inexecutivis
pubblicato
11 novembre 2021
Nel rispondere al quesito dobbiamo necessariamente partire dalla premessa secondo la quale il codice di procedura civile non prevede espressamente la decadenza dell’aggiudicatario quale sanzione del mancato versamento delle spese di trasferimento del bene. Invero, questa conseguenza è prevista dall’art. 587 c.p.c. solo per il caso di mancato (o tardivo) versamento del saldo prezzo. In questi termini si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013.
Tale conclusione, se è coerente la norma appena richiamata e con la nuova previsione dell’art. 580 c.p.c. (dal quale è stata espunta la previsione per la quale il partecipante alla vendita doveva depositare in cancelleria “l’ammontare approssimativo delle spese di vendita”), si scontra con il dato per cui il legislatore della riforma del 2005 tace sull’argomento, così rimettendo al Giudice dell’esecuzione la regolamentazione di questa problematica. Per inciso, occorre considerare che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.
Ed allora è frequente che all'agiudicatario sia imposto il versamento delle spese di registrazione prima della sosttoscrizione del decreto di trasferimento, poichè questo garantisce il fatto che nel momento in cui sorgerà l'obbligazione tributaria avente ad oggetto il predetto pagamento, la procedura disporrà delle risorse necessarie per provvedere.