inexecutivis
pubblicato
22 luglio 2019
A nostro avviso la risposta alla domanda formulata risiede negli ultimi due commi dell’art. 173 bis disp att c.p.c..
Essi prevedono che lo stimatore, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori e al debitore, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per la pronuncia dell’ordinanza di vendita.
Costoro possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito.
Esiste quindi un primo momento processuale in cui le parti sono chiamate ad interloquire sulla perizia.
Evidentemente colui che non condivida l’elaborato peritale, in un successivo momento potrà impugnarlo con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi (impugnando il provvedimento del giudice dell’esecuzione che lo recepisce), purché lo faccia nel termine di cui all’art. 617 (venti giorni) decorrenti dall’adozione dell’ordinanza da vendita o dalla sua comunicazione, ove pronunciata fuori udienza (in questi termini si è espressa anche Cass. Sez. 3, 09/05/2012, n. 7051).