Partecipanti asta senza incanto

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  • Ultimo messaggio 15 novembre 2019
Sempreinfo pubblicato 10 novembre 2019

Buongiorno, qualche tempo fa ho preso visione di un immobile che aveva particolarmente colpito il mio interesse ma per vicende legate a eredi é stato posto all'asta senza incanto. Sono interessata ovviamente a partecipare all'asta anche se mi é stato riferito che un famigliare degli eredi può partecipare con diritto di prelazione. É possibile tutto ciò?

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2019

L’informazione che le è stata riferita è solo parzialmente corretta.

È vero che i coeredi hanno diritto di prelazione in occasione della vendita della quota da parte di uno di essi.

Lo prevede l’art. 732, a mente del quale il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi.

In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Tuttavia, la vendita, affinché la prelazione sussista, deve avere ad oggetto la quota ereditaria oppure un bene che sia considerato quale quota, sicchè l’acquirente verrebbe a trovarsi nella posizione di contitolare della eredità.

In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ritiene che “L'esercizio del retratto da parte dell'erede, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., presuppone l'alienazione da parte dell'altro coerede di una quota ereditaria o di una parte di essa, cioè di quanto proveniente da defunto comune dante causa e che sia frazione dei beni già appartenenti allo stesso, mentre può non sussistere diritto di prelazione quando la vendita abbia avuto ad oggetto cose determinate, e quando, secondo le circostanze del caso concreto, risulti che i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo acquirente nella comunione ereditaria, avendo considerata la "res" trasferita come bene a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario” (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 11809 del 30/10/1992).

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