Ricorso dopo aggiudicazione asta e saldo prezzo

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  • Ultimo messaggio 11 novembre 2021
arsaba43 pubblicato 08 settembre 2021

Salve,

ho partecipato e mi sono aggiudicato in data 10 Luglio un'asta telematica sincrona senza incanto. L'asta era la prima e sono stato l'unico offerente, offrendo il minimo in relazione alla base d'asta. Lo stesso giorno è arrivato il ricorso da parte del legale dell'esecutato, il quale sostiene che il prezzo di base d'asta è troppo più basso rispetto al reale valore dell'immobile. Tutte le contestazioni, peraltro tutte rigettate, erano già state fatte al CTU e riportate all'interno della perizia.

Premesso questo, poichè devo predisporre il saldo prezzo, mi chiedo se sia possibile che il giudice possa accogliere il ricorso basato su concetti già ampiamente discussi e a distanza di quasi 2 mesi, con il rischio di trovarmi esposto per l'intera somma?

In attesa di una vostra gradita risposta, colgo l'occasione per porgere distinti saluti

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robertomartignone pubblicato 08 settembre 2021

Perchè semplicemente perderebbe la cauzione ma soprattutto rischia i pagamento tra il prezzo di aggiudicazione del nuovo esperimento di vendita e il prezzo a cui si era aggiudicato l ' immobile . 

maurolazzerini pubblicato 08 settembre 2021

Se è, come di norma, a 120 giorni, il saldo prezzo dovrebbe avere come termine ultimo una data intorno al 10 novembre.

Prima di quella data il Giudice dovrà pur decidere qualcosa. Nel frattempo il delegato sarà tenuto, credo, a tenere informato l'aggiudicatario sull'evolversi della situazione.

Mi sembra comunque che il ricorso dell'esecutato sia destinato al fallimento, almeno sulla base del racconto dei fatti.

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2021

Anche a nostro avviso il ricorso dell'esecutato è destinato al fallimento.

Preliminarmente in ragione del fatto che esso è inammissibile, poichè andava promosso nel termine di 20 giorni (come previstodall'art. 617 cpc) decorrenti dall'ordinanza di vendita.

arsaba43 pubblicato 09 settembre 2021

Grazie delle vostre risposte.

Cosa mi consigliate a questo punto, di provvedere al saldo prezzo subito in modo da sottoporre quanto prima alla firma del giudice il decreto di trasferimento oppure attendere altri giorni (visto che ho tempo fino al 9 Novembre per effettuare il saldo prezzo) per vedere cosa deciderà il giudice e non trovarmi esposto per l'intera somma?

robertomartignone pubblicato 09 settembre 2021

Dipende da Lei , versare deve versare ...lo faccia nei tempi piu' opportuni per Lei , certo che prima salda prima accelera la pratica .

A questo punto potrebbe persino fare istanza al GE esponendo le sue perplessità paralndone prima con il delegato .

inexecutivis pubblicato 10 settembre 2021

Se il ricorso venisse accolto il decreto di trasferimento sarebbe revocato. Per questa ragione prudenza suggerirebbe di attendere. Tuttavia, come detto dal tenore della domanda ci pare di capire che l'opponente abbia scarse possibilità di successo.

arsaba43 pubblicato 05 novembre 2021

Buongiono, ho provveduto al saldo prezzo come da offerta che è stato inoltrato dal delegato alla vendita al GE.

Il delegato alla vendita, nei prossimi giorni, provvederà ad inviarmi il conteggio dell'imposta di registro da pagare, che dovrò versare tramite F24, dopodichè il giudice firmerà il decreto di trasferimento.

Essendoci un ricorso, da parte dei legali dell'esecutato (privo di alcun fondamento e fatto dopo l'aggiudicazione),  dopo aver pagato il saldo prezzo e l'imposta di registro, può il giudice non firmare il decreto di trasferimento essendomi ormai esposto per l'intera somma più le tasse?

robertomartignone pubblicato 05 novembre 2021

In teoria potrebbe essere possibile ma , in pratica no , comunque Lei sarà a posto solo dopo che è stato fatto e registrato il decreto di trasferimento . 

arsaba43 pubblicato 05 novembre 2021

Immaginavo, anche se reputo assurdo, che ci sia la possibilità, se pur remota, di annullare un'asta, quando essa è stata svolta in modo regolare, in presenza di più offerte e soprattutto dopo che l'aggiudicatario ha versato il saldo prezzo e le spese relative all'imposta di registro.

robertomartignone pubblicato 05 novembre 2021

Le motivazioni sono molteplici nelle procedure d ' asta , occorre capire che NON è il mercato libero , ma , vi sono procedure da rispettare . Comunque nel suo caso a quanto ho capito non dovrebbero esserci problemi . Ci faccia sapere .

 

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

Come dicevamo, a nostro avviso l'opposizione è destinata al fallimento, anche se in teoria ove fosse tempstivamente dedotto un vizio attinente al procedimento di vendita, il suo accoglimento è idoneo a travolgere il decreto di trasferimento.

arsaba43 pubblicato 10 novembre 2021

Salve, dopo aver pagato il saldo prezzo di un immobile, il delegato alla vendita mi chiede di pagare prima le imposte di registro per poi sottoporre alla firma del giudice il decreto di trasferimento. E' corretta qiesta procedura?

robertomartignone pubblicato 10 novembre 2021

In genere si paga tutto insieme comunque è possibile 

inexecutivis pubblicato 11 novembre 2021

Nel rispondere al quesito dobbiamo necessariamente partire dalla premessa secondo la quale il codice di procedura civile non prevede espressamente la decadenza dell’aggiudicatario quale sanzione del mancato versamento delle spese di trasferimento del bene. Invero, questa conseguenza è prevista dall’art. 587 c.p.c. solo per il caso di mancato (o tardivo) versamento del saldo prezzo. In questi termini si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013.

Tale conclusione, se è coerente la norma appena richiamata e con la nuova previsione dell’art. 580 c.p.c. (dal quale è stata espunta la previsione per la quale il partecipante alla vendita doveva depositare in cancelleria “l’ammontare approssimativo delle spese di vendita”), si scontra con il dato per cui il legislatore della riforma del 2005 tace sull’argomento, così rimettendo al Giudice dell’esecuzione la regolamentazione di questa problematica. Per inciso, occorre considerare che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Ed allora è frequente che all'agiudicatario sia imposto il versamento delle spese di registrazione prima della sosttoscrizione del decreto di trasferimento, poichè questo garantisce il fatto che nel momento in cui sorgerà l'obbligazione tributaria avente ad oggetto il predetto pagamento, la procedura disporrà delle risorse necessarie per provvedere.

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