Salve, Vi scrivo per un confronto sulle "parti comuni" di un immobile acquistato all'asta.
Oggetto della vendita è il solo immobile del quale viene indicata la particella catastale di riferimento. La cosa particolare è che per raggiungere l'immobile in questione bisogna percorrere 3 particelle catastali in comunione tra il fallito e i suoi due fratelli. Dette particelle permettono l’accesso sulla Via pubblica.
Premetto che il cespite in questione ha un accesso secondario, meno comodo, su altra Via pubblica non menzionata nella perizia né nell’ordinanza di vendita. Dunque, in perizia, nell’ordinanza di vendita e nel decreto di trasferimento viene indicato come accesso dell’immobile il solo ingresso che richiede di percorrere le 3 particelle catastali in comunione tra il fallito e i suoi fratelli.
Ciò considerato, faccio fatica a comprendere che tipologia di diritto avrebbe l’aggiudicatario sulle 3 particelle costituenti l’ingresso, posto che nessuna delle 3 particelle viene menzionata nel decreto di trasferimento. A Vs parere di cosa si tratterebbe?
Preciso, altresì, che al termine delle 3 particelle vi è un cancello non elettrificato quotidianamente utilizzato (da un anno e mezzo) dall’aggiudicatario (nel dettaglio attraverso le manovre di apertura e chiusura manuale).
Da qualche settimana uno dei proprietari delle 3 particelle ha bloccato il cancello con delle fascette facendo si che quest’ultimo resti sempre aperto senza possibilità di richiuderlo. Può l’aggiudicatario reclamare il pristino dello stato dei luoghi? Se si, invocando quale articolo di legge oppure attraverso quale azione giudiziaria?
Ho cercato di approfondire la tematica, ma ho trovato solo pronunce riguardanti la vendita di un appartamento all’interno di un condominio laddove il venditore si riservava la proprietà delle parti comuni e dove la Cassazione afferma che, invece, è nulla la clausola di esclusione delle parti comuni quando esse siano essenziali all’immobile, ma ciò in riferimento alla materia condominiale.
Tanto premesso non riesco a configurare detta situazione in termini di diritto.
Per analogia con il settore condominiale dovrei considerare le tre particelle come parti comuni essenziali all’immobile e con esse, dunque, anche il cancello costituirebbe bene comune? Oppure si tratterebbe di un uso? O ancora dovrei agire in giudizio per far accertare la comunione anche in capo all’aggiudicatario?
Chiedo scusa per gli interrogativi, ma vorrei tutelare al meglio il mio cliente.
Grazie mille in anticipo.