ogni caso l’importo massimo (comprensiva del rimborso delle spese generali), nella misura del 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
L’art. 2 del d.m. in discorso interviene altresì, facendo chiarezza, sulla disciplina della determinazione degli oneri a carico dell’aggiudicatario. Prevede a questo proposito che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, ferma restando la possibilità che il g.e., in presenza di giustificati motivi, determini in maniera diversa il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.
Sulla scorta di queste premesse normative la prima cosa da fare è quella di acquisire copia del decreto adottato dal giudice dell’esecuzione ex art. 179 bis disp. att. c.p.c.
Se il compenso indicato nel decreto fosse quello che effettivamente le è stato richiesto e fossero riscontrate irregolarità, non resterà che impugnarlo. Precisiamo a questo proposito che il decreto di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall’autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. Sez. 6 - 2, 31/08/2017 n. 0640). Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. Sez. 2 -, 21/02/2017 n. 4423).
Se invece il decreto contenesse importi diversi, non resterà che citare in giudizio il professionista delegato per richiedere la restituzione di somme indebitamente riscosse.
Quanto alla fatturazione, trattandosi di importi versati al professionista (per quanto transitanti sul conto della procedura) dall’aggiudicatario, è costui che ha diritto alla fatturazione in suo favore.