pignoramento sospensione esecuzione

  • 196 Viste
  • Ultimo messaggio 17 novembre 2019
anton pubblicato 07 novembre 2019

Buongiorno,

eseguito pignoramento immobiliare in forza di titolo esecutivo, è stata proposta opposizione dal debitore,

al quale, nelle more della procedura esecutiva è stato pignorato, ex art. 543 cpc,  il credito vantato dal

creditore procedente.

Pertanto la situazione è questa:

il debitore esecutato non può evitare l'esecuzione pagando il debito, in quanto ha subito pignoramento presso terzi, ed all'udienza fissata ex art. 543 cpc dovrà rendere la dichiarazione positiva, pagando poi il creditore del

suo creditore;

l'esecuzione prosegue ed il debitore esecutato viene anche espropriato del bene immobile pignorato.

La domanda è questa:

può il creditore procedente ritenersi ancora legittimato a proseguire l'esecuzione immobiliare,

visto che il credito in forza del quale procede gli è stato totalmente pignorato da un suo creditore ?

IL G. E., è obbligato a sospendere l'esecuzione ?:

Ringrazio in anticipo chi volesse partecipare alla discussione.  

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
anton pubblicato 07 novembre 2019

Buongiorno,

eseguito pignoramento immobiliare in forza di titolo esecutivo, è stata proposta opposizione dal debitore,

al quale, nelle more della procedura esecutiva è stato pignorato, ex art. 543 cpc,  il credito vantato dal

creditore procedente.

Pertanto la situazione è questa:

il debitore esecutato non può evitare l'esecuzione pagando il debito, in quanto ha subito pignoramento presso terzi, ed all'udienza fissata ex art. 543 cpc dovrà rendere la dichiarazione positiva, pagando poi il creditore del

suo creditore;

l'esecuzione prosegue ed il debitore esecutato viene anche espropriato del bene immobile pignorato.

La domanda è questa:

può il creditore procedente ritenersi ancora legittimato a proseguire l'esecuzione immobiliare,

visto che il credito in forza del quale procede gli è stato totalmente pignorato da un suo creditore ?

IL G. E., è obbligato a sospendere l'esecuzione ?:

Ringrazio in anticipo chi volesse partecipare alla discussione.  

inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

A nostro avviso la procedura esecutiva può proseguire.

Invero, con il pignoramento prezzo terzi il creditore pignora il credito che un soggetto (in questo caso il creditore procedente della procedura esecutiva) vanta nei confronti del terzo (il debitore esecutato nella procedura esecutiva).

Dunque, il creditore può proseguire la procedura, ma non potrà disporre del ricavato dalla vendita in quanto il ricavato dovrà essere assegnato al creditore che ha promosso l’esecuzione presso terzi. Peraltro, la soluzione corretta dovrebbe essere quella di percorrere la strada indicata dall’art. 511 c.p.c., a mente del quale i creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione del ricavato possono intervenire nella procedura e chiedere di partecipare alla distribuzione in luogo del creditore nei cui confronti vantano un credito.

anton pubblicato 10 novembre 2019

Grazie.

Ho dimenticato di precisare che la procedura di pignoramento presso terzi

è pendente presso altro tribunale, e che pertanto il creditore del creditore

procedente può farsi assegnare in tale sede la somma pignorata obbligando

il terzo pignorato a pagare.

Se la procedura esecutiva contro il terzo pignorato prosegue, in pratica il terzo

dovrà pagare due volte, una volta subendo l'esporpriazione come terzo, ed una

volta subendo l'espropriazione quale debitore esecutato.

In tal caso ?

Ringrazio in anticipo chi volesse partecipare alla discussione.

 

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

Non è che il debitore deve pagare due volte.

il pagamento è uno solo. La peculiarità è che quel pagamento estinguerà il suo debito verso il creditore e quello del suo creditore verso il creditore del creditore.

Close