Partecipazione Asta

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  • Argomento risolto
eagle50 pubblicato 04 agosto 2020

Salve vorrei partecipare all’asta per l’acquisto di un appartamento (da fallimento dell’impresa edile) Lotto 1 A/7 con R.C. 578.43 che comprende il garage con R.C. 62,18 + R.C. 63,63 senza accensione di mutuo, non avendo mai partecipato ad asta alcuna ho dei dubbi su quali spese potrei andare incontro considerando che sono in divisione dei beni e che per me sarà prima casa.

Su questo immobile, o meglio sul terreno dove è stato costruito, grava una ipoteca bancaria Volontaria contratta dall’impresa, un vincolo con Domanda Giudiziale da esecuzione forzata in forma specifica che è stata recentemente respinta dal Giudice ed è in atto un ricorso avverso alla sua decisione, inoltre ci sono delle diversità di carattere abusive dovute sempre alla impresa che possono essere sanate con il Comune, poi vi è un sequestro conservativo mai cancellato, l’immobile non ha l’APE e non ha l’attestato di agibilità.

Vorrei chiederVi a quali spese si potrebbe andare incontro nel caso di assegnazione e quali le cancellazioni a carico della procedura? - Come si calcola l’ imposta di registro e ipotecaria, il costo per il trasferimento e la sua registrazione al catasto. Il passaggio di proprietà è a carico della procedura oppure avviene deve essere effettuata dall’assegnatario davanti ad un notaio? o

Cosa è il compenso che si dovrebbe dare al delegato e cosa comprendono le spese generali!

Grazie

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eagle50 pubblicato 04 agosto 2020

Aggiungo per chiarezza sull' bene immobile grava la Domanda Giudiziale. Grazie

eagle50 pubblicato 05 agosto 2020

Chiedo scusa mi è venuto in mente questo: io e mia moglie siamo in divisione dei beni atto eseguito presso un notaio e regolarmente registrato, nella presentazione dell'offerta nei documenti da allegare chiedono che il coniuge renda la dichiarazione prevista nell'art. 179c.c., ma se siamo in regime di separazione dei beni a cosa serve tale dichiarazione dl coniuge? Grazie ancora

eagle50 pubblicato 06 agosto 2020

Ripropongo  la stessa domanda perché mi sono accorto di aver cliccato su argomento risolto spunta verde.

Salve vorrei partecipare all’asta per l’acquisto di un appartamento (da fallimento dell’impresa edile) Lotto 1 A/7 con R.C. 578.43 che comprende il garage con R.C. 62,18 + R.C. 63,63 senza accensione di mutuo, non avendo mai partecipato ad asta alcuna ho dei dubbi su quali potrebbero essere spese che potrei andare incontro considerando che sono in divisione dei beni e che per me sarà prima casa.

Su questo immobile, o meglio sul terreno dove è stato costruito:

1-     grava una ipoteca bancaria Volontaria contratta dall’impresa con l’il MPS

2-      grava un vincolo con Domanda Giudiziale, sull’immobile,  da esecuzione forzata in forma specifica che è stata recentemente respinta dal Giudice ed è in atto un ricorso avverso alla sua decisione, inoltre ci sono delle diversità di carattere abusive dovute sempre alla impresa che possono essere sanate con il Comune;

3-     Secondo la vostra esperienza questa domanda giudiziale a quali conseguenze può portere.

4-      poi vi è un sequestro conservativo mai cancellato pero annullata da altro Giudice;

5-      l’immobile non ha l’APE e non ha l’attestato di agibilità.

Vorrei chiederVi a quali spese si potrebbe andare incontro nel caso di assegnazione e quali le cancellazioni a carico della procedura.

- Come si calcola l’ imposta di registro e ipotecaria, il costo per il trasferimento e la sua registrazione al catasto, a chi spetta il passaggio di proprietà se a carico della procedura oppure dall’assegnatario.

- Cosa è il compenso che si dovrebbe dare al delegato e cosa comprendono le spese generali!

Io e mia moglie siamo in divisione dei beni atto eseguito presso un notaio da circa 30anni e regolarmente registrato, chiedo nella richiesta dei documenti da allegare chiedono che il coniuge renda la dichiarazione prevista nell'art. 179c.c., mi domando, se siamo in regime di separazione dei beni a cosa serve tale dichiarazione dl coniuge? Grazie e scusate ancora

Paese 06/08/'20

inexecutivis pubblicato 08 agosto 2020

La domanda è molto generica, per cui cerchiamo di fornire una panoramica complessiva.

IMPOSTE

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.lgs. 131/1986). Se invece non si tratta di prima casa l’aliquota è del 9%.

In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

110 per la prima casa (e per una sola pertinenza)

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse categorie A/10 e C/1) non prima casa.

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4% (se prima casa, altrimenti le aliquote possono essere del 10 o del 22%, a seconda del tipo di immobile), mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

COMPENSO PROFESSIONISTA DELEGATO

A questo punto va considerato il compenso dovuto al professionista delegato.

A tale proposito occorre premettere che l’art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che “Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo”.

Quanto alla misura, essa è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell’aggiudicatario, la quota parte (50%) del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:

-       quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 550,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad  €. 825,00;

-       quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell’aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00

A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l’IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell’IVA).

Occorre infine tenere presente che l’art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che “Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto”.

Il successivo comma tre prevede che il giudice può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.

Infine, il successivo comma 7 stabilisce che “in presenza di giustificati motivi il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista per il periodo precedente” (a mente del quale, come detto, sono poste a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale”.

COSTI DI CANCELLAZIONI FORMALITà PREGIUDIZIEVOLI

In relazione ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, riteniamo che se nulla è detto nell’avviso di vendita esse gravano sulla procedura.

Se invece fosse precisato che gravano sull’aggiudicatario, osserviamo quanto segue.

In primo luogo va operata una distinzione:

- la cancellazione delle ipoteche volontarie è esente dall'imposta ipotecaria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 d.P.R.  n. 29.9.1973, n.601, se l'ipoteca è stata iscritta a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine erogato da un istituto di credito, (per cui sconta solo la tassa ipotecaria di €. 35,00);

- a proposito delle altre ipoteche, la cancellazione è soggetta, oltre alla tassa ipotecaria (€. 35,00) ed all’imposta di bollo (€. 59,00), all’imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% (ai sensi degli artt.12, 13 della tariffa del d.lgs 31.10.1990, n. 347), con un minimo di €. 200,00 (art. 18 d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Cambia tuttavia a nostro avviso la base imponibile:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Osserviamo tuttavia che in senso diverso (e più favorevole all’aggiudicatario) si è espressa, con riferimento a quest’ultimo caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare del 4.3.2015, n. 8.

In particolare, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari, presentate a seguito dell'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, emesso dal giudice in sede di trasferimento del bene espropriato nel caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto dell'ipoteca.

In particolare, si chiedeva all’Agenzia delle Entrate se in tale ipotesi, l'imposta ipotecaria da applicare per l'annotazione nei registri immobiliari dovesse essere commisurata all'ammontare del credito garantito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), ovvero al minor valore tra quello del credito garantito e quello dell'immobile liberato, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Nel rispondere al quesito l’Agenzia, muovendo dal presupposto per cui l’ordine di cancellazione emesso dal Giudice dell'esecuzione in seno al decreto di trasferimento e riferito al bene ovvero ai beni espropriati si atteggia perlomeno sotto un profilo formale - quale ordine di liberazione di tali beni dalle formalità pregiudizievoli gravanti, secondo lo schema della c.d. "cancellazione parziale", sicché è proprio la struttura intrinseca della peculiare forma di liberazione dalle ipoteche (o dal pignoramento) costituita dall'emissione del decreto di trasferimento, che qualifica la conseguente annotazione come "restrizione di beni".

La conseguenza di questo ragionamento sul piano tributario è che ai fini dell’imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione dell’ipoteca occorra fare riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUIC, il quale prevede che l'imposta ipotecaria dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati, per la determinazione del quale la norma fa espresso rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro, e dunque all’art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), ai sensi del quale "Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione".

Infine, l’Agenzia ha precisato che ai fini della determinazione della base imponibile non trova applicazione la disciplina del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Invece, i costi di cancellazione del pignoramento sono:

€.200 per l’imposta ipotecaria (art. 14 della tariffa allegata al d.lgs. 31.10.1990, n. 347);

€. 59 per l’imposta di bollo (art. 3, punto 2 bis della tariffa allegata la d.P.R. 642/1972);

€. 35 per la tassa ipotecaria (ai sensi della tabella allegata al d.lgs 31.10.1990, n. 347).

Infine, quanto alla dichiarazione di cui all'art. 179 c.c., osserviamo che essa, ricorrendo una situazione di separazione dei beni, non è necessaria; essa, infatti, serve solo ad escludere il bene dal regime della comunione, quando ne ricorrono i presupposti.

eagle50 pubblicato 10 agosto 2020

Vi ringrazio della risposta e per capire meglio se le spese sono a carico della procedura o meno e vi riporto quanto scritto sull'Avviso Di Vendita del G.E:per capire meglio :

VI.- DISPONE che, esaurita la vendita del compendio pignorato, il Professionista:

a) previa verifica dell’inesistenza di una procedura fallimentare in capo all’esecutato, provveda, in caso di credito fondiario, a versare, ai sensi dell’art. 41 TUB, direttamente in favore della banca istante un importo pari al 70% del prezzo conseguito dalla vendita, dandone comunicazione in Cancelleria; ovvero, nel caso sia accertata esistenza di una procedura fallimentare (da verificarsi anche a prescindere dalla mancata costituzione della Curatela), provveda al pagamento diretto nei limiti anzidetti a seguito della prova, dovuta dal creditore fondiario istante, circa la regolare insinuazione al passivo del fallimento nonché il favorevole provvedimento degli organi di detta procedura;

b) predisponga, entro 60 giorni dal pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, la minuta del decreto di trasferimento, previa verifica della sussistenza del certificato Ape o conseguimento o aggiornamento e, se mancante, con richiesta di redazione a cura dell’esperto già nominato, usando esclusivamente il modello in uso presso l’Ufficio (sul sito del Tribunale all’indirizzo http://www.tribunale.xxxxxx.giustizia.it/esecuzioni.aspx, cliccando, in basso nella pagina, su “Modello di decreto di trasferimento”); unitamente alla minuta del decreto di trasferimento depositi:

1) copia del verbale di vendita;

2) copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento complessivo del prezzo di vendita e quanto separatamente versato dall’aggiudicatario a titolo di fondo spese, assieme all’estratto aggiornato del conto intestato alla procedura;

3) le visure ipotecarie sintetiche per immobile e quelle catastali aggiornate (cioè relative al periodo successivo a quello coperto dalle visure già depositate ex art. 567 c.p.c.);

4) l’istanza di liquidazione del compenso a carico dell’aggiudicatario, indicando l’anticipazione da quest’ultimo versata e il saldo a credito del Professionista o il residuo dovuto in restituzione per il versamento anticipato in eccesso, con contestuale predisposizione del relativo mandato di pagamento a favore dello stesso aggiudicatario (il Delegato richiederà all’aggiudicatario, oltre al pagamento del prezzo di aggiudicazione, esclusivamente il compenso a suo carico già liquidato dal GE e gli altri oneri economici di natura tributaria prevedibili a suo carico, evitando di chiedere somme percentuali rispetto al prezzo di aggiudicazione); c) proceda all'estinzione del conto corrente vincolato di cui al precedente par. III, punto 7.a) – ove lo stesso non sia già aperto presso la B.N.L., agenzia Palazzo Giustizia di Xxxx – e al trasferimento delle somme relative su altro conto corrente, sempre intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, da accendersi presso la B.N.L., agenzia Palazzo di Giustizia di xxxxx, depositandone prontamente copia nel fascicolo della procedura; ringraziandovi vi porgo distinti saluti.

inexecutivis pubblicato 12 agosto 2020

Purtroppo dal testo dell'avviso di vendita che ci ha trascritto non riusciamo a compendere se le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono a carico dell'aggiudicatario o meno.

eagle50 pubblicato 15 agosto 2020

Scusate se vi faccio perdere tempo Vi invio l'avviso completo in ogni sua parte per conoscere a chi sono in carico lea cancellazione delle formalità pregiudizievoli perchè al punto 7. Somme di denaro a disposizione della procedura non ho capito se a loro carico o meno. Grazie di tutto e buone ferie.Cordialità

Testo Avviso completo

TRIBUNALE DI XXXXXX SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 1 Il G.E.

letti gli atti del procedimento xxxxx RGE; sentite le parti e sciolta la riserva (verb. ud. zzzzz): applicati gli artt. 559 - 569 - 591 bis c.p.c., 179 ter disp. att. c.p.c.;

ritenuto di disporre la vendita dei beni sotto indicati con modalità telematica ed eventuale gara telematica asincrona e, in particolare, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte e lo svolgimento della gara tra gli offerenti siano effettuati con modalità telematiche e, in ogni caso, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32;

p.q.m

I.- DISPONE la vendita del compendio pignorato nelle forme di rito (ordinarie o speciali, nel caso di credito fondiario), delegando l’Avv. Xxxxx Xxxxx, con studio in xxxxx, che dovrà procedere alla vendita senza incanto esclusivamente in via telematica, con esaurimento dell'intero incarico nel termine massimo di 24 mesi dalla comunicazione della delega (eventuali proroghe potranno concedersi solo in casi particolari e dietro istanza congruamente motivata).

L'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell’avvenuta notifica a cura del creditore diligente o del Delegato dell'avviso ai sensi dell'art. 498 c.p.c. Il Delegato ne dovrà curare la verifica prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

II.- DETERMINA in € 1.500,00 il fondo-spese che il creditore procedente deve versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente di cui al successivo par. III, punto 7.a) o mediante assegno circolare intestato alla procedura, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in udienza, dandone in ogni caso comunicazione alla Cancelleria; il creditore procedente verserà inoltre per ogni esperimento di vendita successivo al primo la somma di € 1.200,00 su richiesta diretta da parte del Delegato. In caso di omesso versamento dell'acconto, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al GE con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione della procedura.

Il delegato è fin d’ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato alla procedura e versate a qualsiasi titolo.

III.- DISPONE che le operazioni relative alla vendita si svolgano secondo le modalità precisate come di seguito, nel rispetto del termine ex art. 569 co. 3, primo periodo, di 120 giorni per la presentazione delle offerte d’acquisto, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, che sarà richiesta entro 60 dalla comunicazione dell’ordinanza di delega.

1. Avviso di vendita

a) L’esame delle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo telematicamente innanzi al professionista delegato, il quale darà corso alle operazioni di vendita tramite il gestore della vendita telematica (d’ora innanzi, semplicemente “Gestore” o “Gestore designato”), come indicato al successivo punto 4.a;

b) la data di inizio della vendita telematica sarà individuata nel 5°giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche, festivi) successivo a quello di scadenza della presentazione dell’offerta; si procederà all’apertura e all’esame delle offerte, nonché alle operazioni di gara con modalità telematiche e tempistiche indicate nella presente ordinanza.

c) per l’identificazione e la descrizione del bene si farà espresso riferimento alla stima dell’Esperto in atti.

d) il prezzo-base sarà quello indicato conclusivamente nella perizia di stima (salva diversa determinazione preventiva del GE, assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall’Esperto).

e) l’ammontare dell’offerta minima ammessa ai sensi dell’art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo base di non oltre un quarto) dovrà essere specificamente indicato.

f) sarà specificato che l’offerta può essere formulata, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, solamente in via telematica tramite il modulo web “Offerta telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

g) si indicheranno le coordinate (codice IBAN) del conto corrente bancario intestato alla procedura, su cui saranno versate le cauzioni, il saldo prezzo e ogni altra somma della procedura, come anche in seguito specificato; il conto corrente bancario dovrà essere munito del servizio di home banking di sola visibilità e le relative credenziali per l’accesso online dovranno essere poste direttamente a disposizione della Cancelleria dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, la quale provvederà a fornirle ai Delegati, a loro richiesta, per le incombenze ad essi demandate in funzione delle vendite (verifica dell’accredito delle somme);

h) si informerà dell’esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo.

2. Pubblicità

Della vendita deve darsi pubblica notizia nei modi seguenti.

a) Almeno 90 giorni prima della data della vendita l’avviso di vendita dovrà essere inserito sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Di tale adempimento il Delegato incaricherà il Gestore designato e, a tal fine, il creditore procedente effettuerà tempestivamente il versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul portale ministeriale (€ 100,00 per ogni singolo lotto, oltre oneri bancari relativi all’operazione di pagamento), consegnando copia della ricevuta telematica (RT) in formato xml, attestante il pagamento del contributo (il pagamento potrà essere eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari aderenti all’infrastruttura “PagoPA”), al Professionista delegato che la consegnerà al Gestore al fine della pubblicazione sul portale. Si ricorda che se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il Giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo (art. 631 bis c.p.c.).

b) Almeno 100 giorni prima della data della vendita, il Delegato richiederà direttamente al soggetto professionale operante sul mercato, che selezionerà secondo criteri di efficienza ed economicità (d’ora innanzi, semplicemente Soggetto incaricato), la pubblicazione della vendita sul sito ufficiale del Tribunale www.tribunale.xxxxx.it e sul sito distrettuale www.giustizia.xxxxxx.it.

La richiesta di pubblicazione è unica per i predetti siti. La pubblicazione dell'avviso e dell'ulteriore documentazione già depositata presso la Cancelleria (ordinanza di delega, relazione di stima, eventuali fotografie e planimetrie) sarà effettuata, sempre a cura del Soggetto incaricato, almeno 90 giorni prima della data della vendita. Per le responsabilità connesse al trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy e le responsabilità connesse alla corretta esecuzione degli adempimenti previsti per la pubblicazione sui predetti siti, la società accetterà le richieste di pubblicazione esclusivamente dal Professionista incaricato. Il Professionista avrà cura di comunicare l'esito di ciascun esperimento di vendita al Soggetto incaricato della pubblicità.

Il pagamento dovrà essere eseguito dal Professionista Delegato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Soggetto incaricato della pubblicità. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Delegato dovrà trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).


 

c) Il Soggetto incaricato provvederà inoltre: ad inserire l’avviso, per una volta sola, almeno 45 giorni prima della data della vendita (con indicazione anche dei giorni prestabiliti per la visita dell’immobile), sul quotidiano di informazione locale avente i requisiti di cui all'art. 490, co. 3, cpc; a redigere l’estratto per la pubblicità; ad affiggere 30 manifesti nel comune ove è sito l'immobile in vendita, in ipotesi di comuni diversi dal capoluogo; ad inviare l'estratto, attraverso il servizio di Postal Target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito.

Il Soggetto incaricato darà corso alla pubblicità della vendita nei sensi sopra indicati solo previo pagamento dell’importo dovuto; il Professionista delegato segnalerà al GE l’eventuale inadempimento del creditore procedente che impedisce l’ulteriore corso della vendita.

3. Offerte di acquisto

Le offerte di acquisto potranno essere formulate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato al successivo punto 4.a. L’offerta, comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12,00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica (per esempio: se l’apertura della vendita telematica è fissata per il giorno di venerdì 30 novembre, l’offerta dovrà presentarsi entro le ore 12,00 di venerdì 23 novembre), inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

 L’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

 In alternativa è possibile trasmettere l’offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 4 e dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta (questa modalità di trasmissione dell’offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all’art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).

L’offerta di acquisto è irrevocabile, salvo i casi previsti dall’art. 571 co.3 c.p.c., e dovrà riportare i dati identificativi previsti dall’art. 12 del D.M. 32/2015:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o P.IVA, residenza, domicilio del soggetto offerente;

- qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato o non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 co. 2 D.M. 26.2.2015;

- per escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c.;

 - se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare;

- se l’offerente è un interdetto, inabilitato o un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’offerta dovrà essere sottoscritta, salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;

- se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona fisica), deve allegare certificato del registro delle imprese o visura camerale da cui risultino i poteri oppure la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

L’offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c. L’offerta dovrà contenere

- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;

- il numero o ogni altro dato identificativo del lotto;

- l’indicazione del referente della procedura (Delegato);

- la data delle operazioni di vendita;

- il prezzo offerto nonché il termine per il versamento del saldo del prezzo (in ogni caso non superiore ai 120 giorni dall’aggiudicazione);

- l’importo versato a titolo di cauzione;

- la data, l’ora e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione, che dovrà riportare la causale “Proc. Esecutiva n……….. R.G.E., lotto n. ……, versamento cauzione”,

 - il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste; - l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

All’offerta dovranno essere allegati:

 - copia del documento d’identità e copia del codice fiscale dell’offerente;

- documentazione attestante il versamento tramite bonifico bancario sul conto della procedura della cauzione (segnatamente, copia della contabile dell’operazione), da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico;

- la richiesta di agevolazioni fiscali;

 - se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo, all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo);

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale dell’offerente e di chi sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se il soggetto offerente è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale dell’offerente e di chi sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri;

 - se l’offerta è formulata da più persone, copia per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l’offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

 L’offerente, prima di effettuare l’offerta d’acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari (o comunque non inferiore) al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura.

Ferme restando le modalità e i tempi di presentazione dell’offerta, come innanzi disciplinati, l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare il giorno fissato per la vendita telematica e in un congruo tempo anteriore all’apertura della vendita stessa; in caso contrario, qualora il Professionista delegato non riscontri l’accredito effettivo della cauzione sul conto corrente intestato alla procedura, l’offerta sarà inammissibile.

L’offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR n. 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” presente sul sito pst.giustizia.it.

In caso di mancata aggiudicazione, il Delegato, senza richiedere apposita autorizzazione al GE, provvederà nel più breve tempo possibile a restituire l’importo versato dall’offerente non aggiudicatario a titolo di cauzione, esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente da cui proviene la somma accreditata (al netto degli eventuali oneri bancari).

4. Modalità della vendita telematica asincrona

a) Il Gestore designato per la vendita telematica è la società xxxxxxxxxxxx.it srl ;

 b) Il portale sul quale avrà luogo la vendita telematica è quello dichiarato dal Gestore e indicato nell’apposito elenco dei Gestori delle vendite telematiche individuati dall’Ufficio Esecuzioni Immobiliari, che è pubblicato sul sito del Tribunale di Bari; il sito di detto portale sarà comunque specificato nell’avviso di vendita redatto a cura del Delegato.

 c) Il referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita, è il Professionista delegato.

5. Esame delle offerte

L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il portale di cui al precedente punto 4.b). Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal Professionista delegato solo nella data e nell’ora indicati nell’avviso di vendita.

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica, cui non potranno avere accesso altri interessati, a qualunque titolo, diversi dagli stessi offerenti ammessi, avrà luogo tramite l’area riservata del portale del Gestore designato accedendo alla stessa con le credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l’offerta.

Nel giorno prefissato il Professionista delegato:

 - verificherà la validità e la tempestività delle offerte;

- verificherà l’effettivo accredito dell’importo comprensivo della cauzione e del bollo;

- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari e tempestive;

 - provvederà a dare avviso di ogni fatto sopravvenuto rilevante in ordine alla condizione giuridica o di fatto del bene, di cui sia venuto a conoscenza;

- dichiarerà aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura; a tal fine, il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato.

6. Gara e aggiudicazione

a) La durata della gara è fissata in giorni 5 (cinque), con individuazione della data di inizio e di scadenza, stabiliti in avviso in giorni lavorativi, escludendo il sabato e le festività secondo il calendario nazionale. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimo 10 (dieci) minuti prima della scadenza del termine, la scadenza sarà prolungata automaticamente di 10 (dieci) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

Le parti possono assistere alla vendita online la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.

b) In caso di unica offerta valida, il bene è aggiudicato all’unico offerente, salvo quanto previsto al successivo punto e). Si precisa che, nel caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l’aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.

 c) In caso di più offerte valide, si procederà a gara telematica sulla base dell’offerta più alta e il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto conforme a quanto in proposito previsto nell’avviso di vendita. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali. Se, invece, gli offerenti non diano luogo alla gara mediante formulazione di offerte in aumento, il Delegato aggiudicherà tenendo conto, nell’ordine: dell’offerta originaria più alta, di quella assistita da cauzione più elevata, di quella che prevede tempi più brevi e forme di pagamento più convenienti per la procedura e, in ultima analisi, dell’offerta presentata per prima.

d) Prima di dare corso all’eventuale gara ai sensi dell’art. 573 co. 1 c.p.c., il Delegato, in caso di presentazione dell’istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 588-589 c.p.c., ne renderà edotti gli offerenti.

 e) Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo-base in misura non superiore ad un quarto e non vi sono altre offerte (c.d. prezzo minimo), il Professionista Delegato, ex art. 591 bis, co. 3, n. 3) c.p.c., provvederà a deliberare anche sull’offerta al c.d. prezzo minimo, non aggiudicando solo nel caso in cui in base alle circostanze di fatto specifiche e concrete vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita o qualora sia stata presentata istanza di assegnazione, provvedendo nel primo caso ad indire una nuova vendita e nel secondo a deliberare sull’istanza di assegnazione ex artt. 590 e 591 co. 3 c.p.c. (v. art. 591-bis co. 3, n. 7). Il Delegato si asterrà dall’aggiudicazione, rimettendo gli atti al GE, allorquando, in presenza dell’istanza di assegnazione, il prezzo raggiunto dagli offerenti all’esito della gara non superi il prezzo-base, dovendo viceversa aggiudicare nel caso contrario.

f) Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara:

 - tramite la piattaforma indicata al precedente punto 4.b) sarà visibile a tutti i partecipanti l'offerta recante il prezzo maggiore nonché al Delegato l'elenco delle offerte in aumento;

 - il Professionista delegato provvederà ad effettuare l'aggiudicazione avvalendosi della piattaforma; - tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS (tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita); resta fermo che la piattaforma sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara; l'eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita, né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

g) In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo mediante bonifico diretto sul conto corrente intestato alla procedura, nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione del termine, entro 120 giorni dall’aggiudicazione. In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione, con le ulteriori conseguenze di cui all’art.587 c.p.c. Il delegato procederà ad un nuovo esperimento di vendita allo stesso prezzo base del precedente.

h) Laddove la prima vendita vada deserta, il Delegato procederà con le medesime modalità ai successivi tentativi di vendita (esclusivamente senza incanto), senza necessità di ulteriore autorizzazione, ad un prezzo base ribassato per il secondo, terzo e quarto tentativo di 1/4 rispetto alla precedente vendita deserta.

i) In caso di aggiudicazione, il Delegato trasmetterà telematicamente alla Cancelleria entro il giorno lavorativo successivo, escluso il sabato, l’avviso di vendita e il verbale di vendita.

l) Dopo l’inutile esperimento di più tentativi di vendita senza incanto, tendenzialmente entro il limite di quattro, il Delegato ne farà relazione al Giudice, evidenziando gli eventuali motivi che abbiano negativamente condizionato i tentativi effettuati e richiedendo gli opportuni provvedimenti per l’ulteriore corso delle operazioni delegate.

m) Con l’istanza di cui al punto che precede o all’esito di ulteriori tentativi di vendita infruttuosi, il Delegato segnalerà altresì al GE, ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., se, sulla base di una valutazione in concreto delle circostanze, sia a suo avviso divenuto impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, avuto riguardo in particolare al rapporto tra il presumibile valore di realizzo e i costi sostenuti e da sostenersi per le vendite.

n) Per quanto non specificamente disposto dalla presente delega relativamente alle operazioni di vendita, il Delegato farà applicazione delle pertinenti norme processuali.

7. Somme di denaro a disposizione della procedura

a) Il Professionista Delegato, ove non vi abbia già provveduto, deve accendere, presso la BNL, ag. Palazzo di Giustizia, o presso altro Istituto di Credito a sua scelta che pratichi condizioni più favorevoli per la procedura un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice sul quale saranno depositate tutte le somme di denaro, a qualunque titolo incamerate dalla procedura, incluse quelle liquidate volta per volta dal Giudice a titolo di fondo-spese e poste a carico del creditore istante, salvo rendiconto.

Il Delegato invierà tempestivamente alla Cancelleria copia del conto corrente bancario acceso.

b) Il Professionista Delegato è sin d’ora autorizzato a prelevare dal conto vincolato, senza ulteriore apposita autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro occorrenti per spese di: pubblicità; comunicazioni; notifiche; imposte e oneri di voltura, trascrizione, cancellazione e registrazione; infine, entro il limite massimo di €200,00, diritti, contributi e bolli.

c) Il Professionista delegato è altresì autorizzato sin d’ora ad eseguire, senza ulteriore autorizzazione apposita del GE, la restituzione della cauzione versata dal partecipante alla gara che non sia risultato aggiudicatario del bene, da eseguirsi mediante bonifico sullo stesso conto utilizzato per l’effettuazione di detto versamento.

IV.- NOMINA Custode, ove non sia stato già precedentemente officiato altro Professionista, il medesimo Delegato. V.- MANDA al Custode di svolgere l’incarico secondo le modalità di seguito precisate:

1) effettui al più presto, e comunque entro 15 giorni, sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento, presentandosi con copia del provvedimento di nomina, e rediga apposito verbale di immissione in possesso verificando anche l’esistenza di eventuali occupanti senza titolo;

2) predisponga e trasmetta al GE la bozza dell’ordine di rilascio dell'immobile (con una nota di accompagnamento nelle quale esplicare le ragioni dell’ordine di rilascio), qualora esso non risulti abitato dal debitore o occupato da terzi in base a titolo opponibile alla procedura; l'esecuzione dell'ordine, a cura dello stesso Delegato, avverrà comunque non oltre l'aggiudicazione provvisoria, previa interlocuzione con il Giudice;

3) coadiuvi l’Esperto nominato dal giudice in tutte le attività necessarie alla stima, ivi compreso, ove necessario, l’accesso forzato con assistenza di manodopera specializzata e eventuale assistenza della Forza pubblica;

4) comunichi al debitore la data della vendita, se già fissata, ovvero la data dell’udienza in cui sarà pronunciata l’ordinanza di vendita specificando agli occupanti che non devono ostacolare la attività del custode e che dovranno essere presenti in loco per consentire le preannunciate visite al bene; segnali immediatamente al Giudice ogni difficoltà riscontrata al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all’art. 560, co. 3°, c.p.c. (revoca della autorizzazione a risiedere presso l’immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione);

5) riscuota i canoni di locazione e le indennità per illegittima occupazione (autorizzate dal GE) eventualmente versate dai titolari di contratti di locazione o di affitto non opponibili alla procedura esecutiva; versi senza ritardo le somme percepite direttamente su conto corrente intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice; segnali tempestivamente al Giudice l’eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite ovvero eventuali necessità di urgente manutenzione dell’immobile pignorato; segnali ai creditori intervenuti nella procedura e al Giudice l’eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, co. 3°, c.c.; qualora taluno degli immobili sia in condominio, dia immediata comunicazione della nomina all’amministrazione condominiale, al quale chiederà la trasmissione di copia delle richieste di pagamento inviate al proprietario dell’immobile, della documentazione di supporto e di ogni altra inerente alla gestione del condominio;

6) accompagni di persona, o a mezzo di un suo ausiliario ad hoc e senza aggravio di spese, tutti gli interessati all’acquisto ad esaminare l’immobile o gli immobili oggetto della procedura esclusivamente quando la richiesta è stata effettuata tramite il Portale delle Vendite Pubbliche; organizzi le visite in orari differenziati adottando tutti gli accorgimenti necessari perché ciascuno interessato non venga contattato o identificato dagli altri; fornisca, a richiesta, copia della ordinanza di vendita e della perizia, fornendo altresì ogni altro più utile chiarimento e ragguaglio in ordine alle modalità della vendita, alle caratteristiche e consistenza del bene; precisi, se richiesto, gli eventuali oneri condominiali dei quali l’aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore in forza dell’art. 63, co. 2°, disp. att. c.c. (il nome ed il recapito del custode saranno inseriti sul Portale delle Vendite Pubbliche);

7) coordini la propria attività con quella del Delegato (ove si tratti di soggetti distinti);

8) formuli apposita istanza di anticipazione o rimborso delle spese vive necessarie all’esecuzione dell’incarico, che saranno poste a carico del procedente o del surrogante;

 9) presenti un rendiconto semestrale e uno finale, con la relazione sull’attività svolta, ferma restando la liquidazione del compenso da parte del Giudice, salvi eventuali acconti su richiesta.

VI.- DISPONE che, esaurita la vendita del compendio pignorato, il Professionista:

a) previa verifica dell’inesistenza di una procedura fallimentare in capo all’esecutato, provveda, in caso di credito fondiario, a versare, ai sensi dell’art. 41 TUB, direttamente in favore della banca istante un importo pari al 70% del prezzo conseguito dalla vendita, dandone comunicazione in Cancelleria; ovvero, nel caso sia accertata esistenza di una procedura fallimentare (da verificarsi anche a prescindere dalla mancata costituzione della Curatela), provveda al pagamento diretto nei limiti anzidetti a seguito della prova, dovuta dal creditore fondiario istante, circa la regolare insinuazione al passivo del fallimento nonché il favorevole provvedimento degli organi di detta procedura;

b) predisponga, entro 60 giorni dal pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, la minuta del decreto di trasferimento, previa verifica della sussistenza del certificato Ape o conseguimento o aggiornamento e, se mancante, con richiesta di redazione a cura dell’esperto già nominato, usando esclusivamente il modello in uso presso l’Ufficio (sul sito del Tribunale all’indirizzo http://www.tribunale.xxxxxx.giustizia.it/esecuzioni.aspx, cliccando, in basso nella pagina, su “Modello di decreto di trasferimento”); unitamente alla minuta del decreto di trasferimento depositi: 1) copia del verbale di vendita;

2) copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento complessivo del prezzo di vendita e quanto separatamente versato dall’aggiudicatario a titolo di fondo spese, assieme all’estratto aggiornato del conto intestato alla procedura;

 3) le visure ipotecarie sintetiche per immobile e quelle catastali aggiornate (cioè relative al periodo successivo a quello coperto dalle visure già depositate ex art. 567 c.p.c.);

4) l’istanza di liquidazione del compenso a carico dell’aggiudicatario, indicando l’anticipazione da quest’ultimo versata e il saldo a credito del Professionista o il residuo dovuto in restituzione per il versamento anticipato in eccesso, con contestuale predisposizione del relativo mandato di pagamento a favore dello stesso aggiudicatario (il Delegato richiederà all’aggiudicatario, oltre al pagamento del prezzo di aggiudicazione, esclusivamente il compenso a suo carico già liquidato dal GE e gli altri oneri economici di natura tributaria prevedibili a suo carico, evitando di chiedere somme percentuali rispetto al prezzo di aggiudicazione);

c) proceda all'estinzione del conto corrente vincolato di cui al precedente par. III, punto 7.a) – ove lo stesso non sia già aperto presso la B.N.L., agenzia Palazzo Giustizia di xxxxx – e al trasferimento delle somme relative su altro conto corrente, sempre intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, da accendersi presso la B.N.L., agenzia Palazzo di Giustizia di xxxxx depositandone prontamente copia nel fascicolo della procedura;

d) predisponga la minuta del provvedimento di liquidazione del saldo dell’onorario spettante all’Esperto stimatore (unitamente al relativo mandato di pagamento) o della somma da quest’ultimo dovuta in restituzione rispetto a quanto già liquidato in acconto, ai sensi dell’art. 161, co. 3, disp.att. c.p.c. (tenendo conto che all’Esperto è già stata liquidata, ex art. 13 DM 30.5.2002, una somma in acconto pari al 50% del prezzo di stima determinato dallo stesso Esperto, calcolando l’onorario, rispetto alla nuova liquidazione solo per l’attività di stima ex art. 13 cit. (essendo state le altre voci già definitivamente liquidate), sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, secondo la tariffa minima, media o massima a seconda di quella applicata col precedente provvedimento di liquidazione al 50%);

e) depositi, immediatamente prima della formazione del progetto di distribuzione, l’istanza di liquidazione del compenso a carico della procedura (con la documentazione necessaria allegata), completa dell’attestazione di conformità alle linee-guida adottate da questo Ufficio, allegandovi, anche in copia cartacea di cortesia, i fogli compilati con l’apposito programma applicativo Excel per l’elaborazione delle parcelle dei delegati e custodi, in uso all’Ufficio, rinvenibile sul sito del Tribunale di Bari; l’istanza evidenzierà gli oneri a carico della procedura, le somme spettanti a titolo di compenso per l’attività di Professionista delegato e quelle per l’attività di custodia, le spese soggette ad IVA e quelle non soggette, gli acconti ricevuti e quanto richiesto a titolo di rimborso per le anticipazioni fatte (il pagamento dei compensi al Delegato verrà eseguito solo una volta reso esecutivo il piano di riparto);

f) applicati gli artt. 591 bis co. 3, n. 12), 596, co. 1, e 598 c.p.c., non più tardi di 30 giorni dal provvedimento di liquidazione del compenso a carico della procedura, formi il progetto di distribuzione, nel quale riporterà anche quanto liquidato in suo favore dal Giudice a titolo di compenso e rimborso spese; all’uopo assegni ai creditori un termine non superiore a 15 giorni per la comunicazione delle note relative ai rispettivi crediti;

g) una volta predisposto il progetto di distribuzione, ne invii copia ai creditori e al debitore a mezzo PEC o raccomandata con cartolina di ricevimento (ovvero con comunicazione in cancelleria ai sensi dell’art. 492, co. 2, c.p.c. laddove il debitore originariamente o in pendenza dell’esecuzione non abbia dichiarato il proprio domicilio o sia divenuto irreperibile), fissando contestualmente la data di udienza per la loro audizione presso il proprio studio con invito a comparire non inferiore a 10 giorni, avvertendo espressamente le parti che, ai sensi dell’art. 597 c.p.c., la mancata comparizione all’udienza importa approvazione del progetto, che diverrà pertanto esecutivo;

h) qualora all’udienza non compaia nessuno o pur comparendo una o più parti nessuna di queste presenti osservazioni o risulti comunque l'accordo fra tutte le parti, rediga apposito verbale e depositi lo stesso in Cancelleria unitamente al progetto, completo degli allegati, dell’attestazione sotto la propria responsabilità che la data di udienza è stata comunicata a tutte le parti e che non vi sono state osservazioni o che sulle stesse è stato raggiunto accordo, nonché delle quietanze di pagamento; la Cancelleria provvederà a comunicare il verbale ed il relativo progetto a tutte le parti;

i) dopo l’approvazione del progetto di distribuzione da parte del GE, provveda alla predisposizione dei provvedimenti di svincolo delle quote previste dal progetto esecutivo, mediante l’assegnazione ai creditori (e a chiunque altro sia destinatario di un pagamento) di un termine non superiore a 20 giorni per la comunicazione dei dati occorrenti al versamento in loro favore; i mandati di pagamento verranno dalla Cancelleria sottoposti all’attenzione del GE solo una volta decorsi 20 giorni dalla comunicazione di cancelleria del piano approvato, con attestazione che non è stata presentata alcuna opposizione al piano;

j) una volta ottenuti dai destinatari dei pagamenti i dati necessari: a) depositi telematicamente istanza di emissione mandati per ciascun beneficiario contenente codice fiscale e codice IBAN di ciascuno; b) depositi tutti i mandati redatti in unico documento; c) all’esito della sua sottoscrizione da parte del GE, rediga il rapporto riepilogativo finale di cui al punto VII, lett. c) nel termine ivi indicato;

 k) ove all’udienza dinanzi al Professionista, e solo in questa sede, vengano presentate osservazioni al progetto e ne sia ritenuta l’opportunità, il Professionista apporti le modifiche necessarie e proceda ad una nuova convocazione per l’audizione; nel caso di ritenuta invariabilità del progetto, nonostante le osservazioni, o di persistente dissenso di taluna delle parti dopo le modifiche apportate, trasmetta il progetto con le osservazioni al GE per le sue determinazioni; resta fermo che compete all’Ufficio del Giudice, laddove ritenga di apportare variazioni al progetto, provvedere agli adempimenti per la sua approvazione e, qualora non gli siano pervenute le note di credito e delle competenze da parte dei creditori, operare le liquidazioni d’ufficio ai fini del riparto; qualora al Professionista non pervengano le note di credito e delle competenze da parte dei creditori nel termine suindicato, egli vi provvederà d'ufficio, ai fini della distribuzione; in ogni caso, per il successivo svincolo delle quote, il Delegato seguirà le disposizioni di cui al precedente punto i).

VII.- In ogni caso, il Professionista Delegato terrà un corretto e tempestivo rapporto di collaborazione e informazione con l’Ufficio del GE, in particolare depositando, ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 sexies, d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012):

a)un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, evidenziando già in epigrafe eventuali criticità, se non precedentemente nominato come custode;

b) rapporti riepilogativi periodici, a cadenza semestrale dal rapporto riepilogativo iniziale, cui allegherà l’estratto aggiornato del conto intestato alla procedura evidenziando già in epigrafe eventuali criticità;

c) un rapporto riepilogativo finale, successivo agli adempimenti della fase distributiva, da comunicare anche questo alla Cancelleria di questo Ufficio al più tardi entro 45 giorni dalla firma dei mandati di pagamento da parte del GE, in cui si darà atto dell’avvenuta distribuzione dell’intero ricavato della procedura e dell’estinzione del conto ad essa intestato o, in mancanza, si indicheranno le eventuali somme residue nonché i soggetti cui esse spettano.

E’ raccomandata la segnalazione al GE, da parte del Delegato, delle criticità che si manifestassero nell’espletamento della vendita telematica, anche sotto il profilo dell’inefficienza o della non economicità del servizio offerto dal Gestore designato, mediante apposita relazione scritta.

Resta fermo che per qualunque richiesta di provvedimenti specifici o segnalazione di situazioni che rendano necessaria una valutazione del GE, il Delegato dovrà depositare apposita istanza (distinta comunque dal rapporto riepilogativo).

VIII.- Della presente ordinanza deve essere data notizia da parte del creditore diligente, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi.

IX.- DISPONE la comunicazione della presente ordinanza al Professionista delegato/Custode e alle parti.

Il Giudice dell’Esec

inexecutivis pubblicato 18 agosto 2020

L'ordinanza di vendita che ci ha trasmesso non contiene alcuna indicazione dalla quale si possa ricavare che le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli siano a carico dell'aggiudicatario. Ergo, riteniamo che esse restino a carico della procedura.

eagle50 pubblicato 07 settembre 2020

Salve leggendo nel forum le variegate domande con relative risposte mi ricordato quanto segue:

Avevo fatto un compromesso per l'acquisto di un appartamento dall' Impresa che poi nel tempo è fallita; con il mio avvocato abbiamo impiantato una causa dove il giudice ha emesso una sentenza di annullamento del compromesso per cui successivamente inserito  nello stato passivo dell' impresa e dove sono stato  riconosciuto come creditote in parte privilegiato e in parte chirografaro, domando:

Prima che io incominci ad eseguire tutte le eventuali procedure del caso posso io partecipare all'asta eesendo un creditore?

Vi ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 10 settembre 2020

Certamente si.

La partecipazione, in qualità di offerente, ai procedimenti di vendita che si celebrano in seno alle procedure esecutive concorsuali o individuali costituisce uno dei modi in cui si declina la libertà di iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.).

Questa forma di esercizio dell’autonomia negoziale non viene tuttavia riconosciuta a chicchessia. Diverse sono le occasioni in cui il legislatore ha ritenuto di inibirla, quante volte la sua spendita è genitrice di situazioni di conflitto di interesse oppure è suscettibile di eclissare la trasparenza di cui la procedura deve risplendere .

E così che essa è preclusa, in primis, al debitore . L’art. 571 c.p.c., è perentorio in proposito, stabilendo che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

È pacifico che essa abbia natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque essa è insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 prel.

L’art. 323 c.c., prevede che i genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica (è evidente che l’espressione deve essere riferita al procedimento di vendita globalmente inteso, senza distinzione tra vendita senza e con incanto), rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona, dei beni e dei diritti del minore. Si tratta di una species del divieto contenuto nell’art. 1471, n. 3, (posto che per legge i genitori amministrano i beni dei loro figli minori) e, in generale, del divieto di contrattare in conflitto di interessi.

Uguale divieto è stabilito: dall’art. 378 c.c. per il tutore, il protutore e l’ammini­stratore di sostegno; dall’art. 396, 2° comma, c.c. per il curatore dell’emancipato.

L’art. 1261 c.c., vieta ai magistrati dell’ordine giudiziario, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, agli ufficiali giudiziari, agli avvocati ed ai notai di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, a pena di nullità.

L’art. 55, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che il concessionario della riscossione non può rendersi acquirente dei beni venduti in sede esattoriale.

L’art. 7, D.M. Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 sancisce il divieto per l’istituto vendite giudiziarie (nonché per le persone addette all’istituto e per i loro parenti o affini entro il secondo grado) di rendersi acquirente dei beni per il suo tramite liquidati.

L’art. 10, D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, vieta al gestore della vendita telematica di partecipare, anche per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’Appello rispetto al quale è stato iscritto.

L’art. 1471 c.c. dispone che “non possono essere compratori nemmeno al­l’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395.

Da questo rapido excursus si ricava il dato per cui il divieto di acquisto non si applica ai creditori.

eagle50 pubblicato 14 febbraio 2022

  

Spett.le InExecutivis

Leggendo la Rel. del CTU ho notato che c’è un appartamento il cui preliminare è stato trascritto e registrato ma il contratto definitivo non è stato mai concluso in quanto l’impresa è fallita e l’immobile insieme ad altri viene messo all’asta.

Le chiedo:

a) se un terzo acquista in asta a quali conseguenze andrebbe incontro? L’assegnatario può incorrere ad una rivalsa da chi ha eseguito tale trascrizione considerando che la trascrizione del preliminare abbia un effetto prenotativo (almeno credo) per cui si ci potrebbe trovare in difficoltà? Oppure tutto si risolve a favore dell’assegnatario?

b) Leggendo l’Atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario tra l’impresa e la Banca  è trascritto che il mutuo e l’ipoteca di garanzia vengano ripartiti e quindi frazionati per ogni singolo immobile. Provo a dare una mia interpretazione cioè, ( chi compra all’asta il bene immobile, lo stesso sarà liberato da tutte le pregiudiziali compreso l’ipoteca mentre resterà in vigore per gli altri immobili?") Oppure l’immobile verrà epurato della ipoteca dopo le vendite degli altri immobili?

In altre risposte da parte vostra avevate parlato di restrizioni:

- se l'immobile sul quale si cancella l'ipoteca non è l'unico bene sul quale quella ipoteca è stata iscritta, si tratterà di una restrizione, e dunque in questo caso la base imponibile sarà costituita dalla minor somma tra l'importo del credito ed il prezzo dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 347/1990, il quale dispone che "L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro";

- se invece l'immobile sul quale cancellare l'ipoteca è l'unico, la base imponibile sarà calcolata sull'importo del credito, poiché si tratterà di una cancellazione totale.

Un ultima domanda che mi assilla per una eventuale esclusione, la mia preoccupazione è questa:

sono nato in Lombardia nel 1950 quando il comune si chiamava Olgiate Calco (Como) nel 1953 (i tre comuni che erano stati uniti nel periodo fascista) si sono divisi ognuno riprendendo il loro nome iniziale il mio è ridiventato Olgiate Molgora che prima era sotto la provincia di Como ma da qualche anno sotto la provincia di Lecco, per cui in una simulazione della offerta nel ministero delle giustizia il vecchio nominativo del comune di nascita non esiste nel loro database, come del resto avviene per tutti i database in Italia e se inseriscono il mio codice fiscale non appare la congruenza tra comune e Cod.Fisc., comune che però esiste negli archivi del min. finanze e quindi anche nelle Agenzia delle Entrate, Le chiedo come devo comportarmi con la presentazione dei documenti e nella compilazione della offerta perchè non vorrei che il delegato alla vendita escluda la mia offerta per questo annoso problema che mi porto da sempre? Comunque ho scaricato dal comune di Olgiate Molgora (Lc)un pò la cronistoria dei vari passaggi tranne per quello della provincia che sarei tentato di allegare alla domanda in modo tale che il delegato capisca lo stato in essere della mia posizione. Ringrazio della vostra disponibilità per le delucidazioni e per il tempo che dedicate.

eagle50 pubblicato 14 febbraio 2022

Oppure comunicare al Delegato di fare una verifica sulla veridicità attraverso il ministero delle finanze o della agenzia delle entrate? Oppure vi è un'altra strada?

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2022

Rispondiamo ai quesiti posti partendo dalla opponibilità del contratto preliminare.

A questo proposito occorre considerare che ai sensi dell’art. 2645 bis, terzo comma, c.c. gli effetti (prenotativi) della trascrizione del preliminare cessano se entro un anno dalla data prevista per la conclusione del contratto definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2) c.c..

Se dunque questi termini fossero spirati, non vi sono problemi.

Se questi termini non fossero ancora spirati, occorre considerare l’art. 72 l.fall.

Questa norma prevede al primo comma che se un contratto è ancora ineseguito e vieen dichiarato il fallimento di una di esse, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Questo vale anche per il caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c., tanto è vero che, dice il comma settimo dell’art. 72, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo.

Tuttavia, la facoltà di scelta del curatore non vale per il contratto preliminare di vendita trascritto, qualora esso abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini, entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.

Quindi, in definitiva:

occorre considerare se sono scaduti i termini di cui all’art. 2645-bis c.c.;

se così non fosse occorre considerare se il preliminare aveva o meno ad oggetto immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini, entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.

Quanto all’ipoteca, l’effetto purgativo della vendita fallimentare, previsto dall’art. 105, comma 8 l.fall., farà si che a trasferimento avvenuto si procederà alla cancellazione dell’ipoteca.

eagle50 pubblicato 03 settembre 2022

Buongiorno mi rivolgo a Voi per risolvere un problema nella compilazione dell' offerta di acquisto di un bene immobile all'asta più precisamente nell'inserimento dei Dati Anagrafici per quanto riguarda l'inserimento del Comune di Nascita e della provincia, il mio problema riguarderebbe ad una probabile esclusione o meno dell'offerta da parte del gestore per una eventuale incongruenza tra il Codice Fiscale e il relativo comune di nascita (che non esiste più almeno nei database nazionali odierni) e non nemmeno nel database della stessa domanda offerta del Ministero della Giustizia.

Mi spiego sono nato nel 1950 nel Comune di Olgiate Calco prov. di Como in Lombardia, questo comune era l'aggregazione di 3 comuni durante il ventennio fascista, Olgiate Molgora, Calco e Mondonico da qui Olgiate Calco, nel 1953 i tre comuni ripresero la loro autonomia amministrativa, Olgiate riprese il suo nome originale in Olgiate Molgora prov. di Lecco, Calco e Mondonico il loro. Credo che il comune Olgiate Calco sia ancora nell'archivio del Min. delle Finanze.

Faccio presente che i miei documenti Patente, Carta Identità Elettronica e Tessera Sanitaria sono ancora rilasciati con il Comune di Nascita del 1950. Tempo fa richiesi una delucidazione al Comune di Olgiate Molgora per il cambiamento da Olgiate Calco prov. Como in Olgiate Molgora mi dissero che non era possibile perchè ero nato in Olgiate Calco e che questo problema ce l'hanno anche chi proveniva dall'Istria Croazia e anche da altre zone non più italiane. Questo è un problema ricorrente, purtroppo.

Ho effettuato una simulazione arrivando fino al passo 6 e non ho avuto nessun problema e tutto era stato riconosciuto, il pensiero è sempre rivolto al delegato a cosa può fare.

La mia domanda è posso io essere escluso dall'offerta se nell'analisi dei dati anagrafici inseriti cioè il Comune Olgiate Molgora prov. Lecco e i dati riportati sui documenti che sono diversi tra loro, oppure il Delegato alla vendita deve egli controllare la veridicità presso l'Agenzia delle Entrate? O posso allegare un' eventuale estratto dell'atto di nascita nei documenti da presentare, a scanso di equivoci?

Grazie per la Vs Cordialità e scusate se vi disturbo, porgo cordiali saluti. Favaretto Vitto

 

eagle50 pubblicato 03 settembre 2022

.......Non esiste nemmeno nei menù a tendina della domanda stessa...... Grazie

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