Sanatoria casa indipendente

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  • Ultimo messaggio 17 marzo 2021
luigi.83s pubblicato 11 settembre 2020

Buongiorno a tutti. Ho comprato 5 anni fa una villetta indipendente, cosciente del fatto che avesse degli abusi edilizi (nuro di confine e tettoia). Ho deciso di sanare il tutto per non lasciare un domani problemi ai miei figli. Ho parlato con più professionisti tramite mail, oer poi sceglierne uno che é venuto a fare il sopralluogo ed é andato poi in comune per chiarimenti sul piano regolatore. Ieri mi ha detto che dopo le verifiche in comune la tettoia si può sanare, implica un aumento volumetrico dell'abitazione e con le misure ci rientriamo a pelo. A me é sembrato un prefessionista (ingegnere edile) onesto e competente, non discuto minimamente le competenze tecniche perché io sono ignirantissimo in materia, però mi ha detto che come "multa" sono circa 3000€ da versare al comune perché si paga un tot per ogni metro cubo di ampliamento (la tettoia é 24 mt/quadrati). Tutti gli altri mi avevano parlato di circa 1000€ di multa, ma con loro ho solo scambiato informazioni sommarie tramite mail. Oltre alla "multa" ci sono poi il suo compenso, 600€ per l'inserimento in mappa catastale della tettoia e 800€ per documento di stabilità statica.

Secondo voi tutti i costi rientrano nella norma? Grazie.

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inexecutivis pubblicato 15 settembre 2020

A nostro avviso i costi che le sono stati indicati dal tecnico sono sostanzialmente corretti anche se si tratta di importi che sono stabiliti dalla regione, ed in mancanza dal comune, per cui andrebbero verificati presso l’ente.

Cerchiamo di andare con ordine.

A norma dell’art. 36, comma primo, d.P.R. 380/2001 (testo unico dell’edilizia) in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività  o in difformità da essa, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.  Aggiunge il comma secondo che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, e nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. A norma dell’art. 16 il costo del contributo di costruzione è determinato dai comuni.

Se invece l’intervento eseguito rientra tra quelli di cui all’art. 37 (si tratta degli interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, tra i quali riteniamo rientri la realizzazione del muro di cinta) il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

luigi.83s pubblicato 16 settembre 2020

Grazie mille per la risposta molto chiara ed esaustiva, mi ha dato anche riscontro sull'oblazione in misura doppia di cui mi aveva parlato l'ingegnere. Ne approfitto per altre due donande: - il cis (certificato idoneità statica) é veramente necessario nelle sanatorie? Da quello che ho letto sul web a me sembra di no, sono 800€ che risparmierei volentieri - muro di cinta e tettoia possono essere sanati in un'unica pratica? Piano regolatore alla mano il muro non presenta difformità, semplicemente non è stata fatta comunicazione al comune. Mi chiedo però se ai 3000€ di "multa" per la tettoia devo aggiungere 516€ per il muro o essendo una semplice mancata comunicazione rientra all'interno della pratica di sanatoria come una sorta di una tantum. Grazie

inexecutivis pubblicato 17 settembre 2020

 

Il certificato di idoneità statica è stato introdotto dal D.M. 15 maggio 1985 (recante “Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive” in applicazione dell’art. 35, comma quarto, l. 28 febbraio 1985, n. 47. Esso è richiesto nelle ipotesi di cui al comma 3 let. b) del citato art. 35, il quale prevede che quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco.

Essa, inoltre, è prevista per le domande di condono di cui alla L. 23/12/1994, n. 724.

laura21052021 pubblicato 14 marzo 2021

Buongiorno, nel 2011 e’ stata richiesta concessione edilizia per ristrutturazione , ma a causa di difficoltà economiche non è stato realizzato il vespaio areato. È possibile richiedere sanatoria? Se non si richiede sanatoria si può comunque accedere al 110 ? Grazie

inexecutivis pubblicato 17 marzo 2021

Ci sipiace non poter rispondere ma questo è un forum dedicato alle esecuzioni immobiliari, e dunque abbiamo la ncessità di mantener fermo l'oggetto delle nostre discussioni.

 

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