Smaltimento auto abbandonata dall'esecutato

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  • Ultimo messaggio 18 marzo 2019
lethio pubblicato 22 luglio 2017

Ho da pochi giorni vinto un'asta immobiliare (pignoramento giudiziario del 2008); come già rilevato in perizia, all'interno dell'immobile e più nello specifico nell'autorimessa, sono presenti valigie, sacchi e soprattutto un'autovettura.

Quest'autovettura, priva di valore, è da almeno 7-8 anni abbandonata nel garage. Quando ho visitato l'immobile il custode giudiziario ha specificato che è a carico dell'aggiudicatario lo smaltimento dell'auto.

Quello che mi chiedo è come andare ad effettuare lo smaltimento. Immagino che prima di tutto io debba aspettare il decreto di trasferimento e capire se l'auto viene considerato dal giudice un bene abbandonato. In tal caso credo sia possibile chiamare un carro attrezzi che la porti via.

L'alternativa, considerando che la procedura è del 2008, è di seguire tutto l'iter dell'offerta reale, dovendo aspettare parecchi mesi prima di poter liberare l'autorimessa. 

E' tutto corretto o esiste un'opzione che non ho considerato? Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 25 luglio 2017

La risposta alla domanda formulata risiede nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione risultante all’esito delle modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016, n. 119.

Li riportiamo testualmente per chiarezza espositiva.

Fatta questa premessa, il contenuto del nuovo art. 560, commi terzo e quarto c.p.c., è chiaro, e lo riportiamo testualmente:

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Dunque, in base alle norme richiamate, la liberazione dell’immobile deve avvenire con oneri a carico della procedura, e deve essere attuata dal custode.

Osserviamo per completezza che mentre il terzo comma si applica a tutte le procedure,

Ai sensi dell’art. art. 4 comma 1, lett. d) n. 1, del d.l. 59/16. La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione decreto a norma dell’art. 4, co. 4, d.l. 59/16 ( quindi dal 2 agosto 2016).

Il quarto comma dell’art. 560 c.p.c. prosegue affermando che “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

Come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

Fatta questa premessa, a nostro avviso occorre procedere nel seguente modo.

In primo luogo occorre verificare se l’ordine di liberazione sia già stato emesso.

Se emesso, dovrà richiedere al custode che lo stesso sia attuato, verificando cosa prevede l’ordinanza di vendita (o l’ordine di liberazione stesso, oppure ancora il provvedimento di nomina del custode) a proposito dei costi di esecuzione.

Se invece l’ordine di liberazione non fosse stato ancora emesso, occorrerà chiedere al Giudice dell’esecuzione la sua emissione, con onere a carico del custode di curarne l’attuazione a spese della procedura.

In alternativa (ma precisiamo che non si tratta di una procedura aderente al modello legale) si potrebbe inoltrare al debitore una raccomandata nella quale lo si “invita a ritirare gli oggetti depositati presso l’immobile nel termine perentorio di giorni 30, decorsi i quali gli oggetti medesimi si riterranno abbandonati”.

 

Infine, se l’ordine di liberazione fosse già stato emesso ed eseguito, risultando allora certo che i beni ancora presenti sono stati (anche formalmente) abbandonati, si potrà direttamente procedere al loro smaltimento.

lethio pubblicato 06 agosto 2017

Siete stati gentilissimi con una risposta così esauriente. Grazie!

inexecutivis pubblicato 07 agosto 2017

grazie a lei

paoloangelo pubblicato 04 marzo 2019

 Buongiorno,

 

mi trovo nella stessa situazione, ho ricevuto le chiavi dal custode e le cose presenti all'interno dell'abitazione sono state dichiarate dal giudice abbandonate. In merito all'automezzo il custode prima mi ha detto che non se lo veniva a prendere perhè di nessun valore, a distanza di 60 gg ha cambiato idea. Ad oggi sono ancora in ballo con smaltimento di materiale del debitore e dell'automezzo. Come devo procedere ? L'automezzo è nel vialetto e impedisce l'accesso e il godimento del box. Grazie

inexecutivis pubblicato 06 marzo 2019

Come abiamo detto, la risposta alla domanda formulata risiede nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., dai quali si ricava pacificamente la regola di diritto per cui alla liberazione dell'immobile dai mobili deve procedere il custode, a meno che l'aggiudicatario non lo esenti.

Dunque, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il custode (a mezzo pec o raccomandata a.r.) a provvedere alla rimozione del veicolo.

paoloangelo pubblicato 07 marzo 2019

Buongiorno,

ringrazio per la risposta.

Ho parlato con il custode, dice di aver avviato le pratiche di rimozione, di non poter rimuovere il veicolo per trasportarlo presso prorpio deposito per non aggravare il debitore ulteriormente e che la pratica di rimozione può richiedere da 1 a 12 mesi... 

Da sue vacue spiegazioni sembra additare tutte le responsabilità al giudice. Conviene fare un istanza prima di procedere alla diffida ?

Grazie

inexecutivis pubblicato 09 marzo 2019

Le deduzioni del custode ci sembrano francalmente ingiustificate.

Siamo dell'avviso per cui occorra diffidare il custode a prvvedere alla immeditata liberazione dell'immobile dai mobili, ai sensi dell'art. 560, comma quarto, cpc.

paoloangelo pubblicato 13 marzo 2019

Buongiorno,

 

grazie per le vostre chiare risposte.

Vi faccio un ultima domanda per avere ben chiaro come procedere con la diffida ad adempiere. Darò al custode 10 giorni di tempo per procedere. Cosa devo fare se anche in questo caso non procede ? Quale sarebbe il prossimo passo ?

Grazie mille 

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2019

A nostro avviso ove il custode non dovesse procedere nonostante la diffida, non resterà che chiedere al giudice dell'esecuzione diessere autorizzato a procedere autonomamente.

Peraltro, il comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

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