Pignoramento beni in trust

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  • Ultimo messaggio 15 novembre 2020
serena pubblicato 12 novembre 2020

Salve, 

vorrei un parere in merito alla vendita all'asta di immobili in trust.

Premetto che:

- sui beni ai quali faccio riferimento gravava ipoteca iscritta nel 2010;

- il trust è stato istituito nel 2012;

 

 

Premesso tutto questo volevo sapere, nel caso di specie, l'incidenza e se ne ha dell'art.2929-bis. Leggendo il dettato dell'articolo ritenevo che il creditore in questione (ovvero il curatore sostiuitosi a quest'ultimo), avrebbe potuto vendere il bene all'asta solo dopo aver ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia o nullità del trust, potendo invece procedere subito alla vendita solo nel caso in cui il pignoramento fosse stato trascritto entro l'anno dalla costituzione del vincolo (requisito che qui non si è verificato).

Grazie per la risposta. 

Serena. 

 

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2020

L’art. 2929 bis c.c. prevede che la possibilità per il creditore di aggredire un bene che il suo debitore abbia alienato a terzi ricorre al sussistere dei seguenti presupposti:

- l’atto di trasferimento al terzo deve essere successivo al sorgere del credito

- l’atto di trasferimento in favore del terzo sia a titolo gratuito.

- il pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto di trasferimento in favore del terzo.

Fatta questa premessa, il riferimento, contenuto nella domanda, al termine annuale è corretto.

Precisiamo tuttavia quanto segue: se il fallito è il disponente, gli atti di trasferimento a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento si considerano acquisiti alla massa con la trascrizione della sentenza di fallimento così come previsto dall’art. 64, comma secondo, l.fall., per cui non viene in discussione l’art. 2929-bis c.c.

La previsione  codicistica invece opera quando la curatela sia creditrice di un terzo e deve procedere esecutivamente nei confronti di questi.

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