Sanatoria per presunto abuso edilizio

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2020
Fabrizio 70 pubblicato 04 agosto 2019

 

Nel  mese di aprile 2019 mi sono aggiudicato un appartamento + terrazzo, posto all'ultimo piano di un fabbricato residenziale di 3 piani fuori terra. L'intero appartamento è sovrastato da un lastrico solare ad uso esclusivo del soggetto pignorato (da me acquistato), che la CTU del Tribunale con annessa perizia tecnica, attesta la regolarità urbanistica e catastale. Peraltro è stata acquisita la presenza del certificato di agibilità, rilasciato dal Comune con autorizzazione datata 11/12/1975.  

 

In occasione della presentazione di un progetto, funzionale alla  realizzazione sulla terrazza di un pergolato, il Comune rileva che l’immobile, nella parte riguardante il lastrico solare (ca. 130 mq) avrebbe dovuto essere  coperta da un tetto, così come previsto nel progetto originario.

 

Chiede pertanto un “accertamento di conformità” per la regolarizzazione urbanistica ed edilizia del fabbricato, ritenendolo un abuso.

 

Questo significa, che nonostante un regolare certificato di agibilità, per sanare il presunto abuso edilizio, peraltro senza essere stata realizzata alcuna cubatura utile, mi viene chiesto un esborso di ca. euro 2000.

 

Chiedo quindi di  capire se la richiesta del Comune è leggittima.

Ma soprattutto se da parte mia vi è l’obbligo normativo di pagare tali somme non essendo io responsabile di tali irregolarità, e se questo può pregiudicare la futura autorizzazione alla realizzazione del pergolato.

 

Vi ringrazio per il Vs. contributo.

 

Saluti

 

Fabrizio

 

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inexecutivis pubblicato 16 agosto 2019

In materia di illeciti amministrativi vige il principio della personalità della responsabilità, per cui le sanzioni non possono essere richieste in favore di un soggetto diverso da quelli cui esse sono comminate per legge.

Discorso diverso va compiuto per l’oblazione di cui all’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, la quale viene concepita dal legislatore quale condizione per accedere alla sanatoria, indipendentemente da chi sia stato l’autore dell’abuso (in questi termini sembra esprimersi Cass., 14 ottobre 1988, Brunino).

Se la richiesta è dunque riferita all'oblazione, essa è legittima.

Fabrizio 70 pubblicato 22 ottobre 2019

Buongiorno,

se non ho male interpretato la Vs. cortese risposta, non essendo responsabile dalla omessa presentazione della domanda in sanatoria nel termine previsti non dovrei pagare alcuna sanzione. E' Corretto ???

Preciso che il professionista al quale mi sono rivolto, per la richiesta di "accertamento di conformità" mi ha chiesto l'importo di euro 1.800. Mentre l'Ufficio Comunale di "edilizia privata",   sostiente che il costo della regolarizzazione urbanistica ed edilizia del fabbricato si aggira intono ai 2.000 euro.

Secondo voi questi ultimi sono dovuti ?

 

inexecutivis pubblicato 27 ottobre 2019

Si, è corretto.

Quanto ai costi indicati dal comune protrebbero essere corretti. Probabilmente si riferiscono all’oblazione di cui all’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, la quale viene concepita dal legislatore quale condizione per accedere alla sanatoria, indipendentemente da chi sia stato l’autore dell’abuso.

Fabrizio 70 pubblicato 04 novembre 2019

 

Grazie per la risposta!!! Vi chiedo un ultimo chiarimento.

Qualora dovessi valutare di non pagare i costi della omessa presentazione dell'accertamento di conformità, in quanto rilasenti ante '75 e soprattutto per una veniale mancata copertura del tetto sul lastrico solare, il Comune al quale ho presentato un progetto per la realizzazione di un pergolato, può contestare e non concedere l'autorizzazione, adducento tali pretese.

Vi ringrazio per il Vs. prezioso contributo

 

 

inexecutivis pubblicato 05 novembre 2019

Le due cose sono scollegate tra loro, e dunque non riteniamo che sussistano impedimenti.

Fabrizio 70 pubblicato 26 dicembre 2019

Buongiorno,

Vi chiedo un ultimo chiarimento,

anche sostenre i costi previsti per "l'accertamento di conformità" sono obbligatori (il perito nella CTU ha attestato la piena regolarità urbanistica/catastale), o si appica la disciplina prevista per la sanatoria "oblazione di cui all’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47.".  Ritengo non corretto dover  pagare delle somme, a maggior ragione se si tratta di immobile risalente - ante 75 e soprattutto per una veniale mancata copertura del tetto sul lastrico solare..

Vi ringrazio

inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

Non riusciamo a comprendere cosa si intenda per costi per "l'accertamento della conformità". Ci fornisca ulteriori chiarimenti e cercheremo di essere più precisi.

Fabrizio 70 pubblicato 03 gennaio 2020

Buonasera,

cerco di essere più preciso. Dopo aver acquistato un immobile all'asta costruito ante 75, mi sono accorto con il mio tecnico che vi erano alcune difformità rispetto alla planimetria originaria (una superficie / locale in meno di ca. 6 mq) ed un lastrico solare di ca 147mq anzichè l'esecuzione di un sottotetto.

In occasione della presentazione al Comune di un progetto per la realizzazione di un pergolato, mi viene chiesto "L’accertamento di conformità", diretto a sanare le opere ritenute formalmente abusive, cioè eseguite senza il previo rilascio del titolo ma nella sostanza conformi alla disciplina urbanistica applicabile per la loro area. Segnalo che nella documentazione del CTU è presesente il certificato di agibibiltà rilasciato dal Comune nel '75,  

Chiedo pertanto di capire se le somme chieste dall'ufficio edilizia privata e l'ufficio tutela, che ammontano ad oltre euro 2.000 (inclusa la sanzione), sono effettivamente obbligatorie o si appica la stessa disciplina prevista per la sanatoria "oblazione di cui all’art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47.". 

Ho il timore che qualora non dovessi pagare tali somme non possa procedere con la presentazione del progetto.

Saluti

 

 

 

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

Dalle indicazioni che ci sono state ulteriormente fornite ricaviamo il convincimento per cui il comune sta chiedendo di procedere alla sanatoria degli intereventi edilizi abusivi realizzati.

Riteniamo conveniente pagare quanto richiesto, poichè in caso contrario il comune protrebbe ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, ed acquisire il bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

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