Ricavato vendita immobile in comproprietà

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  • Ultimo messaggio 26 agosto 2022
simona.morleo pubblicato 09 febbraio 2021

Buonasera a tutti. Sono comproprietaria con il mio ex marito della nostra casa coniugale ( ho ricevuto la metà tramite donazione dopo due anni dall’acquisto). Mutuo intestato solo a lui di €75000 pagato solo per 3 anni. L’immobile è stato venduto oggi all’asta per il prezzo ‘irrisorio’ di € 56700. Ora il mio legale afferma che a me non spetta ricevere il 50% in quanto l’ipoteca è stata messa all’epoca sull’intero immobile quando lui ha contratto mutuo. Possibile che a me non spetti nulla pur non essendo debitrice? Qualcuno può spiegarmi... grazie mille a tutti

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vincdec10 pubblicato 26 agosto 2022

Salve. 

Il comproprietario coniuge dell'esecutato, potrebbe richiedere l'assegnazione dell'intero immobile di cui all'art 720 cc mediante la procedura di cui all'art 508 cpc, versando direttamente al creditore bancario fondiario le rate, spese e accessori dovuti ?

Oppure in alternativa potrebbe sempre ricorrere al conversione del pignoramento utlizzando sempre la modalità di cui all'art 508 cpc sempre nei soli confronti dellla banca( creditrice di I grado)?

In altrenativa le parti posso promuvore autonommente lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto del'intero immobile  in base all'art 788 cpc ?

Preciso che l'avvido di vendita non è stato ancora pronuciato dal g.e.

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2021

Se è in corso la procedura questa ipoteca asarebbe del tutto inutile.

vincdec10 pubblicato 11 ottobre 2021

Dunque l'ipoteca di cui all'art 2825cc non può essere iscirtta in nessun caso  dal comproprietario?

inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2021

Questo dipende dai tempi della procedura; parliamo di mesi. Il comproprietario non ha la necessità di iscrivere ipoteca, poichè il 50% del ricavato non gli spetta quale creditore ma quale comproprietario. Inoltre non si può iscrivere ipoteca a proprio favore sulla cosa propria.

vincdec10 pubblicato 07 ottobre 2021

In questo caso il coniuge comproprietario potrebbe iscrivere ipoteca su quota indivisa ai sensi art 2825cc ? Questo al fine di garantirsi con sicurezza il ricavato della vendita?

michele.medda pubblicato 05 ottobre 2021

Salve. Sono proprietario non esecutato del 50% di un immobile che andrà all’asta a breve. Quanto tempo passa dopo l’aggiudicazione dell’asta e il relativo pagamento da parte dell’ aggiudicatario prima che io abbia a disposizione quanto di mia spettanza? Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2021

grazie a lei!

vincdec10 pubblicato 13 settembre 2021

Ok capisco. Grazie per le spiegazioni.

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2021

La compensazione è strada non praticabile poichè si risolverebbe in una indebita locupletazione a vantaggio del coniuge non esecutato, che si ritroverebbe proprietario dell'intero senza aver sborsato al cuna somma.

La cessione del credito sarebbe una cessione di credito futuro, per l'accertamento della cui sussistenza potrebbe essere sufficiente l'atto di pignoramento della quota ed il titolo di proprietà.

vincdec10 pubblicato 09 settembre 2021

Salve. Qualora il coniuge non debitore decidesse di vendere il proprio credito derivante da esecuzione forzata, a favore di un terzo ai sensi dell'art 1260cc quale documento sarebbe tenuto a mostrare al futuro cessionario? Basterebbe la memoria di costituzione in giudizio per l'assegnazione del 50% del ricavato? Oppure sarebbe possibile per il coniuge,ottenere l'assegnazione della quota pignorata (art.720cc) estinguendo il prezzo della stessa mediante compensazione legale del proprio credito vantato ?

inexecutivis pubblicato 22 agosto 2021

Riteniamo di no in quanto il comproprietario può liberamente vendere la sua quota, fermo restando che l'acquirente subirà le sorti del pignoramento dell'altra quota, e delle conseguenze che ne derivano a norma degli artt. 599 e 600 cpc.

vincdec10 pubblicato 21 agosto 2021

Capisco. Ma i coniugi seppur hanno acquistato a suo tempo in regime di comunione l'immobile nel 2014 ,a partire dal 2018 hanno invece poi optato per il regime di separazione dei beni. Il Giudice dovrebbe comunque disporre anche in questo caso disciogliere la comunione ? Se il coniuge no debitore decidesse di vendere in autonomia la propria quota indivisa a terzi,sarebbe tenuto dapprima a chiedere l'autorizzazione al giudice o suo delegato alla vendita?

inexecutivis pubblicato 21 agosto 2021

Certamente, con l'unico limite per cui l'acquirente sarebbe comunque esposto all'eventuale vendita dell'intero cui dovesse procedersi nel giudizio di scioglimento della comunione disposto a norma dell'art. 600 cpc in caso di impossibilità di separazione in natura della quota o in caso di impossibilità di vendita della quota indivisa ad un prezzo almeno pari al suo valore.

vincdec10 pubblicato 19 agosto 2021

Salve. Nel caso in cui il comproprietario coniuge non debitore volesse vendere in autonomia la propria quota indivisa a terzi pagando con parte del ricavato in base ad un un'accordo di saldo a stralcio l'unico suo creditore (banca) potrebbe farlo?

inexecutivis pubblicato 19 aprile 2021

Il cessionario partecipa alla distribuzione come vi avrebbe partecipato il coniuge comproprietario

vincdec10 pubblicato 17 aprile 2021

Capisco. Ma mettiamo il caso che il comproprietario cedesse pro soluto ai sensi dell'art. 1260cc ad un terzo il proprio credito derivante come si accennava prima, appunto da acquisto in regime di comunione legale dell'immobile, in questo caso non vi sarebbe nesssun debitore ceduto sul quale il cessionario possa rivalersi?

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2021

grazie a lei!

vincdec10 pubblicato 22 marzo 2021

Ok siete stati molto precisi.

vi ringrazio per le delucidazioni.

inexecutivis pubblicato 22 marzo 2021

ribadiamo quanto già detto: non si tratta di soddisfare un credito nei confronti del debitore, ma di attribuire al comproprietario ciò che gli spetta in quanto appunto comproprietario.

La somma dovutagli non entra in concorso con gli altri creditori e quindi va pagata prima e fuori dal cncorso. 

vincdec10 pubblicato 21 marzo 2021

Capisco ha un importanza prioritaria, pertano è possibile definirlo come credito avente causa legittima di prelazione anche se non è accompagnato da nessun titolo esecutivo?

Vorrrei capire però a quale tipologia di credito, questo del conuige sia riconducibile nell'ordine di graduazione dei crediti:

-se tratttasi di credito avente privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2746 cc e che quindi ad esempio abbia diritto ad essere soddisfatto per primo anche rispetto ad un credito da mutuo fondiario con ipoteca iscritta di I GRADO.

>Grazie attendo delucidazioni.

 

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